Sentenza 26 settembre 2014
Massime • 1
In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata. (Nella specie, anche gli emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente).
Commentario • 1
- 1. ISEE irrilevante per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. 46159/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2025
L'ISEE, non è un criterio valido per individuare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi, che sinao in nero, esenti o soggetti a tassazione separata. L'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poichè il D.Lgs. n. 115 del 2022, art. 76 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale Il reato di pericolo, nel …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2014, n. 44140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44140 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/09/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 1552
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 51184/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SECK ABDOULAJE N. IL 03/01/1969;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso il decreto n. 4837/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del 05/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, a seguito di richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei confronti di Seck Abdoulaye, ammesso al beneficio con decreto del 22/7/2011, in relazione al procedimento penale n. 12846/09 R.G.N.R..
A fondamento del provvedimento di revoca è posto l'esito di accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Campobasso, dai quali emergeva che per l'anno 2011 il richiedente aveva percepito un reddito superiore al limite previsto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 76. Ricorre per cassazione il Seck, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 79. Rileva in buona sostanza che il reddito percepito nell'anno 2011 è comprensivo anche di retribuzione arretrata per Euro 6.000, maturata a seguito di successiva integrazione della società al momento della liquidazione della retribuzione;
tale importo, dunque, secondo il ricorrente, dovrebbe detrarsi dal reddito complessivo calcolato per l'anno 2011, atteso che "non può essere posta in capo al lavoratore ... una conseguenza sfavorevole determinata esclusivamente da un adempimento tardivo del datore di lavoro".
Sottolinea che, al momento della presentazione dell'istanza, in capo ad esso ricorrente sussisteva il solo obbligo di indicare i redditi maturati nell'anno 2010, obbligo regolarmente assolto avendo egli esattamente autocertificato quanto risultava dalla busta paga riepilogativa di dicembre 2010; inoltre, al momento del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento per il quale egli aveva chiesto e ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (6/10/2011), non era ancora sorto l'obbligo di comunicare la variazione delle condizioni di reddito, atteso che non erano ancora scaduti i 30 giorni decorrenti dal termine annuale dalla data di presentazione della domanda (5/7/2011).
In proposito soggiunge, comunque, di aver avuto conoscenza dell'importo esatto dei redditi conseguiti nel 2011 in epoca di molto successiva al passaggio in giudicato della detta sentenza. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnato decreto di revoca.
2. Il P.G. in sede ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.
In data 14/4/2014 il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale contesta l'eccezione di tardività del ricorso, allegando copia della ricevuta di spedizione del ricorso a mezzo raccomandata a.r., effettuata in data 2/12/2013, entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 113 T.U. spese giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. È infondato il preliminare rilievo di tardività del ricorso. Giusta quanto dedotto dalla difesa, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di 20 giorni decorrenti dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
Nel caso di specie tale termine deve considerarsi rispettato. Essendo stata, infatti, effettuata la notifica del provvedimento impugnato in data 11/11/2013, la sua scadenza, per calendario ricadente in data 1/12/2013, trattandosi di giorno festivo, deve ritenersi prorogata al giorno successivo: 2/12/2013. Come documentato dalla difesa, in tale data risulta spedito per raccomandata il ricorso - poi effettivamente pervenuto nella cancelleria del giudice a quo in data 5/12/2013 - la cui proposizione pertanto, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., comma 2, deve ritenersi perfettamente tempestiva.
4. Nel merito il ricorso deve ritenersi infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (v. Sez. 4, n. 41271 del 11/10/2007, Gulino, Rv. 237791), ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, anche dei redditi soggetti a tassazione separata (quali quelli di che trattasi nella specie, in quanto discendenti dalla percezione, nell'anno di riferimento, di arretrati di lavoro dipendente).
Per tali redditi la configurazione di un'autonoma base imponibile, diversa da quella in cui confluiscono gli altri redditi del soggetto (da cui appunto la tassazione separata), rappresenta un temperamento legale del cumulo dei redditi, risponde cioè all'esigenza di ridurre l'onere tributario derivante dal principio di progressività dell'imposizione.
