Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
In tema di sostituzione delle misure cautelari coercitive, la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a rilevante pena detentiva può fondare un provvedimento di aggravamento della misura in corso, a norma degli artt. 299, comma quarto, e 275, comma primo bis, cod. proc. pen., quando, all'esito di una valutazione congiunta con gli altri preesistenti e specifici elementi, si possa ragionevolmente ritenere che si siano aggravate le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025
Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 34691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34691 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
346 9 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1040 Carlo Citterio CC 07/07/2016 Andrea Tronci R.G.N. 22955/2016 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO US, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2016 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avvocato CE Calabrese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 13 febbraio 2016, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato nei confronti diАн US AC la misura cautelare della custodia in carcere, quale aggravamento di quella degli arresti domiciliari, e a norma dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., per il reato di trasporto di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente dall'Olanda in Italia, commesso in concorso con altri in data 27 agosto 2007, dopo la condanna del medesimo alla pena di anni otto di reclusione, ravvisando le esigenze del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e del pericolo di fuga.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe personalmente il AC, dolendosi, con un unico motivo, dei vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. e di difetto di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si premette che il provvedimento custodiale emesso dopo la condanna si è fondato sui precedenti penali del AC, sullo stato di latitanza relativo ad altro procedimento, sulla disponibilità di bunker costruiti per sottrarsi alla cattura e sulle dichiarazioni della sorella RI TA, collaboratrice di giustizia tragicamente scomparsa, in ordine alla abitudine del medesimo di non dormire in casa per non essere localizzato. Si contesta, innanzitutto, la mancanza di valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato, posto che il fatto addebitato risale al 2007, che l'imputato ha trascorso lungo tempo in regime di arresti domiciliari in modo irreprensibile», e che identica misura era stata adottata nei confronti dei coimputati, sicché era improbabile la ricostituzione di rapporti con i fornitori della sostanza stupefacente. Si sottolinea, poi, che il disposto di cui all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. dovrebbe trovare applicazione solo quando occorre emettere ex novo un provvedimento coercitivo (o perché mai emesso, o perché revocato), ma non anche ai fini di un aggravamento della misura in corso, e, comunque, che tale disposto non può essere richiamato solo per valorizzare il dato formale della condanna, in quanto lo stesso prevede che il giudice tenga conto «dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti», e, quindi, di «atti concreti»: in altri termini, il mero sopravvenire di una sentenza di condanna non può di per sé consentire la rivalutazione di elementi già originariamente apprezzati in sede di applicazione di una misura meno afflittiva. Si rappresenta, preliminarmente, che la condanna nulla muta con riferimento al pericolo di reiterazione. Si osserva, quindi, che il pericolo di fuga non può fondarsi su dati meramente congetturali, e che, nella specie, non risultano collegamenti transnazionali significativi a tale scopo, né la pena inflitta è di entitàAn 2 tale da indurre a condotte di sottrazione dalla eventuale irrogazione di una pena definitiva. Si rileva, ancora, che la misura degli arresti domiciliari per un verso è adeguata a garantire le esigenze di cautela e per un altro consente un percorso di risocializzazione conservando i contatti con i familiari;
inoltre, l'ordinanza è priva di qualunque elemento specifico utile a sostenere la necessità della custodia carceraria, limitandosi solo ad osservare che il traffico di droga è transnazionale e che la misura domiciliare, pur se rafforzata dal braccialetto elettronico, non costituisce impedimento assoluto al mantenimento di contatti e rapporti illeciti anche in un piccolo centro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che attiene esclusivamente al profilo delle esigenze cautelari, è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. L'ordinanza impugnata, di aggravamento della misura degli arresti domiciliari, ha specificamente motivato non solo la sussistenza delle esigenze cautelari avendo riguardo sia a quelle di cui alla lett. b), sia a quelle di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., ma anche la necessità del ricorso alla custodia carceraria. In particolare, per quanto attiene al pericolo di recidiva, si osserva che dal processo è emersa la prova del «sicuro collegamento dell'odierno ricorrente con soggetti facenti parte