Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6460 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA64607 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18710/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI SPANO' Consigliere Cron.14424 Dott. Alberto VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Guido SIMONESCHI Rel. Consigliere Ud. 08/11/00 Dott. Guglielmo BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente 141 SENTENZA sul ricorso proposto da: A.S.T. AZIENDA SICILIANA TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN, OS PO, VENUTI TR LE, IZ MO, CE AN ER EN, CE IO, UP SE, BR AZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 2000 SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato 4577 -1- BUCCARELLI MARIA PIA, rappresentati e difesi dall'avvocato MINUTOLI GIOVAMBATTISTA, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 48/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 26/05/98 R.G.N. 493/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- j SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Messina, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da OM IN, con altri litisconsorti, nei confronti della A.S.T. Azienda Siciliana Trasporti per la condanna della convenuta al pagamento di una quota di risarcimento del danno, per il lavoro prestato nella festività, senza fruire del riposo compensativo, oltre alla retribuzione ordinaria maggiorata della percentuale contrattualmente stabilita. Il Tribunale, preliminarmente, rigettata l'eccezione, sollevata dall'appellante, relativa alla pretesa nullità dell'impugnata sentenza, per contrasto tra motivazione e dispositivo, nel merito, considerato che la domanda dei lavoratori si fondava su un principio pacifico in giurisprudenza, per il quale il lavoro prestato nel settimo giorno dopo sei lavoratori, con violazione quindi del diritto al riposo settimanale è illecito, riteneva che da tale violazione derivava il diritto ad un risarcimento, cioè a un compenso aggiuntivo, il cui parametro, per determinare il quantum, doveva essere individuato nel compenso corrispondente ad una 3 ulteriore quota della retribuzione giornaliera;
contrariamente a quanto operato dall'Azienda che si era limitata a retribuire il lavoro straordinario e festivo, senza corrispondere alcunchè per la mancata fruizione del riposo settimanale. Riteneva in particolare il Tribunale che una quota doveva essere corrisposta quale compenso della normale retribuzione mensile commisurata ai giorni di lavoro effettivamente prestati, ovvero al 26° e non al 30° della stessa, che Katra quota era stata percepita dal lavoratore quale stretto lavoro svolto in giorno corrispettivo del destinatone al riposo, con le maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo quale accessorio delle prestazione principale, e che restava quindi non corrisposta la quota di retribuzione corrispondente alla illecita applicazione al lavoro del prestatore in giorno per il quale sussiste il divieto, anche costituzionale, di esigere la prestazione lavorativa. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la AST censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si sono costituiti con controricorso gli intimati resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso deduce la ricorrente violazione degli artt. 36, 3° co. Cost., art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, degli artt. 2099 e 2109 C.C., degli artt. 1362 e 1363 C.C. riguardo alla interpretazione degli artt. 6, CO. 2, 15, 16, 17 del c.c.n.l. 23 luglio 1996, oltre a vizio di motivazione, rilevando che considerato che il contrasto tra le parti afferisce al principio di diritto, sostenuto dagli intimati, per il quale il lavoro prestato nel settimo giorno dopo sei giorni lavorativi è illecito e dà perciò risarcitoria, da diritto ad una indennità giornaliera della commisurare ad una quota deve disattendersi retribuzione, tale assunto essendo i compensi corrisposti idonei a compensare il sacrificio del lavoro prestato, senza riposo compensativo, in giorno destinato al riposo, ove si consideri, però, che la retribuzione mensile è riferibile a tutti i giorni del mese e non solo, come erroneamente presupposto dal Tribunale, a quelli di effettivo lavoro. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso deve essere rigettato. Con la domanda proposta dagli infatti, non si nega di aver percepitointimati, quanto contrattualmente dovuto (ed è solo in questo ambito che si svolge la censura della ricorrente), ma si contesta che sia stata soddisfatta anche quella quota di credito, collegabile alla medesima e funzione prestazione, che ha carattere di un precetto risarcitoria per la violazione operatività nella costituzionale di immediata disciplina del rapporto di lavoro (Art. 36, 3° co. Cost.). In particolare la prestazione di lavoro non remunerata quando e se la può dirsi affatto remunerazione si mantenga nella economia, collettiva e individuale, del rapporto, restando altrimenti non attuata quella normativa legale, rangonella specie sovraordinata perché di costituzionale, dalla cui violazione derivi un danno diretto ed immediato al prestatore di lavoro: danno facilmente individuabile tenendo conto della ratio della norma costituzionale, che poi può sintetizzarsi nella tutela degli "spazi di vita" del lavoratore sia sotto il profilo della salute psicofisica come su quello della vita di relazione. Esattamente, dunque, il Tribunale afferma che l'Azienda si è limitata a retribuire il lavoro festività con il corrispettivo prestato in una l'aggiunta della maggiorazione ordinario e con contrattuale per il lavoro straordinario e festivo, 6 non avendo considerato l'ulteriore trattamento dovuto in applicazione delle regole costituzionali e delle finalità con esse perseguite. Inoltre, la ricorrente denuncia la violazione di numerose fonti collettive (pag. 9 e seguenti del ricorso), senza riportarne il contenuto, nonostante una lunga dissertazione fondata sullo stesso. La censura risulta pertanto inammissibile per mancanza di autosufficienza (art. 366 n. 4 c.p.c) de Ircorso- Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la Azienda ricorrente alle spese che si liquidano in L. 41.000 , oltre a L.
3.000.00 per onorario di avvocato da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanbattista Minubli, antistatario. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000. I D A IU MS UN , 0 S 1 S 3 O 3 L . A L T T 5 , R O II Presidente: . A B A S ' N I E L D II Cons. estensore: L P 3 S E A 7 I D - T IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA N S I 8 - S G O Depositata in Cancelleria 1 O P N 1 E M A S I #9 MAG. 2001 D E I A E G A D , G O O Oggi, E E R T T L T T IL COLLABORATORE) N I S DI CANCELLERIA/че I E R A I S G L E E D L R E O D 7