Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7240 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
5613000 CANCELLERIA REPUBBL7240 01 IN NO E DE POPOL ITA LENO DF034722 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilita SEZIONE TERZA CIVILE obello sparetizionare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G. N. 8269/99 Cron.• 16689 - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. 2555 Dott. Roberto PREDEN Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 27/03/01 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia-studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. (GENOVA) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona S.E.S.A.P. A IL CANCELLIERE del liquidatore pro tempore Sig. Giorgio Parodi, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, €15, 13000 CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, difesa dall'avvocato ROBERTO BARTOLOZZI, giusta delega in atti;
00119402 - ricorrente
contro
GIOVANNI MB DITTA SPA, in persona del Presidente LO rag. Giorgio, elettivamente domiciliata in ROMANE 2001 ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato 3000 13 SET. 2001 606 GUSTAVO ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamente -1- D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale all'avvocato CAMILLO TULLIO, giusta delega in atti;
al Sig.SPERATI per diritti L. 2000+ - controricorrente il-1.980.2001 avverso la sentenza n. 2212/98 della Corte d'Appello AL CANCELLERE di MILANO, emessa il 08/07/98 e depositata il 28/07/98 (R.G. 338/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 CANCELLERIA udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Roberto BARTOLOZZI;
BB903272 udito l'Avvocato Francesco PECORA (per delega Avv. G. €0,52 L.1000 CANCELLERIA ROMANELLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per AY683205 l'accoglimento del I motivo del ricorso €0,77 L:1500 l'assorbimento del II motivo. J555172 -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22 maggio 1987 la s.p.a. IO LO conveniva davanti al Tribunale di Pavia la S.E.S.A.P. s.r.1., esponendo che: a) nell'ottobre del 1985 aveva incaricato la società convenuta di effettuare il trasporto in America di una partita di formaggi del valore di L. 136.130.277; b) la merce, posta in un container, era stata caricata presso la sede della committente in Cava Manara su un autocarro inviato direttamente dalla S.E.S.A.P.; c) all'atto del ricevimento della merce a New York, il rappresentante dell'attrice, TO RA della AN & Co., aveva contestato che le partite di gorgonzola e di 5 gorgonzola con mascarpone erano giunte deteriorate a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di refrigerazione della nave, che non aveva mantenuto la temperatura costante di tre gradi, come era stato rilevato all'arrivo della merce;
d) dette partite erano state in parte scartate ed in parte rifiutate dai clienti, con una perdita complessiva di L.13.888.643. Tanto premesso, la società LO chiedeva la condanna della società S.E.S.A.P., che aveva effettuato il trasporto, al risarcimento dei danni comprensivi del discredito commerciale. Costituitasi la società convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 28 gennaio 1994, rigettava la domanda, ritenendo che la S.E.S.A.P. aveva assunto "il ruolo di mero spedizioniere" e che non era ad essa imputabile una culpa in eligendo per quanto attiene alla scelta del soggetto incaricato del trasporto. Proposto appello dalla società LO, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 28 luglio 1998, ha riformato la 3 4 sentenza di primo grado, condannando la società S.E.S.A.P. a risarcire alla società attrice i danni quantificati nella somma di L. 13.888.643, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. La Corte di appello ha osservato che la società convenuta non aveva "dimostrato che la nave scelta per il trasporto della merce fosse affidabile, tenuto conto della particolarità della merce da trasportare, per la cui conservazione occorreva il rispetto della temperatura costante di +3°/+5° C, come indicato nella polizza di carico". La Corte ha ritenuto che l'avaria subita dalle partite di gorgonzola e di gorgonzola con mascarpone fosse appunto attribuibile al mancato rispetto della temperatura richiesta. m Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano la S.E.S.A.P. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La s.p.a. IO LO ha resistito con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 n.3 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio ex art.360 n.5 c.p.c., anche in relazione agli artt. 1737 segg. cod. civ., nonché agli artt. 1176 e 1218 cod. civ.". La società ricorrente, premesso che la sentenza impugnata ha riconosciuto (come già ritenuto dal Tribunale) che essa agì in qualità di spedizioniere e non di vettore, osserva che la Corte di appello non ha rispettato i limiti delle obbligazioni incombenti sullo spedizioniere perché ha ritenuto che la “culpa in eligendo non si rapporti 4 5 alla scelta del vettore....ma addirittura alla specifica nave scelta per il trasporto", mentre spetta al vettore “di approntare la nave in maniera idonea per il trasporto in relazione alla tipologia della merce (art.421 cod. nav.)". Poiché è pacifico che la ricorrente assolse all'obbligo di informare il vettore sulla temperatura richiesta per il carico di formaggio, non possono essere ad essa "addebitati eventuali fatti avvenuti in corso di trasporto", che attengono all'esecuzione del trasporto.