di una pericolosa organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti», che tale circostanza deve essere valutata unitamente ai precedenti penali, e che il periodo di tempo trascorso non assume rilievo in assenza di elementi di segno contrario rivelatori di un atteggiamento di distacco dal contesto criminale». Con riferimento poi al pericolo di fuga, si rappresenta che l'entità della pena irrogata, pari ad otto anni di reclusione, è rilevante in considerazione della situazione personale del soggetto cui la sanzione si riferisce, da valutare in relazione al contesto criminale in cui il medesimo è inserito ed alle condizioni di praticabilità dell'obiettivo della sottrazione all'Autorità. Nel caso di specie, infatti, risultano: 1) l'accertamento della disponibilità di diversi bunkers a disposizione della famiglia e di un'intercapedine utile a nascondere una persona scoperta proprio nell'abitazione dell'odierno ricorrente, come segnalato dalla sorella, e collaboratrice di giustizia, RI TA (in occasione dell'accesso della polizia giudiziaria, eseguito in data 13 settembre 2011, il AC si dava alla fuga); 2) un periodo di latitanza dal 9 febbraio 2012 al 24 aprile 2012; 3) l'inserimento in 3 M ་ un contesto familiare di persone dedite a periodi anche lunghi di latitanza e dotate di mezzi idonei;
4) la propensione a non dormire a casa per non essere agevolmente rintracciabile secondo quanto riferito dalla sorella RI TA. In relazione, infine, alla necessità della misura custodiale carceraria, si osserva che anche la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico è inidonea ad impedire sia contatti e rapporti illeciti, sia l'organizzazione della propria latitanza.
3. Le contestazioni della difesa attengono alla lontananza del fatto per cui si procede, al comportamento del ricorrente durante l'esecuzione degli arresti domiciliari, alla impossibilità di ricostituire rapporti con i fornitori della sostanza stupefacente, alla non riferibilità del disposto di cui all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. all'aggravamento di una misura in atto, o comunque alla irrilevanza del mero dato quantitativo della pena irrogata, e all'assenza di motivazione in ordine alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
4. Logicamente preliminare, atteso il tenore del provvedimento impugnato, è la questione della possibilità di fondare l'aggravamento della misura in atto sull'intervenuta pronuncia di una sentenza di condanna, e, quindi, di far riferimento all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. L'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., costituente disposizione di riferimento per il caso di aggravamento delle esigenze cautelari non determinato dalla trasgressione delle prescrizioni imposte con altra misura, recita: Fermo restando quanto previsto dall'art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave, ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva». Si tratta di una previsione che non tipizza le fonti da cui deve dipendere l'aggravamento dei pericula libertatis, e che pertanto ne rimette l'individuazione al giudice. Di conseguenza, non può ritenersi inibito al giudice di far riferimento, a tal fine, alla pronuncia, in primo grado, di una sentenza di condanna a pena elevata, quando tale circostanza, unitamente ad altri elementi, lascia ragionevolmente inferire che il destinatario si sottrarrà all'applicazione della pena all'esito del processo. In questo senso, del resto, e per una specifica valorizzazione dell'entità della pena irrogata all'esito del giudizio di primo grado, sono chiaramente orientate più decisioni di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 25008 Augeri, Rv. 189461). 洲 del 15/01/2007, Granata, Rv. 237001, nonché Sez. 6, n. 159 del 23/01/1992, 4 Né, d'altro canto, ostacoli a questa prospettiva possono essere desunti dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. Questa disposizione prevede che, contestualmente a una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lett. b) e c)». Innanzitutto, infatti, il riferimento all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), rende evidente che la disposizione di cui all'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha specifico riferimento sia alle esigenze del pericolo di fuga sia a quelle del pericolo di recidivanza. Inoltre, non vi è nessuna locuzione letterale che limiti l'operatività della disposizione in esame, come invece affermato nel ricorso, alla sola ipotesi di misura disposta ex novo dopo la condanna. Ancora, la precisazione che l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto "anche" dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti» non preclude la possibilità di valorizzare anche uno solo di questi elementi, quale appunto l'esito del procedimento», combinando lo stesso con altri elementi sintomatici del pericolo di fuga o di recidivanza. Può quindi concludersi che anche il fatto costituito dalla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già in atto, a norma degli artt. 299, comma 4, e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., all'esito di una valutazione congiunta ad altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di recidivanza.
