Sentenza 9 maggio 2014
Massime • 1
La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica delle fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2014, n. 22687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22687 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 09/05/2014
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 917
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEL'UTRI Marco - Consigliere - N. 52161/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA GI N. IL 17/07/1968;
avverso la sentenza n. 4771/2013 GIP TRIBUNALE di COMO, del 07/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. EL RG propone, per mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Como in data 7/11/2013, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine al reato p. e p. dall'art. 186 C.d.S., commi 2-bis e 7, a lui ascritto perché, colto alla guida di un'autovettura di proprietà di terzi, in stato di ebbrezza, si rifiutava di sottoporsi all'accertamento tecnico di detto stato ai sensi del comma 4 del predetto art., con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. Con la stessa sentenza il G.i.p ordinava la sospensione della patente di guida per il periodo di due anni.
Il ricorrente articola due motivi.
1.1. Con il primo deduce violazione di legge lamentando l'erronea applicazione, nel computo della pena, dell'aggravante prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale), essendo tale aggravante riferibile solo al diverso reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2 e non invece all'autonoma fattispecie, a lui contestata, di cui al comma 7 (rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico), e ciò, sia perché quest'ultima norma non fa alcun rimando alla circostanza aggravante di cui al comma 2-bis, sia per la collocazione sistematica di tale ultima previsione subito dopo il comma 2, sia ancora per il dato testuale rappresentato dal riferimento, contenuto in tale ultima disposizione, al "conducente in stato di ebbrezza".
1.2. Con il secondo deduce vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto determinata in misura corrispondente alla durata massima ivi prevista senza che di ciò il giudice di merito abbia dato alcuna adeguata giustificazione.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto destituito di fondamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ritiene questo collegio che, giusta quanto dedotto dal ricorrente, la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 186 C.d.S., comma 2-bis) non sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 7), a tanto conducendo ragioni di ordine sistematico e testuale.
Sotto il primo profilo occorre evidenziare che la norma incriminatrice (ossia l'art. 186, citato comma 7) ai fini del trattamento sanzionatorio richiama espressamente dello stesso art. 186, il solo comma 2, lett. c) - e precisamente solo "le pene di cui al comma 2, lett. c)" -, non anche il comma 2-bis; ne' a diverso avviso può condurre il fatto che il comma 2 sia a sua volta richiamato anche dal comma 2-bis, disciplinante l'aggravante in oggetto, atteso che solo un richiamo in senso inverso (ovvero dal comma 2 al comma 2-bis) avrebbe potuto costituire argomento per postulare un indiretto collegamento sequenziale tra il comma 7 e il comma 2-bis, mentre tale collegamento non è predicabile per il solo fatto che entrambe queste ultime norme richiamano il comma 2:
ciascuna peraltro per finalità evidentemente diverse (il primo per fissare le pene - non anche le sanzioni accessorie - da applicare alla diversa e autonoma fattispecie di reato che viene qui in considerazione;
il secondo per disciplinare gli effetti della circostanza aggravante predetta sulle ipotesi di reato previste dal comma 2) e tali da non potersene postulare anche una inevitabile reciproca interferenza.
Non è in tal senso nemmeno privo di rilievo il collocamento sistematico della norma relativa all'aggravante subito dopo il comma 2, ne' lo è la considerazione che sia il comma 2-bis sia il comma 7 sono stati entrambi oggetto di reiterati contestuali interventi riformatori D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a) e c), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 che introdusse l'aggravante ma depenalizzò l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato alcolemico;
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. b-bis) e d), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha apportato modifiche testuali alla prima, per raccordarla alla modifica del comma 2 lett. c, e ha nuovamente configurato come reato l'ipotesi di cui all'art. 186, comma 7 ciò inducendo a escludere che il mancato esplicito richiamo di questo a quello sia il risultato di un mero difetto di coordinamento.
Quel che tuttavia appare maggiormente pregnante è l'argomento che, nel senso indicato, deve trarsi dal dato testuale e segnatamente dal raffronto tra la definizione normativa dell'aggravante di cui al comma 2-bis ("Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ...") e quella del reato di cui al comma 7 ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito ..."): appare evidente infatti la diversità ontologica tra il concetto di "conducente in stato di ebbrezza" che è elemento costitutivo dell'aggravante e quello di "conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento di tale stato", in quest'ultimo caso infatti essendo implicita la mancanza (almeno nel momento perfezionativo del reato) di un accertamento dello stato di ebbrezza e, dunque, del presupposto necessario perché possa definirsi il soggetto attivo del reato come "conducente in stato di ebbrezza" (come tale al contempo passibile di incorrere nell'aggravante descritta ove abbia provocato un incidente), essendo per l'appunto sanzionata la condotta del reo che si rifiuta di sottoporsi ad un tale accertamento.
Tanto ciò è vero che proprio la diversità ontologica delle due fattispecie ne giustifica l'eventuale concorso materiale (v. Sez. 4, n. 6355 del 08/05/1997 - dep. 02/07/1997, P.M. in proc. Mela, Rv. 208222), essendo del resto ormai altrettanto acquisito che le varie fattispecie di cui al comma 2 e quella di cui al comma 7
costituiscano autonome fattispecie incriminatici e che non ricorre alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività (v. Sez. 4, n. 13548 del 14/02/2013 - dep. 22/03/2013, Sternieri, Rv. 254753). Può del resto, infine, notarsi che, perché il rifiuto possa integrare il reato di cui al comma 7, deve trattarsi di accertamento legittimamente richiesto in presenza di alcuna delle condizioni previste dai commi 3, 4 e 5, tra le quali figura anche l'essere stato il conducente coinvolto in un incidente stradale ("in ogni caso di incidente", art. 186, comma 4): discendendone la difficoltà di giustificare sul piano logico-giuridico la configurazione, di quello che costituisce un presupposto del reato semplice, al contempo anche come circostanza aggravante.
Per le esposte ragioni ritiene pertanto questo collegio di dover dissentire dal recente precedente di questa stessa sezione che ha affermato l'opposto principio secondo cui "la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza" (Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013 - dep. 26/02/2014, Stagnare, Rv. 258215), apparendo insufficiente, come detto, l'unico argomento ivi in tal senso valorizzato, rappresentato dal convergente richiamo al comma 2, lett. c) operato sia dal comma 7 che dal comma 2-bis.
Discende da quanto detto l'illegalità della pena applicata - ancorché su accordo delle parti - in ragione di che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Como per l'ulteriore corso, restando ovviamente assorbito l'esame del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Como per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014