Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO .374 E 39 L. 21-11-1991, 4 DI PACE) GIUDICE ANTT. 46 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE gentenza di 009 01 / 0 3 equità giudice Composta dagli pace R.G.N.18612/01 Dott. Vincerizo Presidente CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. is 14 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI c.c. 05/11/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OL OC, CO RI AN, elcttivamente domiciliati in Roma, via Cavour n. 221, presso l'avv. Fabio Fabbrini, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
IC SI: OC AS;
De AN SE,
- intimati -
avycIso la sentenza Π. 416/01 del giudice di pace di -Catanzaro dell'8 11 maggio 2001 (R.G. 111/01). Udita la relazione della causa evolta nella camera di consiglic del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Mario FInocchiaro;
2108/02 1 .. Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Attilio Sepe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. SVOLGIMENTO DEL PROCESS0 Con sentenza 9 -11 maggio 2001 11 giudice di pace ritenuta la propria competenza rationedi Catanzaro, materiae a conoscere della domanda di opposizione all'esecuzione proposta da IC SI, PI AS e TI SE
contro
OL OC e SCO- IE RI NI, la ha accolta per le ragioni esposte in motivazione>>. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a due motivi IV E OC ė SCO- IE RI NI. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede IC SI, PI AS e TI SE. MOTIVI DELLA DECISIONE Motivi di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto al primo motivo di ricorso (con il quale si denunzia «violazione e falsa applicazione de- gli artt. 615 e 617 c.p.c.>> per avere il giudicante qualificato l'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione anziché come opposizione agli atti ese- cutivi , il secondo motivo (intitolato «omessa motiva- 2 I' zione circa un punto decisivo della controversia e vio- lazione del diritto di difesa»). Il ricorso, à norma dell'art. 375, comma 2, c.p.c., è manifestamente fordatc. Premesso che la sentenza secondo equità del giudice di pace non può essere impugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della MO- tivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (Case. 9 marzo 1999 n. 1991, nonché, tra le tantissime, Cass. 11 giu- gno 1998 n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269), ovve- ro fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, 0 comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001 n. 4223; Cass. 1 giugno 2001 п. 7448; nonché Cass. 4 giugno 2001 П1, 7515), si Osserva che nella specie si è senza ombra di dubbio, a fronte a una motivazione «inesistente», Nella parte motiva della sentenza il giudicante, infatti, dopo avere [motivatamente] rigettato sia l'eccezione di incompetenza (ratione materiae, del giu- dice adito a conoscere della controversia) sia quella di decadenza (degli istanti dalla proposta azione), af- ferma «viene accolta dunque l'opposizione avanzata dai sigg. IC, PI e DE TI nei confronti dei : sigg. OL e CO>>. ין Detta espressione, assolutamente generica e priva di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, non consente di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. La sentenza impugnata in conclusionc, deve ecsere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, ad al- tro giudice di pace di Catanzaro, che provvederà, al- tresi, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
CASSA la sentenza impugnata e rinvia la causa, an- che per le spese di questo giudizio di legittimità ad altro giudice di pace di Catanzaro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la giorno 5 novembre 2002. il Consigliere relatore est. Max fle il Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogg! 2.2 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 IN TT 4