Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5685 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPR0 56 85 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR ADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. N. 15833/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 16823 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Ud.10/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TE MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. G. BARILLI 37, presso lo studio dell'avvocato DANIELA FAGGIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CIANFLONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
2002 avverso la sentenza n. 24/99 del Tribunale di REGGIO 86 -1- CALABRIA, depositata il 19/03/99 213/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo motivo. f -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 4 maggio 1995 NT AM adiva il Pretore del lavoro di Locri affinché venisse dichiarato, nei confronti del Ministero dell'Interno, il suo stato di inabilità con necessità di assistenza continua, nonché il suo diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento;
il Pretore ordinava ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. la chiamata in giudizio del Ministero del Tesoro, indi, espletata consulenza medica, con sentenza del 12 dicembre 1997 , dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, W condannava il Ministero del Tesoro all'erogazione della prestazione. Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero del Tesoro soccombente, indi costituitasi la NT, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 19 marzo 1999, rigettava la domanda dell'assistita, ritenendo che il Ministero del Tesoro non fosse tenuto alla erogazione della prestazione. Affermava infatti il Tribunale che il regolamento n. 698 del 1994, nello stabilire la legittimazione passiva della Regione e del Ministero del Tesoro nei procedimenti giudiziari relativi allo stato di invalidità, aveva ecceduto i limiti della legge delega di cui alla legge n. 537 del 1993, giacché questa aveva demandato al regolamento solo il riordinamento del procedimento amministrativo, per cui riteneva che l'unico legittimato passivo, sia nei procedimenti per l'accertamento del requisito sanitario, sia in quelli per la concessione delle prestazioni, fosse rimasto il Ministero dell'Interno, alla stregua della legislazione precedente. Avverso detta sentenza la NT propone ricorso diretto nei confronti del Ministero del Tesoro, affidato a due motivi. Il suddetto Ministero ha depositato atto di costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa o mancata applicazione degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. perché il ricorso in appello proposto dal Ministero del Tesoro non era stato notificato al Ministero dell'Interno, il che avrebbe comportato la nullità dell'intero procedimento trattandosi di cause inscindibili, perché l'inscindibilità ricorre non solo in caso di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, ma anche nell'ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto processuale. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 e del DPR n. 698 del 1994, per non essersi i Giudici di merito conformati alla giurisprudenza di legittimità che ravvisa la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno rispettivamente per le cause di accertamento del requisito sanitario e per le cause attinenti alla concessione dei benefici. Il ricorso non merita accoglimento. L'art. 331 cod. proc. civ. impone l'integrazione del contraddittorio in fase di impugnazione della sentenza che abbia pronunciato tra più parti non solo nel caso di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, ma anche ove si tratti di cause tra loro “dipendenti”. Nella specie può escludersi la ricorrenza del litisconsorzio sostanziale essendo incontestabile che la decisione non doveva essere necessariamente pronunziata nel contraddittorio dei due Ministeri. Resta invece da argomentare sul vincolo di dipendenza, il quale ricorre ove le cause siano legate tra loro dal vincolo dell'alternatività, ossia quando si prospetti una disputa alternativa tra tutte le varie parti del giudizio di primo grado in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a rispettare gli obblighi nascenti da un unico rapporto. Ad esempio in tema di responsabilità da circolazione stradale, ove l' l'attore chiami in giudizio due distinti soggetti prospettando che il sinistro sia riconducibile a responsabilità dell'uno ovvero alternativamente dell'altro, non ricorre un caso di dipendenza di causa e la 2 evocazione in giudizio dei due soggetti ha una funzione eminentemente cautelativa, giacché la domanda può ben essere accolta o rigettata nei confronti dell'uno ovvero dell'altro senza necessità di assicurare né nei gradi successivi la partecipazione di entrambi i chiamati. Ove però la domanda sia proposta nei confronti di due soggetti, può accadere che tra gli stessi insorga contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, di talché ciascuno dei due pretenda di esimersi dalla responsabilità ascritta per accollarla esclusivamente all'altro; in tal caso i rapporti processuali relativi ai medesimi convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause la decisione di ciascuna causa - comportando la decisione anche dell'altra che da' luogo ad un'ipotesi di - litisconsorzio necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato. In tale caso ricorre l'ipotesi della dipendenza di cause perché la decisione della controversia si estende necessariamente all'altro soggetto costituendone il presupposto logico e giuridico ' imprescindibile per il carattere di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra, nel senso cioè che la decisione che riguarda uno dei due soggetti coincide con la decisione che riguarda l'altro. (cfr. tra le tante Cass. 22/1/1998 n. 567; 27/10/1995 n. 11190; 28/9/1989 n. 3939; 24/10/1983 n. 6231; 4/6/1979 n. 3149). In quei casi si è ritenuto che la sentenza pronunciata in causa inscindibile, anche se impugnata solo nei confronti di alcune parti, non passa in giudicato, perché all'uopo è predisposta l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti delle altre parti. (cfr. Cass. 24 aprile 1998 n. 4220, 12 novembre 1999 n. 12558 e 28 febbraio 2000 n. 2219). Diversa però è la fattispecie in esame in cui il rapporto processuale intercorrente tra l'attore originario ed i due Ministeri non è di dipendenza giacché la decisione di ciascuna causa non implica necessariamente la decisione anche dell'altra. Si trattava infatti, già in primo grado, di individuare, sulla 3 scorta della normativa vigente, quale dei due soggetti fosse tenuto alla erogazione della prestazione chiesta in giudizio, e quindi si trattava di domande autonome l'una dall'altra, perché nessuno dei due Ministeri poteva esimersi dalla responsabilità eccependo che questa faceva capo all'altro; infatti la negazione della responsabilità di uno dei due non presupponeva certo l' automatica ed inevitabile responsabilità dell'altro Si trattava quindi di domande che, con la chiamata disposta dal primo giudice, si trovavano cumulate, ma che non erano dipendenti l'una dall'altra, ma autonome (cfr. nello stesso senso Cass. 9 dicembre 1999 n. 13779). Si trae ulteriore conferma dall' orientamento consolidato per cui ove il p convenuto eccepisca di non essere il titolare del rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo come soggetto passivo dell'obbligazione, tale indicazione non rende obbligatoria la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo e il giudice se riconosca fondata l'eccezione, ben può rigettare la domanda, " lasciando che l'attore riproponga la sua pretesa contro il terzo in un altro giudizio (cfr. Cass. 6415 del 1998). Ed allora, trattandosi di cause scindibili ex art. 332 cod. proc. civ., poiché la sentenza di primo grado - che aveva individuato il Ministero del Tesoro come unico soggetto tenuto alla erogazione della prestazione assistenziale ed aveva espressamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno era stata impugnata esclusivamente dallo stesso Ministero soccombente e non anche dall'interessata, si era ormai formato il giudicato sulla estraneità del Ministero dell'Interno, convenuto in primo grado, rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio, e quindi non vi era necessità di integrazione del contraddittorio con quei soggetti la cui titolarità non era più passibile di reviviscenza. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo. Hanno infatti affermato le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 483 del 2000, che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. Non merita quindi censura la sentenza impugnata che, conformandosi al suddetto orientamento e riformando la sentenza di primo grado che aveva affermato la titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero del Tesoro, ha ritenuto invece che il Ministero dell'Interno sia l'unico soggetto obbligato alla erogazione della prestazione assistenziale. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla perle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nullaper le spese. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ди Moure Corви IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, IL CANCELLIERE 5