CASS
Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2023, n. 42479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42479 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 42479 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza ha revocato, previa comunicazione dell'Amministrazione finanziaria, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa a beneficio di CA EL, imputato nel procedimento penale avente n.440/2021. Il Giudice ha motivato la revoca rilevando che - sulla base della predetta comunicazione - l'imputato era risultato titolare, per l'anno di imposta 2021, di un reddito complessivo pari a € 15.909,17, la cui consistenza non era stata comunicata entro il termine di legge e che risultava superiore ai limiti previsti dal decreto 30 maggio 2002, n.115. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione CA EL, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.27 Cost. e degli artt. 74, 75, 76 e 112 del d.P.R. n.115/2002 nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Ha premesso che il ricorrente era imputato, oltre che in quello cui si riferiva la predetta ammissione al gratuito patrocinio, anche in altri procedimenti penali pendenti presso vari Tribunali per il reato previsto dall'art.640, comma 2, n.
2-bis, cod.pen. e che, al fine di commettere il relativo reato, terze persone avevano utilizzato conti correnti postali intestati al ricorrente al fine di commettere le truffe;
ha quindi dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe stato privo di motivazione, facendo mero riferimento agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e presumibilmente fondati proprio sui predetti conti correnti postali. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. 5. Occorre premettere che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo 2 all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (ovvero il ricorso al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto ricorso). (Sez. U, Sentenza n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667). 6. Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, Picariello, Rv. 282573). 7. Alla suddetta regola sfugge peraltro proprio la particolare fattispecie processuale in esame in quanto quando - come nel caso di specie - la revoca sia avvenuta previa segnalazione da parte dell'Ufficio finanziario, è esperibile il ricorso diretto per Cassazione ai sensi dell'art.113 del d.P.R. n.115/2002. Il particolare assetto dettato dalle predette disposizioni comporta quindi che nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672). In particolare, in tale ultimo arresto, questa Corte ha precisato - in ordine al profilo relativo ai vizi desumibili mediante il ricorso per Cassazione - che costituisce principio già affermato quello in base al quale il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep 2010, Provenza, Rv. 245877). Questa stessa sezione ha altresì specificato (sia pure in relazione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione) che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (Sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Rv. 252372). Come pure precisato da questa Corte, nella 3 liere estensore sentenza n. 3271/10, sopra richiamata, l'equiparazione tra le due distinte fattispecie impugnatorie (quelle, cioè, previste rispettivamente dall'art. 99 co. 4 e dall'113 del d.P.R. 115/02) appare del tutto conforme ai principi rinvenibili nella sentenza Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al patrocinio disposto a norma dell'art. 112 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99 relativo all'istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide l'opposizione, è proponibile soltanto per violazione di legge. In altri termini, se la norma generale del sistema impugnatorio delineato nello specifico comparto normativo è l'art. 99, una interpretazione sistematica delle norme che di quel sistema sono parte giustifica la conclusione rassegnata, secondo cui, anche nel caso di ricorso avverso il decreto di revoca del beneficio su richiesta dell'ufficio finanziario il ricorso diretto per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge. 8. Ciò posto, deve ritenersi che non sussista il lamentato vizio di violazione di legge derivante dalla carenza della motivazione;
essendo il provvedimento impugnato congruamente argomentato mediante il rinvio al contenuto degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza. Mentre, quanto alle valutazioni di merito compiute nel ricorso, le stesse non sono esaminabili in questa sede proprio in conseguenza della limitazione dei vizi deducibili alla sola violazione di legge e alla non estensibilità alle considerazioni di fatto poste alla base della revoca. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 settembre 2023
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 42479 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Piacenza ha revocato, previa comunicazione dell'Amministrazione finanziaria, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa a beneficio di CA EL, imputato nel procedimento penale avente n.440/2021. Il Giudice ha motivato la revoca rilevando che - sulla base della predetta comunicazione - l'imputato era risultato titolare, per l'anno di imposta 2021, di un reddito complessivo pari a € 15.909,17, la cui consistenza non era stata comunicata entro il termine di legge e che risultava superiore ai limiti previsti dal decreto 30 maggio 2002, n.115. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione CA EL, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.27 Cost. e degli artt. 74, 75, 76 e 112 del d.P.R. n.115/2002 nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Ha premesso che il ricorrente era imputato, oltre che in quello cui si riferiva la predetta ammissione al gratuito patrocinio, anche in altri procedimenti penali pendenti presso vari Tribunali per il reato previsto dall'art.640, comma 2, n.
2-bis, cod.pen. e che, al fine di commettere il relativo reato, terze persone avevano utilizzato conti correnti postali intestati al ricorrente al fine di commettere le truffe;
ha quindi dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe stato privo di motivazione, facendo mero riferimento agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e presumibilmente fondati proprio sui predetti conti correnti postali. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. 5. Occorre premettere che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo 2 all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (ovvero il ricorso al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto ricorso). (Sez. U, Sentenza n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667). 6. Il provvedimento di revoca, dunque, è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice. (Sez. 4, Sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851; Sez. 4, Sentenza n. 44189 del 28/09/2012, PMT Bagarella, Rv. 253644); mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, Ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Bosco, Rv. 277558; Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep.2022, Picariello, Rv. 282573). 7. Alla suddetta regola sfugge peraltro proprio la particolare fattispecie processuale in esame in quanto quando - come nel caso di specie - la revoca sia avvenuta previa segnalazione da parte dell'Ufficio finanziario, è esperibile il ricorso diretto per Cassazione ai sensi dell'art.113 del d.P.R. n.115/2002. Il particolare assetto dettato dalle predette disposizioni comporta quindi che nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672). In particolare, in tale ultimo arresto, questa Corte ha precisato - in ordine al profilo relativo ai vizi desumibili mediante il ricorso per Cassazione - che costituisce principio già affermato quello in base al quale il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge (Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep 2010, Provenza, Rv. 245877). Questa stessa sezione ha altresì specificato (sia pure in relazione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione) che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella quale rientra la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice (Sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Rv. 252372). Come pure precisato da questa Corte, nella 3 liere estensore sentenza n. 3271/10, sopra richiamata, l'equiparazione tra le due distinte fattispecie impugnatorie (quelle, cioè, previste rispettivamente dall'art. 99 co. 4 e dall'113 del d.P.R. 115/02) appare del tutto conforme ai principi rinvenibili nella sentenza Sezioni Unite, Pangallo del 2004, secondo cui il provvedimento di revoca per insussistenza dei presupposti del decreto di ammissione al patrocinio disposto a norma dell'art. 112 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99 relativo all'istanza di ammissione, norma che al comma 4 prevede che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide l'opposizione, è proponibile soltanto per violazione di legge. In altri termini, se la norma generale del sistema impugnatorio delineato nello specifico comparto normativo è l'art. 99, una interpretazione sistematica delle norme che di quel sistema sono parte giustifica la conclusione rassegnata, secondo cui, anche nel caso di ricorso avverso il decreto di revoca del beneficio su richiesta dell'ufficio finanziario il ricorso diretto per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge. 8. Ciò posto, deve ritenersi che non sussista il lamentato vizio di violazione di legge derivante dalla carenza della motivazione;
essendo il provvedimento impugnato congruamente argomentato mediante il rinvio al contenuto degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza. Mentre, quanto alle valutazioni di merito compiute nel ricorso, le stesse non sono esaminabili in questa sede proprio in conseguenza della limitazione dei vizi deducibili alla sola violazione di legge e alla non estensibilità alle considerazioni di fatto poste alla base della revoca. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 settembre 2023