Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 2
La tardiva autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare al curatore dell'inabilitato per presentare o coltivare l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, già autonomamente promossa da quest'ultimo, seppure tradiva, ha efficacia sanante della pregressa attività svolta dallo stesso curatore.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo possono rilevare anche le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato o dall'imputato, a condizione che le stesse abbiano costituito il presupposto per la disposizione o per la protrazione dell'ingiusta detenzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2008, n. 27533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27533 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 27/05/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1215
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 23571/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE dell'ECONOMIA, rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
avverso l'ordinanza in data 22 dicembre 2005 con la quale la Corte di Appello di Genova ha liquidato a favore di VE PA, n. a La Spezia il 25.12.1962, a titolo di equa riparazione ex art. 314 c.p.p. la somma di Euro 43.795,54;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova liquidava a favore di AS PA la somma di Euro 43.795,54 a titolo di equa riparazione ex art. 314 c.p.p. per l'ingiusta detenzione sofferta dal 2.2.1998 al 13.3.1998 (39 giorni) e quindi agli arresti domiciliari fino al 14 novembre 1998 (per giorni 285) per il reato di rapina aggravata ex art. 628 c.p., commi 1 e 2, dal quale era stata assolta, per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di La Spezia in data 20 dicembre 2002, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2003.
La Corte di merito, in via preliminare, rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'istanza formulata dall'Avvocatura dello Stato e dal P.G. presso la Corte di appello, i quali avevano sostenuto che la AS, in quanto inabilitata, non poteva conferire procura speciale senza l'assistenza del curatore e che, in ogni caso, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione era necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Sul punto il giudice della riparazione affermava che la documentazione prodotta dimostrava la nomina a curatore dello stesso avvocato che, nella qualità di procuratore speciale, aveva presentato l'istanza di riparazione e che in data 9 novembre 2005 il Giudice tutelare del Tribunale di La Spezia aveva rilasciato autorizzazione ad intraprendere e/o proseguire nell'azione giudiziaria intrapresa. Quanto al merito, il giudice della riparazione escludeva la sussistenza della colpa grave della istante non emergendo dagli atti che la stessa aveva dato o concorso a dare causa ai provvedimenti impositivi della privazione della libertà, in quanto l'imputazione elevata a suo carico era stata originata esclusivamente dalla dichiarazioni testimoniali di due persone, rivelatesi inattendibili, che avevano sentito il convivente (all'epoca) della donna vantarsi di avere commesso una rapina ai danni di un'anziana donna, mentre la AS faceva da palo. Avverso la citata ordinanza propone ricorso per cassazione l'Amministrazione dell'Economia con un unico motivo, articolato sotto più profili.
Sulla questione procedurale, censura l'ordinanza impugnata sul rilievo che erroneamente il giudice della riparazione aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità della istanza, senza tener conto che l'autorizzazione del giudice tutelare era intervenuta in data 9 novembre 2005, quando il termine per proporre l'istanza era scaduto il 12 luglio 2005, e senza motivare sulla natura ed efficacia di questa autorizzazione successiva. Inoltre, la Corte di merito non aveva neanche tenuto conto che dalla relazione del GIP del Tribunale di La Spezia emergeva un conflitto di interessi tra figura del curatore, che non aveva mai presentato istanze di scarcerazione o di riesame, e lo stesso nella qualità di parte istante, sprovvisto di autorizzazione ex art. 314 c.p.p.. Si sostiene, inoltre, l'illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della colpa grave, ostativa del diritto alla riparazione, giacché il giudice della riparazione non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla condotta mendace dalla stessa tenuta nel corso del giudizio e neanche al comportamento gravemente negligente del curatore che mai aveva richiesto la scarcerazione della inabilitata e mai aveva sottoposto al vaglio del Tribunale del riesame la misura coercitiva disposta.
Lamenta inoltre la mancanza di qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato sulla questione relativa alla presentazione dell'istanza, non risultando dalla copia notificata quale soggetto avesse compiuto l'operazione. Analogo difetto di motivazione viene denunciato con riferimento alla questione sull'eventuale carattere di atto eccedente l'ordinaria amministrazione della procura speciale conferita dalla inabilitata al proprio curatore ed al suo collega di studio.
Il ricorso è infondato.
