Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/10/2002, n. 15148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15148 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19866ENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA ee 69573 TRIBUTARIA15748/02 R Ꭲ ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 8435/00 Cron.35355 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 69573 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ZI AR MA;
intimato avverso la sentenza n. 145/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il2002 1960 08/04/99; -1- દ્ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo ZI AR RI, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del D. L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza in esame della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della 1. 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del D. L. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, 1° comma, della 1. 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della 1. 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del D.P.R. 597/1973. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D. L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quin- quies del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor – in virtù - dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della 1. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della 1. 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nn. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, 9-5-2002 Il Presidente сетив ОлимL'estensore BoALL DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 280TT. 2002.Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SEN DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TERIA TRIBUTARIA