Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 cod.pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo la fattispecie criminosa della calunnia, dal momento che le dichiarazioni calunniose attengono strutturalmente alla fase iniziale delle indagini, di cui costituiscono l'impulso, nella quale la ritrattazione, quale istituto finalizzato prioritariamente a soddisfare l'interesse alla definizione del giudizio penale o all'esercizio dell'azione penale sulla base di elementi probatori veridici, si rivela inidonea al conseguimento del proprio scopo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2007, n. 34397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34397 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 19/04/2007
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 641
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19768/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN VI, n. 04.07.1959;
avverso la sentenza emessa il giorno 07.03.2005 dalla Corte d'appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
IN VI venne chiamato a rispondere:
A)- del reato ex artt. 81, 368 c.p., relativo alla falsa accusa di violenza privata e falsità ideologica rivolta al Dr. Pennisi RT, S. Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, e al colonnello dei CC, Angiolo Pellegrini;
B)- del reato ex art. 368 c.p., relativo alla falsa accusa di violenza di avergli fatto forzosamente sottoscrivere verbali d'interrogatorio da lui resi, rivolta ai predetti Dr. Pennisi R. e Pellegrini A.;
C)- del reato ex artt. 81, 368 c.p., relativo alla falsa accusa di vari abusi, in particolare di avergli estorto dichiarazioni accusatorie, rivolta ai predetti Dr. Pennisi R. e A. Pellegrini. Con sentenza del 09.11.2000 il Tribunale di Messina dichiarava lo IN colpevole dei reati ascrittigli, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due e mesi uno di reclusione.
Con sentenza del 07.03.2005 la Corte d'appello di Messina confermava la pronuncia del Tribunale appellata dall'imputato. Propone ricorso il prevenuto, deducendo:
1)- violazione di legge e vizio di motivazione sull'esclusione della scriminante ex art. 54 c.p.;
2)- inosservanza dell'art. 376 c.p., per omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità, con deduzione di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della detta norma nella parte in cui esclude dal proprio ambito applicativo la fattispecie di cui all'art. 368 c.p.. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, l'invocata esimente di cui all'art. 54 c.p., la sua esclusione, oltre che dal rilievo che il prevenuto si era volontariamente posto nella situazione di pericolo paventata, deriva dalla pacifica insufficienza, all'uopo, del timore di future rappresaglie (quale in sostanza allegato il ricorrente), occorrendo invece la sussistenza di un pericolo attuale ed inevitabile (Cass.04.06.2001, Sansone), non ravvisabile nella semplice minaccia
(addotta nella specie) proveniente da un'organizzazione mafiosa, in quanto scongiurabile attraverso una decisa scelta di collaborazione con lo Stato, idonea a garantire protezione a sè e ai propri familiari (cfr. Cass. 30.01.2004, Messana). Quanto alla dedotta inosservanza dell'art. 376 c.p., sospettato di incostituzionalità, deve qui ribadirsi la manifesta infondatezza di tale eccezione (già a suo tempo disattesa da Cass. 15.10.1975, Saletta), posto che, esclusa in generale l'esistenza di un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni comunque rese a fini rilevanti per il procedimento penale, e sussistendo, quindi, in materia un'ampia sfera di discrezionalità del legislatore, appare decisiva la considerazione che le dichiarazioni calunniose riguardano strutturalmente la fase iniziale delle indagini (di cui costituiscono l'impulso), nella quale la ritrattazione, quale istituto finalizzato primariamente a soddisfare l'interesse alla definizione del giudizio penale o all'esercizio dell'azione penale fondati su elementi probatori veridici, si rivela inidonea a conseguire il proprio scopo.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2007