Sentenza 1 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' M REPUBBLICA0 3059/0 3 LA CORTE SUPREMA DI-CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 16320/00 - Rel. Consigliere Cron.7102 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 25/11/02 ConsigliereDott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ... MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FARAONE VITA;
intimata avverso la sentenza 11. 451/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 09/05/00 R.G.N. 1991/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4798 udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Natale -1- CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO, che concluso, dichiarando improcedibilità del ricorso. -2- Ministero dell'Interno
contro
AR Vita SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Vita AR conveniva in giudizio davanti al Pretore di Potenza il Ministero dell'Interno, chiedendo che il medesimo venisse condannato a corrisponderle gli interessi legali sui pregressi ratei della pensione di invalidità civile tardivamente erogati. Con sentenza n. 1170 del 1999, il Pretore adito rigettava la domanda affermando che i nuovi termini previsti dal d.p.r. n. 698 n del 1994 per ottenen le provvidenze assistenziali avevano allungato i termini della mora della P.A. nel pagamento del chiesto beneficio. A seguito di appello della interessata il Tribunale di Potenza riformava la sentenza pretorile I affermando che il regolamento di cui al d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698 non aveva inteso attenuare la responsabilità dell'Amministrazione nei rapporti esterni mediante la prevista fissazione dei termini massimi del procedimento e dei sub procedimenti che lo compongono e, quindi, non aveva inteso rendere incompatibile il termine previsto dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 al quale la costante giurisprudenza ha collegato la corresponsione degli interessi legali in favore del beneficiario della provvidenza previdenziale o assistenziale riconosciuta dopo l'inutile decorso di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa. Conseguentemente, il giudice di appello riconosceva alla AR gli interessi legali richiesti e condannava il Ministero appellato alla loro corresponsione in favore della appellante. Il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa 3 applicazione dell'art. 1224 primo comma c.c. dell'art. 29 c.p.c. e dell'art. 3 comma primo, 4 " comma primo e 5 comma secondo del D.P.R. 21nsettembre 1994 n. 698 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. deducendo che a seguito della mutata situazione normativa costituita dai previsti nuovi termini del procedimento richiesto perché l'interessato possa sollecitare la Pubblica 1 Conseguentemente non merita censura la sentenza impugnata che, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., per tutti, Sezioni Unite 30 ottobre 1992 n. 11843 ), pur dopo l'entrata in vigore del regolamento 21 settembre 1994 n. 698 che ha previsto più ampi termini in favore della P.A. per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai fini della concessione dell'assegno di A invalidità civile, ha riconosciuto alla AR gli interessi legali sul beneficio riconosciuto e corrisposto in ritardo a decorrere dal giorno successivo al 120° dal momento in cui era stata presentata la domanda amministrativa. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo l'intimata, non costituitasi, dispiegato alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 25 novembre 2002. Il Consigliere estensore Matale Capiteri residente CANCELLIERE ☑ elleria KERE 3