Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15949 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
C.C.63391 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB . 5ggetto . ALL . B - N REPUBBLICA ITALIANA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE imprenditore agricolo - SEZIONE TRIBUTARIA redditi di natura non agricola -Potere di accertamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dell'Ufficio R.G.N. 3907/99 Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Enrico PAPA 32461 Cron. Rel. Consigliere Dott. Enrico ALL RI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 20/03/03 Consigliere Dott. Stefano SCHIRO' ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo N. rappresenta e difende ope legis;
63391 ricorrente
contro
CH RE, CH OF, nella qualità di eredi di ED MA TA elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato PISTOLESE MARIO, che li difende, giusto mandato а .2003 margine;
831
- controricorrenti -
nonchè
contro
CH AO nella qualità di erede di ED MA TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. MASSIMO 60, difeso dall'avvocato PISTOLESE MARIO, giusto mandato a margine;
controricorrente avverso la sentenza n. 139/97 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 20/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito, per resistenti, l'Avvocato PISTOLESE che ha iran chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Svolgimento del processo CO RC e i figli ZO, ER e So- fia, tutti coeredi di BE MA NN, impren- ditrice agricola, impugnavano l'avviso emesso nei con- fronti di quest'ultima dall'ufficio imposte dirette di LE ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r., col quale veniva accertato, col metodo sintetico ex art. 38, comma quar- to, del d. P. R. n. 600 / 73, un maggior reddito, in con- siderazione del possesso di tre autovetture. 2 La commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, osservando che la de cuius aveva regolar- mente dichiarato il proprio reddito, su base catastale ed in misura forfettaria, come previsto dagli articoli 24 - 30 del d. P.R. n. 597 / 73. L'appello dell'ufficio veniva rigettato dalla com- missione tributaria regionale della Puglia con sentenza 17 ottobre 1997 20 febbraio 1998, sulla considerazio- ne che il reddito agrario è determinato su base cata- stale ed in misura forfettaria, a nulla rilevando un particolare tenore di vita assunto quale indicatore di maggiore capacità contributiva, con conseguente inap- hour plicabilità del metodo sintetico previsto dall'art.38, quarto comma, del d.P.R. n.600 / 73, e salva la possi- bilità di dimostrare la disponibilità di altre fonti di reddito, dimostrazione che, nella specie, non era stata fornita. Avverso tale sentenza il Ministero delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico mezzo d'annullamento. ZO, ER e SO RC resistono con controricorso.
2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 3 1973, n. 600; 24 e 30 del d. P. R. n.597 / 73, in relazio- ne all'art.360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., l'am- ministrazione finanziaria deduce che la determinazione forfettaria su base catastale del reddito agrario non preclude l'accertamento di eventuali differenze reddi- tuali sottratte all'imposizione. Nella specie l'ufficio, avendo accertato che la contribuente possedeva tre autovetture, aveva acquisito un indice rivelatore di maggiore ricchezza, da cui do- veva presumersi il possesso di un reddito maggiore di quello dichiarato. hour Pertanto, ove il reddito determinato in base agli indici definiti da appositi decreti ministeriali sia superiore a quello dichiarato о determinabile in via analitica, prevale quello determinato in via sintetica. Quest'ultimo può essere contrastato soltanto se il contribuente provi l'inesistenza della disponibilità di beni o servizi, tanto più, come nella specie, estranei all'attività agricola.
3. Motivi della decisione Le censure meritano accoglimento. Il criterio speciale per la determinazione del red- dito agrario, effettuato con un calcolo forfettario e sulla base del valore catastale degli immobili utiliz- zati per l'attività agricola, non comporta che all'am- 4 ministrazione finanziaria sia precluso l'accertamento di ulteriori redditi, quando emergano elementi che, an- che in via presuntiva, consentano tale accertamento. Tale principio è stato affermato dalle sentenze Corte 27 ottobre 1995, n.11223, e 13 ago- della sto 2002, n.12192, con le quali è stata ritenuta la le- gittimità dell'accertamento sintetico, ai sensi degli articoli 38 del d. P.R. 29 settembre 1973, n.597 e del d.m. 21 luglio 1983, di redditi ulteriori, diversi da quello agrario, sulla base di elementi estranei all'at- tività agraria, quali il possesso di autovetture non han inerenti a tale attività o il tenore di vita. Nella specie l'ufficio, assumendo quale elemento rivelatore di maggior ricchezza il possesso di tre au- tovetture, ha accertato, in via sintetica, l'esistenza di un ulteriore reddito di capitale, il quale si ag- giungeva, così, a quello agrario, senza violare le re- gole speciali per la determinazione di tale reddito, non essendo contestato che i detti beni non erano uti- lizzati per la produzione agricola. Nell'avviso di ac- certamento, che la Corte può esaminare ai fini del- l'esatta ricostruzione dell'oggetto del giudizio, veni- va specificato che il maggior reddito accertato si considera reddito di capitale". Nessun sostegno alla tesi dei contribuenti può 5 trarsi dall'ordinanza della Corte Costituzionale 10 di- cembre 1987, n.482, con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 24 e 30 del d. P.R. 29 settembre 1973, n.597, in quanto tale decisione si li- mita ad affermare che lo speciale criterio di determi- nazione del reddito non viola i principi di ragionevo- lezza e di proporzione tra imposizione e capacità con- tributiva ed è giustificato da ragioni di politica tri- butaria, rientrando, quindi, nella sfera di discrezio- nalità del legislatore. Dalla pronuncia della Corte Co- stituzionale, contrariamente a quanto sostenuto nel controricorso, non emerge alcun divieto circa l'eser- cizio degli ordinari poteri di accertamento dell'ammi- nistrazione finanziaria in relazione a redditi diversi da quello agrario. L'accoglimento delle censure comporta la cassazione della sentenza impugnata. Poiché ricorrono i presuppo- sti per una decisione nel merito ai sensi dell'art.384, primo comma, cod. proc. civ., non avendo i controricor- renti riproposto le censure in punto di valenza indi- ziaria del possesso delle autovetture, la Corte rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese dell'intero giudizio. 6
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti;
compensa le spese dell'intero giudi- zio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 20 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Enrico Altieri) (dr. Favara) Ypo Java za Anillo Grove DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 011.2003 IL CANCELLIERE CH Oggi Arm, 7