Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 1
In tema di spese relative alla procedura di riparazione dell'ingiusta detenzione, occorre tenere presente che l'indennità non può essere pagata se non ricorrendo al giudice; pertanto, allorché il Ministero del Tesoro, costituendosi in giudizio, non si opponga alla domanda, non è applicabile il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio, ed il giudice non deve procedere a liquidazione delle spese che restano a carico di ciascuna delle parti; nè il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione del Tesoro, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2007, n. 46777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46777 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/11/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1763
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 003845/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
contro
2) SA AN, N. IL 04/02/1948;
avverso ORDINANZA del 11/10/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Caltanissetta ha accolta la domanda di equa riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata da VO IN.
2. Ricorre per cassazione il Ministero delle Economia e Finanze tramite l'Avvocatura dello Stato, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta l'erroneità del criterio di calcolo seguito dalla Corte. Si è erroneamente considerato che il periodo massimo di custodia cautelare sia di sei anni, mentre esso è di nove anni, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6. Ciò comporta che l'indennizzo liquidabile per ciascun giorno di detenzione è ben inferiore a quello determinato dal Tribunale.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che erroneamente la Corte ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, senza considerare che nella fattispecie non erano state avanzate eccezioni di merito infondate.
3 Ambedue i motivi di ricorso sono infondati.
3.1 Quanto al primo, è sufficiente rammentare che le Sezioni unite (S. U.. 9 maggio 2001, Rv. 218975) hanno affermato il principio che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo (sei anni) della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito. Tale enunciato, è stato proposto con argomentazione che ha dimostrato come ogni diverso metodo di calcolo risulterebbe irrazionale ed ingiusto. La giurisprudenza in questione è stata ampiamente confermata da quella successiva.
3.2 Quanto al secondo motivo, per constatarne l'infondatezza è sufficiente considerare che, come emerge dall'ordinanza impugnata, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso. In proposito questa Corte ha enunciato il condiviso principio (ad es. Rv. 216485) che, in tema di spese relative alla procedura di riparazione dell'ingiusta detenzione, occorre tenere presente che l'indennità non può essere pagata se non ricorrendo al giudice;
pertanto, allorché il Ministero del Tesoro, costituendosi in giudizio, non si opponga alla domanda, non è applicabile il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.p., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio, ed il giudice non deve procedere a liquidazione delle spese che restano a carico di ciascuna delle parti;
ne' il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione del Tesoro, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 c.p.p.. E non vi è dubbio che la richiesta di dichiarazione d'inammmissibilità costituisca una forma di opposizione alla domanda.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il dell'Economia processuali.
ricorso e delle condanna il ricorrente Ministero Finanze al pagamento delle spese
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007