CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14959 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. RIESAME di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione AN LA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza depositata in data 3 novembre 2022 il Tribunale di Catania, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell'interesse di NZ AV, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino emessa in data 10 ottobre 2022 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a dieci ipotesi di furto in abitazione nella forma tentata o consumata e in alcuni casi pluriaggravati commessi in vari centri nella Provincia di Catania nei mesi di gennaio, febbraio e maggio 2021. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in un unico motivo qui di seguito enunciato. 2.2. Con il motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla adeguatezza della misura cautelare applicata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14959 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 28/02/2023 La ordinanza, lamenta il ricorrente, ha riproposto le medesime motivazioni del GIP in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche attraverso la cautela del braccialetto elettronico, ritenendo erroneamente, come l'ordinanza genetica, che la sentenza di evasione, considerata ostativa al regime meno afflittivo, fosse divenuta irrevocabile in data 16 maggio 2022 laddove la irrevocabilità era da collocarsi in data 16 maggio 2017 per un reato commesso nel settembre 2009. Il Tribunale non ha risposto allo specifico rilievo difensivo quanto al corretto rispetto del ricorrente della misura cautelare degli arresti domiciliari con il controllo elettronico dal giugno 2021 al maggio 2022, da valorizzarsi proprio in funzione della idoneità della misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.L'ordinanza impugnata con motivazione logica, non contradditoria ed esaustiva ha chiarito quali siano le ragioni per le quali l'unica misura adeguata è quella della custodia cautelare in carcere. 1.1.11 Tribunale del riesame ha in primo luogo valorizzato, in punto di concretezza e attualità del pericolo di recidiva rispetto al ricorrente, la pluralità degli illeciti contestati ( dieci episodi di furto tentato o consumato pluriaggravati), le modalità esecutive dei furti commessi da più soggetti in concorso previa accurata programmazione, la ripetizione delle condotte in un lasso di tempo molto ristretto(più furti in una medesima giornata) la "professionalità" dimostrata e la sussistenza a carico del NZ di plurimi precedenti penali specifici. 1.2.Quindi l'ordinanza ha operato una prognosi sfavorevole quanto al rispetto di prescrizioni meno afflittive dal momento che il ricorrente è disoccupato e ricorre ai reati contro il patrimonio quali sua fonte di reddito. Ha richiamato la sussistenza di due sentenze di evasione irrevocabili che ha considerato ostative alla concessione degli arresti domiciliari concludendo per la inutilità di misure diverse da quella della custodia in carcere: "[..] attesa la straordinaria pericolosità sociale del ricorrente e la certezza che lo stesso, ove si presentasse una occasione favorevole, tornerebbe a delinquere[..]". 1.2.1.11 rilievo difensivo in ordine alla errata indicazione della data di irrevocabilità di una delle sentenze di condanna per evasione (16 maggio 2017 e non 16 maggio 2022) a fronte di una argomentata e completa motivazione e alla obiettiva sussistenza di due precedenti per evasione, sia pure più risalenti, non appare idoneo ad inficiare l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. 2 Il Consiglier stensore Il Presidente Peraltro, la disposizione di cui all'art. 284 comma 5 -bis cod. proc. pen. stabilisce che non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
la condanna irrevocabile in data 16 maggio 2017 risulta ostativa dal momento che i fatti per cui si procede sono stati commessi dal gennaio al maggio 2021 e dunque nei 5 anni successivi alla condanna. La eventuale salvezza contenuta nella disposizione indicata ("salvo che il giudice sulla base di specifici elementi ritenga che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura".) non è stata oggetto di alcuna deduzione nel ricorso. 2.11 rispetto della precedente misura applicata al ricorrente, poi, invocato senza precisare per quale titolo di reato fosse stata disposta la misura meno afflittiva, non sembra in alcun modo decisivo, se solo si considera che dalla scarna deduzione difensiva si evince che comunque la misura degli arresti domiciliari fu applicata a seguito di un arresto in flagranza di reato e, dunque, per un fatto di minore gravità se confrontato a quello per il quale si procede. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2023
