Sentenza 23 luglio 1999
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di mora relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, non può' essere eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle somme dovute qualora detto termine fosse già consumato all'epoca della notifica della cartella esattoriale, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella esattoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1999, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DE UC SI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIANO PARRASIO 4, presso l'avvocato V. PORFIDIA, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO APICE, DOMENICO PORFIDIA, giusta delega in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI CASERTA;
-intimata-
avverso la sentenza n. 259/97 della Pretura di CASERTA, depositata il 27/3/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/3/99 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.9.1996 De UC SI proponeva opposizione avanti al Pretore di Caserta avverso l'avviso di mora n. 2475784 della SE.RI.T. di Caserta notificato il 25.5.1996 con cui gli era stato intimato il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione della normativa relativa alla circolazione stradale. Sosteneva la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/81 per il decorso del termine quinquennale fra la data di accertamento della violazione (3.2.1990) e quella della notificazione della cartella esattoriale (22.4.1995). La Prefettura rimaneva contumace.
All'esito del giudizio il Pretore con sentenza del 3.3-27.3.1997 rigettava l'opposizione, sostenendo che non sono deducibili in sede di opposizione all'avviso di mora eccezioni che la parte avrebbe potuto proporre con l'opposizione alla cartella esattoriale, quale appunto la prescrizione quinquennale, analogamente a quanto avviene in materia tributaria ove, allorché venga notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, avviso di irrogazione delle sanzioni), non è consentito ricorrere contro il successivo atto di esazione se non per vizi propri di quest'ultimo e non già per contestare il debito.
Riteneva quindi che, risultando notificata la cartella esattoriale, l'opposizione all'avviso di mora non poteva che riguardare i vizi propri di tale ultimo atto.
Avverso tale sentenza De UC SI propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso De UC SI denuncia violazione dell'art. 2934 C.C. in relazione all'art. 206 Cod. d. Str. ed agli artt. 27 e 28 Legge 689/81. Sostiene che il diritto alla riscossione, essendosi estinto per il decorso del termine quinquennale, non poteva più risorgere e che la mancata opposizione alla cartella esattoriale non pregiudicava la possibilità di contestare nel merito la sussistenza del diritto alla riscossione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione nell'applicazione di norme di diritto. Sostiene che il Pretore, ritenendo preclusa la possibilità di eccepire la prescrizione, non abbia considerato che la prescrizione si era verificata solo successivamente e cioè tra la notifica dell'accertamento della violazione e la notifica della cartella esattoriale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione, sostenendo che il Pretore, nell'affermare che il contribuente non può ricorrere contro il successivo atto di esazione se non per vizi propri di tale atto, non ha considerato che la tardività riguardava proprio l'atto di esazione e cioè la cartella esattoriale.
Le censure sono infondate, ispirandosi l'impugnata sentenza a corretti principi giuridici.
La giurisprudenza di questa Corte, nel ritenere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del Pretore il giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale contenente l'intimazione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, ha più volte affermato (da ultimo Sez. Un. 14.12.1998 n. 12544) che una tale opposizione è proponibile solo allorché si deduca la mancanza di una preventiva emissione e/o notificazione del provvedimento afflittivo.
Essendo stato in tal caso, il destinatario della cartella, privato in precedenza del rimedio (opposizione) previsto alla legge, si è avvertita la necessità di recuperare, a seguito della successiva notifica della cartella medesima, il momento di garanzia, attribuendogli la facoltà di ricorrere contro tale successivo atto non solo per i vizi propri di quest'ultimo ma anche per contestare la legittimità della sanzione, analogamente a quanto avviene in materia tributaria allorché non venga notificato il titolo della pretesa (art. 16 D.P.R. 636/72). Allo stesso modo quindi, a seguito della notifica dell'avviso di mora, è possibile ricorrere per far valere la sussistenza di vizi relativi alla fase precedente solo se la parte non sia stata posta in condizione di farlo attraverso la notifica dei relativi atti. Pertanto, nell'ipotesi in esame, ove è stata eccepita la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della 689/81 per la riscossione delle somme dovute, essendo stata notificata in precedenza la cartella esattoriale ed essendo tale notifica avvenuta quando il termine di detta prescrizione si era già consumato, non è consentito recuperare in sede di opposizione all'avviso di mora la possibilità di assolvere a tale onere che ben poteva e doveva essere assolto con l'opposizione avverso la cartella esattoriale. Correttamente quindi il Pretore ha rigettato l'opposizione sulla base di tali considerazioni.
Nulla è dovuto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999