Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2002, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 6780P REPUBBLICABLICA 06 0 67 / 0 2 6 E 8 N 9 1 A O / I I 4 5 Z / R 6 . A IN NOME DEL POPOLO A 2 R N T T - R S U . I P B B FORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . G I . D E L R L L R T E A D A A SEZIONE QUINTA CIVILE I R O S A I N T E E R S T 7 .ri Magistrati: E .mi Sigg posta dagli Ill I 3 N A T 1 E S . A E N Presidente R.G.N.2788/00 M Dott. Michele Cantillo Graziadei Consigliere Dott. Giulio Consigliere Cron. 17664 Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Cons. Rel. Ud. 10/01/02 Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67809 sul ricorso proposto da: ER IC, elettivamente domiciliato in Roma, l'avv.via Cernaia 43, presso Rosario Rao, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Salvatore Catania;
ricorrente
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-· controricorrente avverso la sentenza n. 74/24/98, depositata il 12/1/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. OGGETTO: Successioni. Condono ex lege n. 516/1982. Revocabilità dell'istanza. Termini per la riscossione dell'imposta in base ad essa dovuta. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/1/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Cucinotta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha invece concluso per il suo rigetto, La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 27/1/2000, ER IC proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che alla morte di ER FO, aveva provveduto a presentare la relativa denuncia all'Ufficio del Registro di Milazzo. Quest'ultimo aveva rettificato valori in essa dichiarati, costringendolo in tal modo a ricorrere, assieme agli altri coeredi, alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Messina. 2 Subito dopo l'instaurazione del giudizio, aveva tuttavia pensato di chiudere la vertenza sulla base della legge n. 516/1982, ma a distanza di poco tempo era tornato sui suoi passi, ritirando formalmente l'istanza in proposito presentata. Nonostante la tempestività della revoca, l'Ufficio le aveva però ugualmente notificato un avviso di liquidazione delle imposte dovute in base al predetto condono. Non avendo altra scelta, aveva allora impugnato anche questo nuovo atto davanti alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Messina, che con decisione in data 5/12/1983 si era inaspettatamente pronunciata per l'irretrattabuilità della domanda di definizione della lite e per la conseguente estinzione del giudizio scaturito dalla contestazione dell'avviso di accertamento. Simile decisione era stata in seguito confermata sia dalla Commissione Tributaria di 2° Grado di Messina che da quella Centrale di Roma, la quale aveva così posto fine ad un processo nelle more del quale aveva, da parte sua, richiesto di potersi avvalere dell'art. 53 della L.n. 413/1991 per concernente l'avviso di controversia risolvere la liquidazione. 3 L'Ufficio non se ne era però curato ed aveva pretesa, iscrivendo a insistito nell'originaria ruolo le relative somme. Ne era pertanto seguito un ulteriore ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Messina, dinanzi alla quale aveva stavolta dedotto che il complessivo andava comunque ridotto neicarico limiti di cui alla L.n. 413/1991 e che il diritto al suo pagamento si era in ogni caso prescritto per decennale di cui inutile decorso del termine all'art. 37 del DPR n. 637/1972. Il giudice adito aveva rigettato il ricorso ed analoga sorte era toccata all'appello trattato davanti alla Commissione Tributaria Regionale, che anziché passare all'esame dei veri motivi del gravame e senza dare il necessario rilievo all'intervenuto annullamento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, dell'avviso di liquidazione da cui era scaturito il ruolo impugnato, si era invece concentrata su di un punto assolutamente estraneo al thema decidendum e, cioè, sulla revocabilità о meno della domanda formulata ai sensi della L. n. 516/1982. Tale problema era stato, per di più, risolto in argomentazioni senso negativo sulla base di 4 assolutamente inaccettabili perché approssimative e generiche, oltre che contrarie ai principi generali ed alle specifiche norme del settore. Tenuto conto di quanto sopra e considerato che i giudici a quo avevano errato anche nell'escludere la prescrizione del diritto erariale, concludeva per la cassazione della sentenza impugnata con ogni correlata statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 10/1/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso, il ER ha lamentato la violazione del'art. 112 cpc, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale aveva sostanzialmente finito per decidere una questione totalmente diversa da quella sottoposta al suo esame, in quanto si era impelagata nella "querelle" concernente la presunta irrevocabilità della domanda di condono ex lege n. 516/1982, decidendola con argomentazioni del tutto inadeguate che non avevano riconosciuto il dovuto valore alla sentenza con cui in data 24/3/1997, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina aveva pronunciato di liquidazione l'annullamento dell'avviso 5 all'origine del ruolo. La doglianza manifestamente infondata perché premesso che i giudici a quo non erano affatto vincolati dalla predetta sentenza, non ancora resta comunque il fatto che passata in giudicato, il contribuente, come da lui stesso riconosciuto nel ricorso per cassazione, aveva impugnato la sentenza di primo grado, oltre che а ragione dell'intervenuta prescrizione del diritto erariale, anche a motivo dell'avvenuta definizione della vertenza ai sensi della L.n. 413/1991 e, dunque, sotto un profilo che presupponeva un'adeguata indagine circa la possibilità di chiudere in tal modo una controversia che aveva per oggetto il pagamento