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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13398 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
Composta da: SENTENZA EA LL Presidente N. SEZ. 297/2026 LU PE Consigliere REGISTRO GENERALE N. 42971/2025 RO SS D’NI rel. Consigliere NA RD Consigliere SE NI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE IS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO SS D’NI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER OT, che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 9 luglio 2025 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a IS NE per i reati di rapina, danneggiamento e lesione personale in anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1.800 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13398 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 05/03/2026 2 Avendo le parti concordato la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, la Corte di appello, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., sospendeva il processo in attesa dell’esito degli adempimenti di cui all’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla nuova udienza del 9 ottobre 2025 la Corte dava atto della impossibilità di sostituzione della pena, poiché l’imputato non si era presentato all’U.E.P.E. competente per rendere informazioni, e confermava il dispositivo letto alla precedente udienza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IS NE, a mezzo del difensore Avv. Luigi Marinelli, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. Premesso che la Corte d’appello non ha applicato la pena sostitutiva senza considerare che l’imputato non si era recato all’U.E.P.E. per causa a lui non imputabile, la difesa sostiene che, poiché l’accordo concluso con il Procuratore generale prevedeva detta sostituzione, la stessa Corte avrebbe dovuto rigettare il concordato e procedere al dibattimento, laddove non avesse inteso concedere un rinvio per consentire al ricorrente di recarsi all’U.E.P.E. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01 nonché, più di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Risulta dal fascicolo processuale che l’imputato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato con il Procuratore generale la pena di tre anni, sei mesi, venti giorni di reclusione e 1.800 euro di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare (nella nota del 19 giugno 2024 il Procuratore generale ha specificato che “il consenso è prestato anche con riferimento all’applicazione, ex art. 20 bis c.p., della detenzione domiciliare sostitutiva”). La Corte d’appello ha recepito l’accordo, sospendendo il processo, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., in attesa dell’esito degli accertamenti previsti dall’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla 3 successiva udienza, tuttavia, ha confermato il dispositivo letto alla precedente udienza, ritenendo impossibile la sostituzione della pena detentiva. 3. Così ricostruita la vicenda processuale, in primo luogo va rilevato che l’ultimo periodo dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, prevede espressamente la possibilità che le parti concordino anche la sostituzione della pena detentiva («Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598 bis il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza»). In questo caso la richiesta diventerà parte integrante dell’accordo (vds., di recente, Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01). Il giudice di appello, dunque, non ha altra scelta se non quella di conformarsi all'accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 599-bis, comma 3, del codice di rito. La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 – 01), secondo un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato a proposito del previgente patteggiamento in appello (Sez. 6, n. 4125 del 02/03/1999, Martino, Rv. 213676 – 01). Da ultimo, questa Corte ha applicato detto principio in un caso cui il negozio processuale tra le parti si era esteso alle pene accessorie, “evidentemente rientrando anch'esse nel più ampio genus della pena” (Sez. 6, n. 2335 del 16/12/2025, dep. 2026, Di Gravio, Rv. 289252 – 01). La medesima conclusione si impone nel caso in cui le parti concordino che la pena detentiva sia sostituita con una di quelle previste dall’art. 20-bis cod. pen., tanto più che – come detto – ora l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente detta possibilità. 4. Ne consegue che nel caso di specie la Corte d’appello avrebbe dovuto recepire integralmente la richiesta concordata tra le parti ovvero rigettarla. La condanna alla pena indicata nell’accordo, senza la sostituzione della pena detentiva, è stata emessa in violazione di legge. 4 Pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio avanti la stessa Corte d’appello, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto: “in tema di concordato in appello, qualora le parti prevedano nell’accordo anche la sostituzione della pena detentiva con una pena di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice d’appello può accogliere integralmente la richiesta ovvero rigettarla e procedere al giudizio, ma non può infliggere la pena nella misura indicata dalle parti senza la sostituzione della pena detentiva”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione per nuovo giudizio. Così deciso il 05/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO SS D’NI EA LL