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione AN LA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza depositata in data 3 novembre 2022 il Tribunale di Catania, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell'interesse di NZ AV, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino emessa in data 10 ottobre 2022 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a dieci ipotesi di furto in abitazione nella forma tentata o consumata e in alcuni casi pluriaggravati commessi in vari centri nella Provincia di Catania nei mesi di gennaio, febbraio e maggio 2021. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in un unico motivo qui di seguito enunciato. 2.2. Con il motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla adeguatezza della misura cautelare applicata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 14959 Anno 2023 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 28/02/2023 La ordinanza, lamenta il ricorrente, ha riproposto le medesime motivazioni del GIP in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari anche attraverso la cautela del braccialetto elettronico, ritenendo erroneamente, come l'ordinanza genetica, che la sentenza di evasione, considerata ostativa al regime meno afflittivo, fosse divenuta irrevocabile in data 16 maggio 2022 laddove la irrevocabilità era da collocarsi in data 16 maggio 2017 per un reato commesso nel settembre 2009. Il Tribunale non ha risposto allo specifico rilievo difensivo quanto al corretto rispetto del ricorrente della misura cautelare degli arresti domiciliari con il controllo elettronico dal giugno 2021 al maggio 2022, da valorizzarsi proprio in funzione della idoneità della misura meno afflittiva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.L'ordinanza impugnata con motivazione logica, non contradditoria ed esaustiva ha chiarito quali siano le ragioni per le quali l'unica misura adeguata è quella della custodia cautelare in carcere. 1.1.11 Tribunale del riesame ha in primo luogo valorizzato, in punto di concretezza e attualità del pericolo di recidiva rispetto al ricorrente, la pluralità degli illeciti contestati ( dieci episodi di furto tentato o consumato pluriaggravati), le modalità esecutive dei furti commessi da più soggetti in concorso previa accurata programmazione, la ripetizione delle condotte in un lasso di tempo molto ristretto(più furti in una medesima giornata) la "professionalità" dimostrata e la sussistenza a carico del NZ di plurimi precedenti penali specifici. 1.2.Quindi l'ordinanza ha operato una prognosi sfavorevole quanto al rispetto di prescrizioni meno afflittive dal momento che il ricorrente è disoccupato e ricorre ai reati contro il patrimonio quali sua fonte di reddito. Ha richiamato la sussistenza di due sentenze di evasione irrevocabili che ha considerato ostative alla concessione degli arresti domiciliari concludendo per la inutilità di misure diverse da quella della custodia in carcere: "[..] attesa la straordinaria pericolosità sociale del ricorrente e la certezza che lo stesso, ove si presentasse una occasione favorevole, tornerebbe a delinquere[..]". 1.2.1.11 rilievo difensivo in ordine alla errata indicazione della data di irrevocabilità di una delle sentenze di condanna per evasione (16 maggio 2017 e non 16 maggio 2022) a fronte di una argomentata e completa motivazione e alla obiettiva sussistenza di due precedenti per evasione, sia pure più risalenti, non appare idoneo ad inficiare l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. 2 Il Consiglier stensore Il Presidente Peraltro, la disposizione di cui all'art. 284 comma 5 -bis cod. proc. pen. stabilisce che non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
la condanna irrevocabile in data 16 maggio 2017 risulta ostativa dal momento che i fatti per cui si procede sono stati commessi dal gennaio al maggio 2021 e dunque nei 5 anni successivi alla condanna. La eventuale salvezza contenuta nella disposizione indicata ("salvo che il giudice sulla base di specifici elementi ritenga che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura".) non è stata oggetto di alcuna deduzione nel ricorso. 2.11 rispetto della precedente misura applicata al ricorrente, poi, invocato senza precisare per quale titolo di reato fosse stata disposta la misura meno afflittiva, non sembra in alcun modo decisivo, se solo si considera che dalla scarna deduzione difensiva si evince che comunque la misura degli arresti domiciliari fu applicata a seguito di un arresto in flagranza di reato e, dunque, per un fatto di minore gravità se confrontato a quello per il quale si procede. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2023