Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
In caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche la parte civile ha diritto all'ammissione della prova contraria, quale estrinsecazione del diritto all'accertamento della responsabilità - e non solo dei fatti inerenti la responsabilità civile da reato - emergente dall'interpretazione sistematica della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dal D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che riserva alla persona offesa ampi spazi di partecipazione al fine di implementare il compendio probatorio e controllare la legittimità della progressione procedimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2016, n. 53003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53003 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
5 30 03/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09 11 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 2905 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - - Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE N. 1290 2016- Consigliere - Dott. ALBERTO PAZZI - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA RI nei confronti di: MB SA N. IL 06/10/1962 avverso la sentenza n. 1394/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 22/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 2 che ha concluso per fens اخته نانه olu conclude Udito, per la parte civile, l'Avv Piccoli tounde will spele deporte comjaise her xeceptwe l case Udit i difensor Avv. o Press. for Inter concute perce лиш RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva BE ER dai delitti di usura ed estorsione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile che deduceva:
2.1. vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non assegnava alcun valore dimostrativo alle dichiarazioni della moglie dell'offeso che avrebbe riferito solo circostanze de relato;
vizio di motivazione nella parte in cui valuta come indicative della carente attendibilità del LE i contenuti delle intercettazione ambientali;
2.2. vizio di legge: la deposizione del teste Cicero sarebbe inutilizzabile in quanto disposta senza che vi fosse una richiesta scritta nei motivi di appello;
2.3. mancata assunzione di prova: non sarebbe stato disposto il confronto tra la persona offesa ed il Cicero come richiesto nel corso dell'istruzione dibattimentale, sulla rilevante circostanza delle modalità di firma della scrittura provata tra il LE e l'BE;
2.4. vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non aveva valorizzato la testimonianza del teste di polizia giudiziaria AN che aveva svolto accertamenti che confermavano le dichiarazioni accusatorie del LE;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati.
1.1. In materia di oneri motivazionali del giudice dell'appello il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi "in toto" a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ne consegue che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un "iter" logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a 2 soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (Cass. sez. 2 n. 15765 del 12\12\2002, rv 225564). La sentenza di secondo grado ha, infatti, la funzione di proseguire l'accertamento processuale prendendo in esame non solo le prove emerse nel corso del precedente grado di giudizio, ma anche le valutazioni che il Tribunale ha effettuato circa la capacità dimostrativa delle stesse, non potendo essere ignorato il significativo evento processuale costituito dalla sentenza di primo grado.
1.2. Nel caso di specie l'analisi della capacità dimostrativa delle prove è stata compiuta anche attraverso la acquisizione della testimonianza dell'avvocato del LE, che ha riferito circostanze valorizzate dal collegio di merito per pervenire al giudizio assolutorio. Tale approfondimento istruttorio ha introdotto un elemento di prova nuovo che avrebbe dovuto indurre il collegio a valutare la necessità della richiesta di confronto tra la parte e civile e l'avvocato, il cui diniego si configura come una lesione del diritto alla controprova che la parte civile vanta, al pari delle altre parti processuali. Il collegio, in materia, condivide la giurisprudenza secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti (Cass. sez. 6, n. 15912 del 28/01/2015, Rv. 263120; Cass. sez. 3 n. 5863 del 23\11\2011, rv 252128). Tale diritto alla controprova appartiene anche alla parte civile, che vanta non solo uno specifico diritto all'accertamento dei fatti inerenti la responsabilità civile derivante da reato, ma anche un più esteso diritto al corretto accertamento della responsabilità, che emerge dall'interpretazione sistematica delle norme della direttiva 2012\29\ UE (che sono state attuate con il d.lgs 212 del 2015) che riconoscono ampi diritti di partecipazione della persona offesa al procedimento ed al processo con finalità di implementazione del compendio probatorio disponibile e di controllo delle legittimità della progressione processuale. Nel caso di specie, il rigetto della integrazione probatoria richiesta dalla parte civile, inficia la legittimità dello sviluppo del processo e rende critica la valorizzazione della testimonianza dell'ex difensore dell'imputato, acquisita per la prima volta in appello, senza che sia stato garantito al LE il diritto alla controprova che lo stesso aveva espressamente richiesto. 3 Non risulta inoltre presa in considerazione, come rilevato con l'ultimo motivo di ricorso, la testimonianza dell'AN.
1.2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, ai soli fini della decisione sulle statuizioni civili con rinvio alla Corte di appello civile di Messina
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello civile di Messina per nuovo esame in ordine alle statuizioni civili. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2016 Presidente L'estensore Sandra Recchione Giovanni DiotalleviCour DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 14 DIC. 2016 CANCELLARE Claudia Planeur Other 4