Sulla questione procedurale, proposta con il primo motivo, ai fini della decisione, non può prescindersi dalla funzione di tutela dell'interesse pubblico affidata dalla legge al curatore della inabilitata, con la conseguenza che l'autorizzazione del giudice al curatore medesimo a stare in giudizio in nome e per conto della inabilitata, anche se tardiva, ha efficacia sanante della pregressa attività processuale dallo stesso svolta con efficacia ex tunc. Non è pertanto censurabile l'ordinanza impugnata laddove respingeva l'eccezione, pur dando atto che l'autorizzazione da parte del giudice tutelare ad intraprendere e/o a proseguire nell'azione giudiziaria intrapresa era intervenuta in data 9 novembre 2005, cioè in epoca successiva alla proposizione dell'istanza.
Si palesa, pure, priva di rilievo la doglianza della ricorrente relative all'asserito conflitto di interessi, trattandosi in ogni caso di circostanza non direttamente incidente ai fini della procedura de qua, laddove ciò che rileva è il profilo dell'eventualmente ingiusta detenzione subita, in uno con l'assenza della colpa grave e/o del dolo quali condizioni eventualmente ostative al diritto all'indennizzo.
Infondata è anche la censura in merito alla valutazione svolta dal giudice della riparazione a proposito dell'elemento soggettivo dell'istante, ritenuto dall'Amministrazione ricorrente ostativo all'accoglibilità della richiesta. La censura è proposta sotto un duplice profilo afferente, rispettivamente, il comportamento asseritamene mendace della AS e quello negligente del curatore, che non aveva posto in essere le azioni opportune per il ripristino in libertà della donna.
Quanto al primo profilo, la Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni mendaci della AS, indicate dall'Amministrazione resistente e, peraltro, non univoche, erano espressione, in ogni caso, del diritto di difesa della stessa e non erano idonee a configurare la colpa grave dell'istante, in quanto non avevano concorso a dare causa ne' avevano contribuito al mantenimento del provvedimento cautelare nei suoi confronti,concernendo aspetti relativi alla condotta tenuta dalla donna in epoca successiva alla rapina, della quale era stata accusata di avervi preso parte in qualità di "palo". Il giudice della riparazione ha, altresì, sottolineato che la misura cautelare a carico dell'istante era stata fondata sulle dichiarazioni di una persona che aveva riportato le affermazioni del convivente della AS in merito alla partecipazione della compagna alla rapina in danno di un'anziana signora, così escludendo ogni profilo di colpa dell'istante nella determinazione dello stato detentivo.
Queste argomentazioni non presentano alcun aspetto di illogicità e gli accertamenti svolti dai giudici di merito sono idonei ad escludere nella condotta del ricorrente, la colpa grave che ha concorso a dare causa alla custodia cautelare.
A tale proposito deve osservarsi che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le dichiarazioni mendaci della persona imputata e/o indagata possono anche rilevare ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, a condizione però che siano stato il presupposto della disposta o protratta ingiusta detenzione (v. tra le altre, Sezione 4^, 18 marzo 2003, Giugliano).
Corretta appare, di conseguenza, la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto il comportamento mendace della AS non sinergico al protrarsi dello stato di detenzione, in quanto non casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare e, sulla base di tale considerazione, ha escluso la sussistenza della colpa grave.
È parimenti destituita di fondamento la doglianza della ricorrente sulla omessa valutazione da parte del giudice della riparazione della negligenza del curatore , che avrebbe colposamente protratto lo stato di detenzione della donna. Ciò che rileva nel procedimento in esame - sviluppando quanto già supra evidenziato - è la colpa grave dell'istante e non certamente il comportamento del difensore, anche laddove si tratti, come nel caso in esame, della stessa persona che abbia rivestito la funzione di curatore.
Inaccoglibile è anche la doglianza che supporrebbe vizi non meglio precisati con riferimento alle modalità di presentazione dell'istanza: a tacer d'altro la doglianza sconta un difetto di allegazione documentale, oltre che di genericità, non potendo certo questa Corte procedere ad una rivisitazione della documentazione di riferimento, tra l'altro non allegata in atti.
Infondata è anche la doglianza - per vero meramente assertiva - che sembra profilare un difetto di rappresentanza dell'interessata, che, in vero, risulta essere stata rappresentata in atti dal curatore, ritualmente autorizzato dal Giudice tutelare. Mentre, a fronte di tale autorizzazione, neppure risulta essere stata eccepita, davanti al giudice della riparazione, la questione, qui prospettata per la prima volta, della procura speciale conferita anche ad altro difensore. Del resto, il ricorrente propone la questione in termini finanche dubitativi, non rappresentando le ragioni giuridiche in forza delle quali tale conferimento sarebbe impedito. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008