Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2003, n. 7597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7597 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DICASSAZIONI LA CORTE SUPRE Oggetto SE IONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G. N. 15577/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere - Cron.16738 - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 15/01/03 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AG NI, SI NA RO, AM IC, MA NA, OM LI, ER IA, LL BE, AN DR, LI HE, RO ER, TO MA, AS AR TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE MARCHIS, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MA CAVALLERI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., in persona del 2003 ALITALIA- 195 | legale elettivamente rappresentante pro tempore, -1- domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo unitamente all'avvocato PAOLOrappresenta e difende TOSI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 485/00 del Tribunale di BUSTO | ARSIZIO, depositata il 05/04/00 R.G.N. 16/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DE MARCHIS;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1-che la sign.NI Ficcaglia ed i suoi litisconsorti, dipendenti dell'Alitalia spa, fruivano di un servizio di navetta a carico dell'azienda da Gallarate a Malpensa che venne soppresso con corresponsione di una indennità kilometrica esclusivamente agli addetti al nucleo tecnico di cui non facevano parte;
2- che essi hanno quindi chiesto al Pretore che tale indennità venisse corrisposta anche a loro perché previsto dall'accordo aziendale del 27.8.91 ed, in ogni caso, a titolo risarcitorio per violazione da parte dell'azienda degli obblighi di correttezza e buona fede previsti dagli art. 1175 e 1375 cc, 3- che il Pretore ha accolto tale capo della domanda;
4- che il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 5.4.00, ha rigettato la domanda dei lavoratori ritenendo che: non sussiste nel nostro ordinamento un diritto alla parità di trattamento, giusta a- quanto affermato dalla sentenza n. 6031/93 delle S.U.; b- il diritto alla percezione dell'indennità in questione neanche poteva fondarsi sulla violazione degli obblighi previsti dagli art. 1175 e 1375cc. che avevano carattere strumentale rispetto ad autonome posizioni giuridiche, come sancito dalla decisione n. 4576/96 delle S.U.; C- la corresponsione, sino al 1999, dell'indennità in questione solo agli appartenenti al nucleo tecnico era dovuta alla particolare funzione assegnata dall'azienda allo stesso, sicchè doveva escludersi che essa avesse carattere discriminatorio od arbitrario;
era da escludersi l'esistenza di un accordo che ne prevedesse la corresponsione a d- tutti i lavoratori che dovevano da Gallarate raggiungere Malpensa;
5- che i lavoratori chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi cui l'Alitalia resiste con controricorso;
essa ha anche presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo i ricorrenti lamentano omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia e violazione dell'art.112.cpc. ed addebitano al Tribunale di aver ritenuto che la loro pretesa fosse fondata sul diritto alla parità di trattamento mentre essa era di carattere risarcitorio per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede consistente nella mancata corresponsione a tutti i lavoratori dell'indennità kilomerica a seguito della sospensione del servizio di navetta;
2- che la censura è infondata in quanto il Tribunale mostra di aver esattamente individuato il thema decidendum nella richiesta della attribuzione dell'indennità in questione a titolo risarcitorio per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, affermando che tale diritto risulta negato dalla decisione n.4576).196 il riferimento all'inesistenza di un diritto alla parità di trattamento, sancita dalla sentenza n.6031/92 delle S.U. è, evidentemente, giustificato dalla necessità 2 avvertita dal Tribunale di inquadrare la materia del contendere nell'ambito delle problematiche connesse a tale più generale tema;
3- che con il secondo motivo essi denunciano la violazione degli artt. 1175 e 1375, 2099 cc. dell'art.36 e 41 Cost. e sostengono che se non esiste nel nostro ordinamento un generale principio di parità di trattamento i generali criteri di correttezza e buona fede impongono di non adottare regolamentazioni differenziate in presenza di situazioni identiche, al fine di evitare che le scelte datoriali siano del tutto arbitrarie e possano, così, tradursi in atti discriminatori;
il comportamento dell'Alitalia, fonte di responsabilità contrattuale, è quello di aver fatto venir meno l'accordo aziendale che aveva istituito la navetta in favore di tutti i lavoratori preferendo corrispondere l'indennità stessa solo per alcuni di essi anzicchè ripristinare il servizio,;
4- che anche tale censura è infondata atteso che la decisione n. 6448/94 di questa Corte, relativa al predetto obbligo risarcitorio per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (peraltro negato dalla sentenza n. 4570/96 delle S.U.) presuppone che vi sia stato un trattamento ingiustificato fra lavoratori che rendono la medesima prestazione lavorativa;
5- che tale presupposto è stato, invece, escluso dal Tribunale il quale, con congrua motivazione- in relazione alla quale non risulta denunciato alcun vizio logico o di motivazione ha individuato la ragione per la quale solo agli addetti al nucleo tecnico fu corrisposta la indennità in questione;
3 6- che con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell'art.1340 cc. e sostengono che la pattuizione relativa alla corresponsione dell'indennità in questione ai soli addetti al nucleo tecnico costituisce una clausola d'uso- da considerarsi inserita nel contratto individuale ai sensi dell'art.1340, e secondo un'interpretazione di buona fede imposta dall'art. 1375 CC.―in mancanza di una contraria volontà delle oo.ss.; il mancato riconoscimento da parte della datore di lavoro di tale effetto giustificava, anche esso, la richiesta di risarcimento;
7- che con il quarto motivo denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 1372 cc. ed imputano al Tribunale di non aver tenuto conto che la navetta era stata istituita con l'intento negoziale di regolare anche per il futuro determinati aspetti del rapporto lavorativo;
tale intento aziendale- che costituisce un uso aziendale- fa sorgere un obbligo unilaterale di carattere collettivo con la stessa efficacia di un contratto aziendale;
8- che le due censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili in quanto introducono, in fase di legittimità, questioni che non risultano essere state oggetto dei precedenti gradi di giudizio, indicando elementi alternativi in relazione a quelli già dedotti, individuabili nella introduzione, in tutti i contratti individuali o negli accordi collettivi, della pattuizione di cui beneficiavano solo gli addetti al nucleo tecnico, considerando la stessa come clausola d'uso o come uso aziendale;
9- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
10- che sussistono giusti motivi per compensare
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 15 gennaio 2003 Il Consigliere es. Lauads Suglichen Смене IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 15 MAG. 2003 oggi CL CANCEIL CANCELLIERE 5 le spese di lite;
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il PresidenteValuter 14