Sentenza 26 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11056 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
1-4056 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Risarcimento danni da incidente stradale.
1.mi Sigg.ri Magistrati: Composta dagli R.G.N. 22684/99 Presidente- CARBONE Dott. Vincenzo Consigliere VITTORIA Dott. Paolo 28662 Cron. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 2842 Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud.28/02/02 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 155 sul ricorso proposto da: per diritti 29 LUG 2002 BE RO, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE VIA PINETA SACCHETTI 470, presso 10 studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LANCELLOTTI, che la difende GIANFRANCOdell'avvocato Richieste copia studio MASSIMO anche disgiuntamente insieme all'avvocato dal Sig. S per diritti 1.55 VERRONE, giusta delega in atti;
29.07.02 it IL CANCELLIERE ricorrente -
contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., OLIVETO TIZIANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1260/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa 1'08/10/98 e depositata il 16/11/98 2002 547 l (R.G. 1089/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26 e 31 maggio 1985 NA AB, in nome proprio e della figlia NT AR, e GI RN, in nome della figlia AR ET RN, esponevano che il 16.2 1994 AB NA, alla guida della propria autovettura con a bordo la figlia minore AR NT e l'amica di quest'ultima ET RN percorreva in Firenze viale F. Redi, ma si doveva arrestare a causa di un guasto meccanico dell'auto; che conseguentemente parcheggiava sulla propria sinistra segnalando la sosta con gli appositi strumenti luminosi;
che sopraggiungeva da tergo una vettura la cui guidatrice IA Uliveto, nel tentativo di sorpassare sulla sinistra un'auto che la precedeva, non avvedendosi dell'auto della AB, la tamponava. Premesso tra l'altro quanto sopra, gli attori convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze OL IA e la La IA Assicurazioni per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in complessive £ 149.021.900. Resistevano in giudizio i convenuti. Con sentenza n. 3726/96 decisa il 14.11.96, il Tribunale di Firenze, affermato che l'incidente per cui è causa era da addebitare alla concorrente ed eguale responsabilità delle conducenti dei due veicoli interessati, AB NA ed OL IA, condannava la OL e la sua compagnia assicuratrice La IA Assicurazioni a pagare alla AB la somma di £55.638.000; a pagare alla AB quale rappresentante legale di NT AR la somma di £ 8.000.000, a pagare a GI RN quale rappresentante legale di AR ET RN la somma di £ 1.000.000, oltre -per ogni debito - gli interessi legali come in motivazione. Condannava la AB a rimborsare alla OL ed alla IA il 50% di quanto queste ultime erano tenute a pagare a NT AR e AR ET RN, condannava infine le stesse OL e IA a rimborsare alle controparti le spese processuali. Avverso tale pronunzia proponeva appello la AB chiedendo l'affermazione della esclusiva responsabilità della OL. Resistevano in giudizio la IA Assicurazioni e la OL. Con sentenza 8.10 16.11.98 la Corte di Appello di Firenze confermava l'impugnata sentenza e condannava l'appellante a rimborsare alla appellate le spese del grado liquidate in complessive £ 5.270.000 oltre accessori. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la AB. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. La AB ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE InsufficienteCon il primo motivo la ricorrente AB denuncia motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 5 c.p.c." esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. Il punto decisivo della controversia è costituito dalla circostanza che l'autovettura della ricorrente, in occasione del sinistro de quo, aveva sofferto un'avaria di tale portata da impedire alla AB di posteggiarla in un luogo diverso da quello nel quale venne investita dal veicolo condotto dalla OL. Il Collegio d'appello, oltre a non motivare con precisione le ragioni logiche per le quali ha ritenuto non determinante quanto riferito dal meccanico signor AR, ha introdotto nel giudizio valutativo elementi estranei al punto determinante, quali l'andatura della vettura della ricorrente e l'intensità del flusso veicolare. Le