2. Il motivo di ricorso è fondato, perché la motivazione della sentenza impugnata è, per una parte, giuridicamente errata e, per altra کر parte,insufficiente.
2.1. Va premesso che la Corte di appello ha implicitamente condiviso la qualificazione che alla S.E.S.A.P. aveva dato il Tribunale come spedizioniere e non vettore dei formaggi che la società LO ha inviato negli Stati Uniti. Nella parte in diritto della sentenza impugnata si legge, infatti, che “il Tribunale ha puntualizzato che la società S.E.S.A.P. ha svolto il ruolo di spedizioniere e non di vettore” e, successivamente, non solo non si contraddice la qualificazione del giudice di primo grado ma si indica espressamente detta società come “spedizioniere" (pag.6 della sentenza, peraltro non numerata). La Corte di appello ha, però, affermato la responsabilità della società S.E.S.A.P. per avere violato obblighi che incombono sul vettore e non sullo spedizioniere. La causa dell'avaria delle partite di formaggio (gorgonzola e gorgonzola con mascarpone) è stata, infatti, ravvisata dalla Corte territoriale nel "mancato rispetto della temperatura richiesta" per il 5 6 trasporto in nave di detta merce, temperatura costante (+3°/+5° C) indicata nella polizza di carico. Ma il mancato rispetto della temperatura specificata nella polizza di carico concerne l'esecuzione del contratto di trasporto e quindi non può essere imputato allo spedizioniere, che si obbliga verso il mandante a concludere un contratto di trasporto ed a compiere le operazioni accessorie (art. 1737 c.c.), mentre la conservazione delle cose trasportate nelle condizioni indicate nella lettera di vettura costituisce un obbligo del vettore. Tale affermazione, con riferimento al trasporto di cose su nave, trova un fondamento specifico nell'art.421 cod. nav., secondo cui il vettore "deve curare che....le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci".
2.2. La responsabilità dello spedizioniere può essere ravvisata per la cattiva scelta del mezzo e delle modalità di trasporto della merce (art. 1739 c.c.). Ed a questa ipotesi sembra fare riferimento la sentenza impugnata quando afferma che la S.E.S.A.P. "non ha dimostrato che la nave scelta per il trasporto della merce fosse affidabile, tenuto conto della particolarità della merce da trasportare". Tale affermazione, però, si ravvisa generica ed equivoca. Alla società che effettuò la spedizione può essere rimproverata una cattiva scelta del vettore marittimo e delle caratteristiche del mezzo di trasporto (in relazione al particolare tipo di merce da trasportare), ma non la scelta della singola nave utilizzata dal vettore che lo spedizioniere non può verificare nella sua concreta affidabilità. 6 7 Nel caso di specie, si legge nella sentenza impugnata che il Tribunale aveva escluso la responsabilità della S.E.S.A.P. "per la incontestata notorietà ed efficienza sul mercato della società estera armatrice specializzata nei trasporti marittimi a mezzo di navi portacontainers quale era la motonave Zim Keelung". Tale accertamento del Tribunale, sull'idoneità del vettore scelto, non viene in alcun modo confutato dalla Corte di appello, che si limita a porre l'affermazione stringata sopra riportata, sviluppandola successivamente con esclusivo riferimento al funzionamento dell'impianto di refrigerazione durante il trasporto, rientrante, come si è rilevato, negli obblighi del vettore. کر Deve, quindi, ritenersi che la parte della sentenza impugnata nella quale si ravvisa la responsabilità dello spedizioniere per una cattiva scelta m ☺ della nave da lui compiuta è insufficiente poiché, da un lato, non tiene conto che, almeno secondo l'accertamento del giudice di primo grado non contraddetto dalla Corte di appello, era stato scelto un vettore affidabile ed un tipo di nave in astratto idoneo al trasporto dei formaggi avariatisi e, dall'altro lato, alla luce del successivo sviluppo della motivazione, sembra addebitare allo spedizioniere il fatto che nella nave utilizzata non sia stata mantenuta durante il trasporto la temperatura prescritta per i detti formaggi (fatto che, come si è visto, non può determinare la responsabilità dello spedizioniere). 3.- L'accoglimento del primo motivo e la conseguente cassazione totale della sentenza impugnata determinano l'assorbimento del secondo motivo del ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi di 7 8 motivazione per non avere la Corte di appello tenuto conto della documentazione sulla cattiva qualità dei formaggi avariatisi.
4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata per vizi giuridici e logici di motivazione e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che deciderà nuovamente sull'appello della società LO. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 27 marzo 2001. Il Presidente Il Relatore-Estensore Лаб и вибит Ement lupo IL CANCELLIERE C1 IO Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 28 MAG. 2001. hoooo IL CANCELLIERE C1 290000 IO Giambattista T R O C * 8 ...: