Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2014, n. 44140
CASS
Sentenza 26 settembre 2014

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Massime1

In materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata. (Nella specie, anche gli emolumenti percepiti a titolo di arretrati di lavoro dipendente).

Commentario1

  • 1ISEE irrilevante per il patrocinio a spese dello Stato (Cass. 46159/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2025

    L'ISEE, non è un criterio valido per individuare i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi, che sinao in nero, esenti o soggetti a tassazione separata. L'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile poichè il D.Lgs. n. 115 del 2022, art. 76 che disciplina la materia è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 del medesimo decreto, dunque, non costituisce una legge extrapenale Il reato di pericolo, nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2014, n. 44140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44140
Data del deposito : 26 settembre 2014

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