5. Posta questa premessa di carattere generale e metodologico, possono esaminarsi le ulteriori doglianze prospettate nel ricorso, le quali attengono tutte ad una valutazione sulla correttezza logica della motivazione. Il riferimento alla illogica valutazione della lontananza del fatto per cui si procede perde in realtà consistenza, nel caso di specie, se si considera, da un lato, che il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato è compiuto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'adozione di qualunque tipo di misura cautelare, e, dall'altro, che il ricorrente non contesta l'applicazione degli arresti domiciliari, cui era sottoposto prima dell'aggravamento, ma anzi, sostanzialmente, chiede il ritorno a quest'ultima forma di coercizione. Il richiamo al positivo comportamento del ricorrente durante l'esecuzione degli arresti domiciliari ha un valore non dirimente. Da un lato, invero, vi è il fatto nuovo della condanna ad otto anni di reclusione, che costituisce specifico fattore di aggravamento del rischio di fuga. Dall'altro, questo specifico elementoАл 5 è stato correttamente valutato insieme alle altre emergenze procedimentali, e, in particolare, sia all'attitudine del AC a procurarsi strutture per proteggere la latitanza (il ricorrente aveva nella propria abitazione un'intercapedine atta a nascondere una persona), sia alla tendenza del medesimo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, puntualmente descritta dalla sorella e concretamente manifestata sia in occasione dell'accesso delle Forze dell'Ordine presso la sua abitazione, sia, e soprattutto, mediante una latitanza protrattasi per due mesi e mezzo ed in un'epoca non particolarmente remota (dal 9 febbraio al 24 aprile 2012). La vicenda della latitanza appena riferita, del resto, segna anche la differenza della posizione dell'odierno ricorrente rispetto a quelle di TT e CE AC, per i quali, in altro giudizio, questa Corte ha disposto l'annullamento con rinvio: in effetti TT e CE AC, pur se condannati a pene severe, e pur se appartenenti ad una famiglia dotata di bunkers, non risultano essere stati latitanti, ma, diversamente, irreperibili ad una misura di prevenzione personale e, soprattutto, in epoca estremamente remota, risalente agli anni 1993 e 1994. L'argomento della impossibilità di ricostituire rapporti con i fornitori della sostanza stupefacente è meramente assertivo, attesa la partecipazione ad operazione ad operazioni transnazionali e la possibilità di intrattenere contatti a distanza mediante apparati tecnologici di comune uso. Questo aspetto, poi, assume un preciso significato anche con riguardo alla doglianza concernente il giudizio di inidoneità della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. In particolare, non può dirsi manifestamente illogica la valutazione del tribunale del riesame quando, nel caso di specie, afferma che la forma di coercizione appena indicata non è idonea ad impedire l'organizzazione di una latitanza: tale valutazione, infatti, è stata compiuta non in termini astratti e generali, ma alla luce delle circostanze concrete emerse a carico del AC, e, in particolare, della sua concreta attitudine alla latitanza e a procurarsi strumenti utili a tale scopo.
6. All'infondatezza delle doglianze formulate, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 7 luglio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbeh Carlo Citterio Саманий DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 5 AGO 2016 oggi E CANCELLIERE R E H Dott Stefano Golfieri T R O C 7