Sentenza 25 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2004, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ZI AR UI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 392/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 12/06/00;
udita la relazione della, causa svolta nella Camera di consiglio il 18/11/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL PA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363,
nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria di primo grado di Perugia ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha confermato la decisione rigettando l'appello dell'Ufficio.
Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
dell'art. 3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791;
dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 597 del 1973. Nessuno si è costituito per l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendo stata possibile la notifica all'intimata perché deceduta, e non essendo il processo di Cassazione soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., il ricorrente, avuta notizia del decesso, avrebbe dovuto proporre il ricorso direttamente contro i di lei eredi, documentando tale qualità, sicché, non avendovi provveduto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004