udita la relazione svolta dal Consigliere RO SS D’NI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER OT, che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 9 luglio 2025 la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a IS NE per i reati di rapina, danneggiamento e lesione personale in anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1.800 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13398 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 05/03/2026 2 Avendo le parti concordato la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare, la Corte di appello, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., sospendeva il processo in attesa dell’esito degli adempimenti di cui all’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla nuova udienza del 9 ottobre 2025 la Corte dava atto della impossibilità di sostituzione della pena, poiché l’imputato non si era presentato all’U.E.P.E. competente per rendere informazioni, e confermava il dispositivo letto alla precedente udienza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IS NE, a mezzo del difensore Avv. Luigi Marinelli, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. Premesso che la Corte d’appello non ha applicato la pena sostitutiva senza considerare che l’imputato non si era recato all’U.E.P.E. per causa a lui non imputabile, la difesa sostiene che, poiché l’accordo concluso con il Procuratore generale prevedeva detta sostituzione, la stessa Corte avrebbe dovuto rigettare il concordato e procedere al dibattimento, laddove non avesse inteso concedere un rinvio per consentire al ricorrente di recarsi all’U.E.P.E. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01 nonché, più di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Risulta dal fascicolo processuale che l’imputato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha concordato con il Procuratore generale la pena di tre anni, sei mesi, venti giorni di reclusione e 1.800 euro di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare (nella nota del 19 giugno 2024 il Procuratore generale ha specificato che “il consenso è prestato anche con riferimento all’applicazione, ex art. 20 bis c.p., della detenzione domiciliare sostitutiva”). La Corte d’appello ha recepito l’accordo, sospendendo il processo, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., in attesa dell’esito degli accertamenti previsti dall’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla 3 successiva udienza, tuttavia, ha confermato il dispositivo letto alla precedente udienza, ritenendo impossibile la sostituzione della pena detentiva. 3. Così ricostruita la vicenda processuale, in primo luogo va rilevato che l’ultimo periodo dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, prevede espressamente la possibilità che le parti concordino anche la sostituzione della pena detentiva («Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598 bis il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza»). In questo caso la richiesta diventerà parte integrante dell’accordo (vds., di recente, Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01). Il giudice di appello, dunque, non ha altra scelta se non quella di conformarsi all'accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 599-bis, comma 3, del codice di rito. La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 – 01), secondo un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato a proposito del previgente patteggiamento in appello (Sez. 6, n. 4125 del 02/03/1999, Martino, Rv. 213676 – 01). Da ultimo, questa Corte ha applicato detto principio in un caso cui il negozio processuale tra le parti si era esteso alle pene accessorie, “evidentemente rientrando anch'esse nel più ampio genus della pena” (Sez. 6, n. 2335 del 16/12/2025, dep. 2026, Di Gravio, Rv. 289252 – 01). La medesima conclusione si impone nel caso in cui le parti concordino che la pena detentiva sia sostituita con una di quelle previste dall’art. 20-bis cod. pen., tanto più che – come detto – ora l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente detta possibilità. 4. Ne consegue che nel caso di specie la Corte d’appello avrebbe dovuto recepire integralmente la richiesta concordata tra le parti ovvero rigettarla. La condanna alla pena indicata nell’accordo, senza la sostituzione della pena detentiva, è stata emessa in violazione di legge. 4 Pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio avanti la stessa Corte d’appello, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio, attenendosi al seguente principio di diritto: “in tema di concordato in appello, qualora le parti prevedano nell’accordo anche la sostituzione della pena detentiva con una pena di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice d’appello può accogliere integralmente la richiesta ovvero rigettarla e procedere al giudizio, ma non può infliggere la pena nella misura indicata dalle parti senza la sostituzione della pena detentiva”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione per nuovo giudizio. Così deciso il 05/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RO SS D’NI EA LL