Sentenza 4 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE SIMULAZIONE -W Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaeta0 3 1 73 703 R.G. N. 2466/99 Cron.7289 Dott. Ernesto Rep. 876 -Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere- Ud. 02/12/02 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere PURCARO Dott. Italo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IL VED TT, elettivamente domiciliato . -- | in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo difende unitamente all'avvocato PETIX LEONARDO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TT FR, elettivamente domiciliato in ROMA difesoCANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,presso dall'avvocato CICOGNANI AZER, con studio in 47100 FORLI' VIA C. CIGNANI N. 40, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 2375 -1- nonchè
contro
TT LL, TT VA;
intimati avverso la sentenza n. 678/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, SEZIONE 1° civile emessa il 24/4/1998, depositata il 09/06/98; rg.586/1996; ... udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - --- DESTRO che ha concluso per il Generale Dott. Carlo rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5/11/1984 VA e LL TT, unitamente alla madre IL LI, convenivano avanti al Tribunale di Forlì FR TT, rispettivamente fratello e figlio, esponendo che, a seguito del decesso del proprio padre e marito DO TT, la LI, per ottemperare alle volontà espresse del marito aveva, tra l'altro, ceduto al figlio FR con atto di vendita dissimulante una donazione un immobile, convenendo però che FR avrebbe liquidato le spettanze delle sorelle secondo modalità espressamente convenute e riservando a sé l'usufrutto. Chiedevano quindi che il convenuto fosse condannato a trasferire a ciascuna delle sorelle la proprietà di un sesto del complesso immobiliare sito in Forlì tra le vie Portonaccio e Orto del Fuoco e alla LI l'usufrutto sulle quote dei tre figli. La LI dichiarava poi di rinunciare alla domanda proposta con l'atto di citazione del 5/11/84 ma proponeva a sua volta nei confronti dei figli, con atto notificato il 5/12/1986, domanda di accertamento della simulazione della compravendita stipulata in forma pubblica il 29/12/1970 dissimulante una donazione ai figli FR, VA e LL. Chiedeva che fosse dichiarata la nullità della detta donazione (dissimulata) per errore sui motivi, posto che aveva inteso dividere in parti uguali i beni tra i figli ed era incorsa invece in involontarie sperequazioni. FR TT si costituiva e resisteva, eccependo in subordine la prescrizione dell'azione di annullamento dell'asserita donazione dissimulata. Le due cause venivano riunite ed espletata C.T.U., dopo l'interrogatorio ex art. 117 c.p.c. delle TT e della LI, non essendosi il convenuto presentato a rendere l'interrogatorio libero, il Tribunale rigettava tutte le domande proposte nei confronti del TT, compensando parzialmente le spese processuali e ritenendo che la domanda della LI, da interpretare come diretta all'accertamento di una donazione dissimulata (peraltro priva del prescritto requisito di forma), presupponeva la prova, che non era stata fornita, dell'asserita simulazione del contratto di compravendita. Parimenti anche le pretese delle sorelle TT nei confronti del fratello erano rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio. L'appello proposto dalla LI ed al quale aveva resistito FR TT (le sorelle VA e LL rimanevano contumaci) era rigettato dalla Corte bolognese, con sentenza 9 giugno 1998 e condanna dell'appellante alle spese del grado, affermando che non era stata (né poteva essere) data la prova della dedotta simulazione e che la qualificazione della compravendita 29/12/70 come negotium mixtum cum donatione non era condivisibile. Ha proposto ricorso per cassazione la LI affidandolo a due motivi. Ha resistito FR TT con controricorso. Le altre parti, regolarmente intimate, non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 1417, 2722, 2724, 2725 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. lamenta che il giudice di appello non abbia riconosciuto l'utilizzabilità della prova per testi e, quindi, per presunzione nel caso di specie, ove la sua domanda tendeva a far dichiarare l'inefficacia del negozio simulato e non a far valere il contratto dissimulato, con conseguente applicabilità dell'art. 2724 cit. Tali presunzioni, secondo la LI, non si esauriscono nelle dichiarazioni rese dalle sorelle TT in sede di interrogatorio formale, ma si rinvengono in altri elementi, specificamente indicati (pag. 15 del ricorso). Con il secondo mezzo la ricorrente ribadisce la esposta censura sotto il profilo del vizio della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). I due motivi che attenendo ad una tematica unitaria, debbono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. Essi trovano adeguata confutazione già nell'impugnata sentenza ove premesso (sulla scorta di analogo apprezzamento del Tribunale) che la domanda della LI era diretta all'accertamento di una donazione dissimulata (e peraltro priva del requisito di forma) sul presupposto della simulazione del contratto di compravendita (e non solo quindi a far valere la inefficacia di quest'ultima), ha affermato l'inutilizzabilità degli elementi presuntivi addotti (peraltro costituiti dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al TT e dalle dichiarazioni rese dalle sorelle), alla stregua del disposto dell'art. 1417 c.c. Ha precisato il giudice di appello che la LI aveva affermato l'esistenza di un collegamento funzionale che con l'adozione combinata e contestuale dei due negozi, realizzava un intento ulteriore corrispondente alla volontà complessiva della parte emergente dal rogito 29/12/70. Ed ha concluso che le parti possono fornire la prova per testi (e, quindi, per presunzioni) del contratto dissimulato per il quale sia necessaria la prova scritta solo nel caso di perdita incolpevole del documento contenente la controdichiarazione attestante l'intesa simulatoria, non anche nel caso in cui dalla simulazione relativa e dall'esistenza di un contratto dissimulato si deduca un semplice principio di prova scritta o per presunzioni. Motivazione logicamente corretta e che fa buon governo dei principi anche recentemente ribaditi in materia da questa Corte, secondo i quali, da un lato, è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente in una donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti (arricchimento di un soggetto per spirito di liberalità) non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento (Cass, 11 febbraio 2000 n. 1535); dall'altro, la prova dell'accordo simulatorio nell'ipotesi di simulazione relativa, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione della controdichiarazione scritta e, pertanto, rientra nella previsione dell'art. 2725 c.c. ed esige l'atto scritto, salvo che si sia verificata la perdita incolpevole del documento, nel qual caso soltanto è consentito il ricorso alle testimonianze ed alle presunzioni (Cass. 21 gennaio 2000 n. 642). Il ricorso va, pertanto, rigettato. La qualità delle parti costituisce giusto motivo per compensare le spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ДабанGarian Fiden cion Scheven IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria loggi 91 03 .03 CANCELDERE CI Dott.ssa Marla Avella