Si tratta, tuttavia, pur sempre di redditi la cui percezione si concentra in un unico determinato periodo di imposta. Ed il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non intende limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha riguardo a tutti i redditi (anche derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti (sempre che rientrino nel presupposto dell'IRPEF), anche se esclusi dalla base imponibile. A quest'ultimo proposito il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 3, stabilisce, infatti, che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi "imponibili" ai fini IRPEF risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi "esenti", soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Se, dunque, ai fini della determinazione della non abbienza (recte dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio) necessaria per fruire del beneficio, assumono rilievo persino i redditi esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF (in particolare, i redditi esenti), a dimostrazione del fatto che il legislatore assume l'elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d'imposta come indice della condizione dell'interessato, non si vede per quale ragione non dovrebbero avere rilievo, al medesimo fine, i redditi percepiti in un dato periodo d'imposta ma assoggettati a tassazione separata, la cui caratteristica è essenzialmente quella come si è detto di far parte di un'autonoma base imponibile.
5. Trattandosi di circostanze direttamente incidenti sui presupposti per l'ammissione o per la persistenza del diritto al beneficio, come tali oggetto di verifica da parte dell'ufficio, nessun rilievo può poi assumere che le stesse siano sopravvenute successivamente alla data di presentazione della domanda, ne' tanto meno che esse siano state conosciute dal richiedente successivamente alla definizione del procedimento per il quale il beneficio era stato domandato, ne' ancora che tale definizione si sia avuta prima del termine entro il quale lo stesso richiedente è tenuto a denunciare la sopravvenienza di mutamenti nelle proprie condizioni di reddito, assumendo piuttosto ed esclusivamente rilievo che si tratti di variazioni intervenute anteriormente alla definizione del procedimento: condizione nella specie pacificamente sussistente trattandosi di redditi che, siccome specificamente evidenziato nel provvedimento impugnato e del resto ammesso anche dal ricorrente, sono stati percepiti in data 6/6/2011, anteriormente alla pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio (5/7/2011) e prima anche, a fortiori, del suo passaggio in giudicato (maturato il successivo 6/10/2011).
La ratio essendi del decreto impugnato non è, infatti, la violazione dell'obbligo di comunicare le variazioni rilevanti del reddito, bensì il sopraggiunto sforamento del tetto reddituale compatibile con il godimento del beneficio.
Tanto può desumersi dall'art. 79, comma 1, lett. d), il quale pone a carico dell'istante l'obbligo "di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell'anno precedente".
Se ne può ricavare, infatti, da un canto, che l'obbligo di comunicazione perdura sino a quando il procedimento non sia definito;
dall'altro, che le variazioni reddituali che devono essere comunicate sono quelle che, rilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito, si sono verificate nell'anno precedente.
Il legislatore quindi non pretende che la variazione di reddito venga comunicata non appena si determina il fattore incidente sul reddito, posto che essa può essere stimata solo quando sia terminato l'anno di riferimento, l'obbligo di comunicazione si attualizza alla scadenza dell'anno di imposta.
La previsione ha chiaramente la funzione di non lasciare il cittadino illimitatamente assoggettato all'obbligo di comunicazione. Ma esprime anche il disinteresse dello Stato per le variazioni reddituali verificatesi dopo che il procedimento è stato definito. Non vi è motivo per ritenere diversamente quando si guardi dalla prospettiva dell'ufficio finanziario. Come l'obbligo di comunicazione intende assicurare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio lungo l'intero periodo di godimento, così l'ufficio finanziario ben può svolgere accertamenti che riguardino tale periodo e non oltre.
Per converso, però, indipendentemente dall'insussistenza in capo al richiedente di un obbligo di comunicazione, non può dubitarsi che le variazioni rilevanti accertate dall'ufficio finanziario possano e debbano assumere rilievo ai fini della revoca, considerata da un verso la necessità di assicurare per l'intero periodo di riferimento che sussistano (e persistano) le condizioni di accesso al benefico e, dall'altro, il fatto che l'art. 112, comma 1, lett. d) prevede un termine (di cinque anni dalla definizione del procedimento) esclusivamente per la presentazione da parte dell'ufficio finanziario della richiesta di revoca dell'ammissione (cfr. Sez. 4, n. 18195 del 10/01/2013, Girgi, Rv. 255220).
6. Il ricorso va pertanto rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014