Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9204 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R 2 T E S . I R 6 G 7 8 E A 9 3 1 R / . 4 A / L 0 D L A 2 ud. pubbl. 07.05.2001 E E D B T E I A S N D T N E : disciplina architetti e contraddittorio E S 1 S E 3 I 1 A A I . IN NOME DEL POPO2 920 4/01 R N E T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron 21123 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di onsiglio nelle persone dei signori magistrati : Presidente %;B dott. Vito GIUSTINIANI ' SABATINI relatore Consigliere;
dott. ES dott. Antonio LIMONGELLI ' dott. Italo PURCARO ' dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA ' sul ricorso proposto da HI NN AZ MO NA e LL ES. elett. dom. in Roma via ' Principessa Clotilde n. 2 ' presso lo studio li rappresenta edell'avv. Angelo Clarizia che difende unitamente all'avv. prof. Piergiorgio Alberti in virtù di procura a margine del ricorso ' ricorrenti 1 973
contro
CONSIGLIO ORDINE ARCHITETTI DI GENOVA in persona 'del presidente arch. Pier Luigi Corradi elett. dom. in Roma , piazza Mazzini n. 27 presso lo ' studio dell'avv. Giovanni Candido Di Gioia che lo unitamente agli avv. rappresenta e difende in virtù di Giovanni Gerbi e F esco Massa ' procura a margine del controricorso controricorrente nonché CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI CORRADI Pier Luigi ' PODESTA' Domenico Giuseppe e AR Giorgio intimati avverso - 20.4.2000 del la decisione n. 5 in data 14.3. Consiglio Nazionale degli Architetti . Udita nella pubblica udienza del 7 maggio 2001 la relazione del consigliere dott. ES Sabatini . Sentito il P.M. persona del sost. in procuratore generale dott. Vincenzo Gambardella ' che ha chiesto l'accoglimento del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decisione del 20 aprile 2000 il Consiglio ha dichiarato Nazionale degli 'Architetti 2 inammissibile il reclamo proposto dagli architetti NN AZ HI, NA TO e ES LE avverso la proclamazione degli eletti del Consiglio dell'Ordine degli architetti di Genova sul rilievo che il reclamo non era stato ' notificato né comunicato ad alcuno dei consiglieri "I controinteressati necessari per la eletti decisione del reclamo medesimo " 'Avverso tale pronuncia gli architetti HI TO e LE hanno congiuntamente proposto ricorso affidato a cinque motivi al quale il ' di Genova resiste conConsiglio dell'ordine Entrambe le parti hanno depositato controricorso • . Gli altri intimati non hanno invece memoria svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE strettamenteCon i primi due mol i del ricorso connessi e , pertanto , da esaminare congiuntamente - i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d. lgs. lgt. 23.11.1944 n. 382 affermando che tale norma non prevede la previa notificazione о comunicazione del reclamo ai candidati risultati eletti e che quand' anche il ' stato regolarmente contraddittorio non fosse 3 instaurato , il Consiglio nazionale avrebbe dovuto provvedere a norma dell'art. 102 c.p.c. ' pur riconoscendo che il Il controricorrente citato art. 6 non dispone espressamente la notifica del Reclamo ai controinteressati consiglieri eletti oppone che nondimeno l'onere della notifica discende dall'art. 83/11 d.p.r. 16.5.1960 n. 570 ' richiamato dall'art. 19 ultimo ed è inoltre comma legge 6.12.1971 n. 1034 ' conforme al rito del giudizio amministrativo nel notifica ad almeno uno dei quale la è prevista controinteressati a pena di inammissibilità ed afferma che l'art. 102 c.p.c. è conseguentemente inapplicabile nella specie . I motivi sono fondati . costituite concordemente e Come le parti rettamente rilevano nella fase giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti conseguente al reclamo in materia elettorale di cui all'art. 6 d.l.1. 23 novembre 1944 n. 382 ' necessari sono altresì i singolilitisconsorti consiglieri , l'elezione dei quali formi oggetto di contestazione con il reclamo stesso giacché in ' caso di accoglimento di esso l'elezione viene ' 'dunque gli eletti devono esser invalidata e posti in condizione di tutelare la propria sfera giuridica e di esercitare il diritto di difesa ( vedansi ' sul punto Cass. nn. 1283/96 e 7207/99 ) • Orbene in difetto di espresse disposizioni al ' - come le riguardo dello stesso d.l.
1. n. 382/44 e rettamente stesse parti del pari concordemente relativo vuoto normativo deve rilevano - il essere colmato con le norme del codice di procedura civile e , per quel che qui rileva , con l'art. 102 c.p.c. il quale dispone al secondo comma che se ' il processo è promosso da alcuni o contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari il giudice ' ordina l'integrazione del contraddittorio fissando un termine perentorio Che debbano trovare applicazione i principi generali dettati dal suddetto codice non viene contestato in via generale dal controricorrente ' trattandosi di il quale adduce peraltro che materia elettorale si applicano invece i diversi ' principi generali del processo amministrativo : tesi , peraltro , già, disattesa da questa C.S. ( sez. un. n. 7416/98 ) , priva di ogni riscontro lee contrastata dal fatto che normativo ' decisioni del Consiglio Nazionale degli Architetti 5 sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 penultimo comma cost. i non senza rilevare altresì che a nora dell'art. 21 primo comma legge 6 dicembre 1971 n. 1034 legge alla quale lo stesso controricorrente si richiama in caso di mancata notificazione del ricorso amministrativo tanto all'organo che ha emesso il provvedimento impugnato che a tutti i controinteressati il ' tribunale amministrativo regionale ordina di integrare le notifiche ai soggetti pretermessi e ' non già , come invece si pretende dichiara ' inammissibile il ricorso • Nella specie , risulta dalla decisione impugnata che furono sentiti i legali della reclamante arch. HI e del Consiglio professionale locale : dal che si desume che a questo il reclamo stesso era stato tempestivamente notificato il che del ' ' resto non è stato affatto posto in dubbio dalla ' decisione impugnata né è negato dal " il quale al contrario controricorrente ' ' afferma di avere presentato motivate controdeduzioni al reclamo Ne segue che a norma del citato art. 102 cpv. ' il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto le c.p.c. ' ordinare l'integrazione del contraddittorio nei 6 confronti degli altri suddetti litisconsorti necessari e che la clativa omissione rende nullo ' il provvedimento L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento degli altri ' gliCassata pertanto la decisione impugnata atti vanno rimessi al Consiglio Nazionale il quale nel pieno contraddittorio delle parti , esaminerà il merito del reclamo ad esso proposto Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione .
p.q.m.
- Corte I 'accoglie il primo e secondo motivo del ricorso dichiara assorbiti gli altri cassa la decisione ' impugnata rinvia al Consiglio Nazionale degli ' Architetti e compensa le spese del giudizio di cassazione • Così deciso in Romą , nella camera di consiglio della Corte il 7 maggio 2001 . ' Il Consigliere est. Il Presidente Vilofin Face J-ltic IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì - 6 b IL CANCELLIERE C1 7 Giovanni Giambattista