anzidette nozioni, in ordine alle quali la Corte lamenta il mancato raggiungimento di "adeguata certezza probatoria" invero, nulla aggiungono e nulla tolgono al punto decisivo di cui sopra: la possibilità o meno che la vettura attrice potesse essere rimossa. Il motivo non può essere accolto. Infatti per la parte che si fonda su specifiche affermazioni attribuite al teste AR SO, il motivo deve ritenersi inammissibile in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso la deposizione non è stata ritualmente trascritta (v. Tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999; Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse". Per la parte residua poi il motivo di ricorso deve ritenersi privo di pregio in quanto la motivazione in questione appare esauriente, logica e non contraddittoria (anche con riferimento alla possibilità per la AB di “posteggiare" l'auto in un luogo diverso;
e con riferimento ai suddetti elementi che la parte ricorrente definisce "estranei"). Con il secondo motivo, al quale secondo la ricorrente si ricollega il primo, detta parte denuncia "contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 5 comma I, n. 5 c.p.c." esponendo tra l'altro le seguenti doglianze. La parte motiva dell'impugnata sentenza si appalesa come contraddittoria laddove il giudice, pur riconoscendo provata la circostanza che la vettura della ricorrente presentava "la rottura del giunto omocinetico sinistro per cui non poteva essere rimossa", conclude affermando che non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente, pur in presenza della lamentata avaria non avrebbe potuto arrestarsi se non in quella (pericolosissima) posizione nella quale è stata urtata dalla OL. Siccome risulta provato che il guasto impediva la rimozione e/o la manovra del veicolo dall'esatto punto in cui esso si arresto, non può logicamente affermarsi da parte della Corte di merito che lo stesso potesse essere "parcheggiato" altrove. La AB, che stava procedendo per file parallele sulla corsia di sinistra al momento della rottura del giunto omocinetico, con la modesta energia cinetica che residuava, non poteva certo compiere una manovra di spostamento sulla destra del viale (fra l'altro sarebbe stata pericolosissima ed azzardata in quelle condizioni). Poté soltanto arrestare il proprio veicolo sull'estremo margine sinistro della carreggiata (grazie anche alla lieve pendenza del tratto stradale in cui il veicolo si arrestò), come emerso dalle risultanze probatorie. Essendo l'arresto avvenuto per causa di forza maggiore (rottura del giunto omocinetico sinistro in veicolo a trazione anteriore), era inevitabile quindi concludere per la totale mancanza di responsabilità della ricorrente in merito al sinistro de quo ("Ad impossibilia nemo tenetur"). E se il giudice di seconde cure non era convinto della più volte citata prova circa l'entità del guasto de quo, avrebbe dovuto disporre quella CTU tecnica. Anche tale secondo motivo non può essere accolto. Infatti, per la 6 parte in cui si basa sulla deposizione del teste suddetto deve ritenersi inammissibile per le ragioni già esposte;
per la parte in cui si basa su non meglio precisate “risultanze probatorie" deve ritenersi inammissibile in quanto generico e per violazione del suddetto principio di autosufficienza (ciascuna di tali ragioni è già da sola decisiva); e per la parte residua appare privo di pregio in quanto l'impugnata motivazione, come già esposto, è immune dai vizi lamentati;
ed in particolare non è affatto contraddittoria dato che la Corte di Appello non afferma di ritenere provato quanto asserito dalla parte ricorrente (in particolare in ordine agli effetti della rottura del giunto suddetto). Quanto alla C.T.U., la decisione di non ricorrervi e la relativa motivazione emergono implicitamente dalle argomentazioni della Corte di Appello, che debbono ritenersi immuni dai vizi denunciati anche sotto il profilo in questione. Il ricorso va dunque respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 103T 129.11 Così deciso a Roma il 28.2.2002. 4307 20,66 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 149,77 TOT. ancefteria C 4 in DOILssa varia Aiello 0 epositata 1 C . RE Aiello 6 ELLIE ggi, 2 D aria Agenzia delle Entrate NC M CA ott.ssa 04-07-12 O Ufficio di Roma IL D Iscritto a ruolo 1688 Art. n. ма --- .. ....