delle somme dovute in conseguenza della richiesta di applicazione della precedente legge n. 516/1982. E pur trattandosi di un aspetto più esattamente afferente al giudizio relativo all'avviso di liquidazione, la Commissione Tributaria Regionale ha compiuto ugualmente la predetta verifica, sottolineando in proposito che non poteva "essere accolta la lagnanza relativa alla legittimità" della richiesta ex lege n. 413/1991 in quanto l'imposta liquidata dall'Ufficio doveva 6 considerarsi definitiva in considerazione della sensi irrevocabilità della domanda di condono ai della legge n. 516/1982. Così argomentando, la Commissione Tributaria Regionale si è in definitiva impegnata in un accertamento tutto sommato pertinente e, comunque, consentito, oltre che, in ogni caso, inidoneo a spostare i termini della questione da decidere. Aggiungasi che nello specifico punto, la Commissione Tributaria Regionale si è, in realtà, uniformata a quanto già stabilito dalla Commissione Tributaria Centrale con una decisone già passata in giudicato al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Tanto puntualizzato, conviene ulteriormente precisare che nell'ipotesi di pendenza di due o più giudizi fra le medesime parti, il passaggio in giudicato della sentenza con cui in uno di essi viene definita una questione od una situazione comune a tutti i processi, ne preclude il riesame pure negli altri e ciò anche nel caso in cui quest'ultimi abbiano un oggetto diverso dal primo (C.Cass. 2000/10280, 2001/07506 e 2001/08658). Tenuto conto delle superiori osservazioni, deve pertanto concludersi per l'inammissibilità, oltre 7 che per l'infondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale il ER ha contestato ai giudici a quo di aver erroneamente escluso la revocabilità della domanda ex lege n. 516/1982. La predetta doglianza è, infatti, inammissibile perché volta a rimettere in discussione un aspetto ormai precluso dal giudicato ed, in ogni caso, attinente ad un profilo non propriamente inerente alle cartelle impugnate. La medesima doglianza è, peraltro, anche infondata perché l'inequivoco tenore dell'art. 32 escludeva categoricamente ogni revocabilità delle dichiarazioni presentate ai sensi della legge n. 516/1982 che, ove ritrattabili, avrebbero frustrato 1' esigenza di liberare al più presto delle risorse umane ed economiche non altrimenti utilizzabili (V., in tal senso, C. Cass. 2001/15078, che pronunciando su analoga problematica, ha concluso anch'essa per la irrevocabilità delle dichiarazioni integrative di cui alla legge n. 413/1991, il cui art. 57/1 si apre con una prescrizione identica a quella dell'art. 32 sopra citato). Passando adesso al terzo motivo con il quale il ricorrente ha ribadito la tesi dell'intervenuta prescrizione del diritto erariale, giova pure qui 8 premettere che non rinvenendosi nella L. n. 516/1982 alcuno spunto per l'individuazione dei termini per la riscossione dei tributi indiretti dovuti a seguito del condono, occorre rifarsi alle disposizioni delle singole leggi d'imposta, che in materia di successioni imponevano alla P.A. di entro dieci anni dal momento del procedervi del tributo (art. 41 delaccertamento definitivo DPR n. 637/1972 sostanzialmente riprodotto, in parte qua, dall'art. 41 del Dlgs. n. 346/1990). Tale essendo il contenuto della doglianza di parte e premesso, altresì, che non può, in concreto, ritenersi definitivamente accertato un diritto che si trovi ancora sub iudice, devesi rilevare che diversamente da quanto sostenuto dalla ER, il predetto termine di dieci anni non era ancora decorso all'epoca della formazione e della successiva notificazione (avvenuta nel settembre del 1994) dei ruoli di cui si discute, perché a tale data era tuttora pendente la controversia sulla validità dell'avviso di liquidazione, mentre quella sull'avviso di si era da poco accertamento conclusa con sentenza che in difetto di contrarie indicazioni da parte del contribuente, può ritenersi passata in giudicato soltanto dopo 9 l'inutile decorso del termine lungo per impugnare e, dunque, il 7/10/1993, risalendo il suo deposito al 7/7/1992. Il 1/1/1990 è andata, per la verità, a regime la riforma di cui al DPR n. 43/1988, che ha, fra l'altro, esteso anche alle imposte indirette il sistema di riscossione in vigore per quelle dirette. Per queste ultime, l'art. 17 del DPR n. 602/1973 stabiliva che i tributi liquidati in base alle dichiarazioni, avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione stessa, mentre le imposte dovute in accertamento avrebbero dovuto esserebase ad un messe all'incasso entro la fine dell'anno successivo a quello in cui l'avviso fosse divenuto definitivo. Neppure tale disposizione può quindi giovare al ER perché ove si volesse ammettere l'applicabilità del secondo dei due termini sopra indicati, dovrebbe inevitabilmente riconoscersi che il medesimo non era ancora decorso al momento della notifica delle cartelle esattoriali. Ad identica conclusione dovrebbe, d'altronde, 10 pervenirsi anche nell'ipotesi in cui si volesse propendere per l'applicabilità del primo dei due termini, che come già chiarito da questa Suprema Corte con sentenze 2000/10053 e 2001/13140, avrebbe potuto cominciare a decorrere soltanto dal 1/1/1990 e, cioè, dal momento in cui fosse stato possibile avvalersi del nuovo meccanismo di riscossione. Integrata in tal modo la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso del ER dev'essere senz'altro rigettato, con conseguente condanna dell'interessato al pagamento delle spese di lite, liquidano in complessivi 1.100,00 euro,che si 100,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ER al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito. Roma, il 10/1/2002 DEPOSITA ) IL CONSIGLIERE Oggi 2.6 APR. 2002 Ашев башь IL PRESIDEN IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casans. Amoble алиш 11