CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/07/2023, n. 20190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20190 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34440/2018 R.G. proposto da Zeronovanta S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Alessi, rappresentata e difesa dall’avvocato CO ES;
– ricorrente – contro Comune di Messina;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3070/2/18, depositata il 19 luglio 2018, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
TARSU TIA TARES Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 20190 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 13/07/2023 2 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigettare nel resto, con le conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA 1. – Sulla base di quattro motivi, Zeronovanta S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3070/2/18, depositata il 19 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, - pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 8 giugno 2016, n. 11689, - ha accolto l’appello del Comune di Messina, così confermando la legittimità di un avviso di accertamento (n. 101/5009) emesso in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente, odierna ricorrente, per gli anni dal 2005 al 2007. Il Comune di Messina non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136. 3 In allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla cartella di pagamento emessa (n. 295 2010 00130586 39), alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate previste nel piano di rateizzazione. 2. - La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083). 3. - Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3, cit.) e, ad ogni modo, nella fattispecie nemmeno ricorrono i presupposti per una liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata. Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 4 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.
– ricorrente – contro Comune di Messina;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3070/2/18, depositata il 19 luglio 2018, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
TARSU TIA TARES Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 20190 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 13/07/2023 2 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigettare nel resto, con le conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA 1. – Sulla base di quattro motivi, Zeronovanta S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza n. 3070/2/18, depositata il 19 luglio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, - pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 8 giugno 2016, n. 11689, - ha accolto l’appello del Comune di Messina, così confermando la legittimità di un avviso di accertamento (n. 101/5009) emesso in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente, odierna ricorrente, per gli anni dal 2005 al 2007. Il Comune di Messina non ha svolto attività difensiva. Fissato all’udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136. 3 In allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla cartella di pagamento emessa (n. 295 2010 00130586 39), alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate previste nel piano di rateizzazione. 2. - La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); Si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083). 3. - Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3, cit.) e, ad ogni modo, nella fattispecie nemmeno ricorrono i presupposti per una liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata. Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 4 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.