Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 34691
CASS
Sentenza 7 luglio 2016

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Massime1

In tema di sostituzione delle misure cautelari coercitive, la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a rilevante pena detentiva può fondare un provvedimento di aggravamento della misura in corso, a norma degli artt. 299, comma quarto, e 275, comma primo bis, cod. proc. pen., quando, all'esito di una valutazione congiunta con gli altri preesistenti e specifici elementi, si possa ragionevolmente ritenere che si siano aggravate le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025

    Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 34691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34691
Data del deposito : 7 luglio 2016

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