Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11843 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto a SEZIONE LAVORO Lavoro 484 3/0 Composta dagli Ill.mi Siggri Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 21255/99 Consigliere Cron.28452 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud. 11/03/02 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI LO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in calce alla copia notificata 1048 -1- del ricorso;
1 resistente con mandato avverso la sentenza n. 19/99 del Tribunale di AREZZO, depositata il 31/08/99 R. G. N. 902/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7.3.1995 al Pretore di Arezzo, LL RI conveniva in giudizio l'Inail per ottenere il ripristino della rendita nella misura del 45%, ridottagli al 19% a seguito di visita di revisione compiuta il 16.6.1994, il tutto nonostante l'avvenuto consolidamento della medesima rendita originariamente riconosciuta. Deduceva il ricorrente che, a seguito di infortuni policromi (risalenti al 1971 ed al 1974) nonché di una malattia professionale (ipoacusia bilaterale da rumore), gli era stata riconosciuta una invalidità complessiva del 54%, poi ridotta al 40% a seguito di revisione (effettuata il 7.6.1990), e nuovamente aumentata al 45%, con decorrenza 30.5.1990, a seguito di conciliazione in sede giudiziale. AM Costituitosi il contraddittorio, ed effettuata ctu medico-legale, il Pretore adito accoglieva la domanda, con sentenza del 4.3.1997 la quale veniva ritualmente impugnata dall'Istituto convenuto. Costituitosi l'appellato, e disposta nuova consulenza medico-legale, il Tribunale di Arezzo confermava la decisione pretorile, affermando che i precedenti giudizi espressi dall'Inail erano frutto non di errore ai sensi dell'art. 55 della legge 9.3.1989, n.88, ma di un diverso inquadramento valutativo dell'ipoacusia, sicchè restavano valide le motivazioni addotte dal Primo Giudice. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Inail articolando un unico motivo. L'intimato si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.55 della legge 9.3.1989, n.88, degli artt. 112, 113, 115 e 116 del t.u. 30.6.1965, n. 1124, nonché erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia, l'Istituto 3 ricorrente lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo la carenza dei presupposti di legge per accordare all'assicurato la rendita per ipoacusia (avendo il ctu escluso la presenza di una ipoacusia professionale) ha ugualmente tenuta ferma la percentuale - erroneamente a suo tempo riconosciuta dall'Inail. Il ricorso non può essere accolto. A parte la genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado - che integra quella confermativa di appello aveva già affermato che la rendita per ipoacusia da rumore, nuovamente rimessa in discussione dall'Inail, doveva intendersi consolidata essendo ormai trascorsi dalla sua costituzione (6.7.1975) più di quindici anni. Ciò premesso non può non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in forza del disposto di cui all'art. 9, primo comma, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'Inail decade (decadenza di ordine pubblico e come tale rilevabile d'ufficio) dalla possibilità prestazioni all'esito di riesame dei di ritenere non dovute o di ridurre le ove non comunichi all'interessato la suoi comportamenti precedenti, rettifica dell'errore commessO entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato (nel caso di specie neanche ipotizzato) - non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione ed inoltre l'errore assume rilevanza ai fini della soppressione o - della riduzione delle prestazioni solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea;
e, in ogni caso, nella sussistenza delle condizioni necessarie per la sua rilevanza, l'errore è verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l'Inail abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure di revisione per sopravvenuto mutamento delle condizioni dell'assicurato (conf., per tutte, Cass., 16.8.2000, n. 10842). Consegue al rigetto del ricorso, la condanna dell'Istituto ricorrente alle spese nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e pone a carico dell'Inail le spese del presente oltre ad € 1.500,00 per onorari.giudizio pari ad € 10, 33X Così deciso in Roma, 1'11 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente سلسلم Ry ty IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7060 2002 IL CANCELLIEREpandlle 5