CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/08/2023, n. 34182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34182 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IN LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34182 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 12/04/2023 Letta la requisitoria del dott. Vincenzo Sigetore, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad AN IU Ferrari, con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 5/10/2021, a far data dal 21/10/2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Ferrari. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di fissazione della decorrenza della revoca, così da vanificare l'intero percorso rieducativo attuato dal condannato. Lamenta la difesa la fiducia immotivatamente riconosciuta alla parola della persona offesa (ex moglie di Ferrari) e l'omessa considerazione della pregressa lettera del difensore del condannato, che segnalava il mancato rispetto da parte della suddetta del diritto del padre di rendere visita alla propria figlia. 2.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione per la mancata valorizzazione della suddetta missiva ai fini della valutazione del comportamento del ricorrente. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre è infondato il secondo motivo di impugnazione. 2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l'orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, "la consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)". 3. Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila fonda la revoca della misura alternativa su due comportamenti che ritiene dimostrativi della mancata adesione al programma trattamentale. A tale riguardo rileva che dalla comunicazione notizia di reato trasmessa il 26 ottobre 2022 dai carabinieri di Manoppello a carico di Ferrari per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. emerge che il suddetto sia in data 21 ottobre che 24 ottobre aggrediva, offendeva e minacciava la ex compagna. Ritiene, quindi, che detti comportamenti non appaiano in linea con le prescrizioni imposte e denotino il fallimento della misura alternativa concessa a Ferrari, non essendo emerse ragioni per ritenere calunniose le dichiarazioni della persona offesa, al contrario coerenti e credibili. Individua, infine, la decorrenza della revoca dell'affidamento "ex nunc dal 21.10.2021". Quindi, mentre le argomentazioni sull'incompatibilità del comportamento tenuto da Ferrari con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione risultano scevre da vizi logici e giuridici, derivandone l'infondatezza dei relativi rilievi difensivi, non altrettanto motivata è l'individuazione della data di decorrenza, che, pur risultando indicata come ex 2 nunc, risulta in sostanza ex tunc, risalendo l'ordinanza concessiva della misura al 5 ottobre 2021. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della disposta revoca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della disposta revoca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 34182 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 12/04/2023 Letta la requisitoria del dott. Vincenzo Sigetore, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad AN IU Ferrari, con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 5/10/2021, a far data dal 21/10/2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Ferrari. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di fissazione della decorrenza della revoca, così da vanificare l'intero percorso rieducativo attuato dal condannato. Lamenta la difesa la fiducia immotivatamente riconosciuta alla parola della persona offesa (ex moglie di Ferrari) e l'omessa considerazione della pregressa lettera del difensore del condannato, che segnalava il mancato rispetto da parte della suddetta del diritto del padre di rendere visita alla propria figlia. 2.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione per la mancata valorizzazione della suddetta missiva ai fini della valutazione del comportamento del ricorrente. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre è infondato il secondo motivo di impugnazione. 2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l'orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, "la consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)". 3. Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila fonda la revoca della misura alternativa su due comportamenti che ritiene dimostrativi della mancata adesione al programma trattamentale. A tale riguardo rileva che dalla comunicazione notizia di reato trasmessa il 26 ottobre 2022 dai carabinieri di Manoppello a carico di Ferrari per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. emerge che il suddetto sia in data 21 ottobre che 24 ottobre aggrediva, offendeva e minacciava la ex compagna. Ritiene, quindi, che detti comportamenti non appaiano in linea con le prescrizioni imposte e denotino il fallimento della misura alternativa concessa a Ferrari, non essendo emerse ragioni per ritenere calunniose le dichiarazioni della persona offesa, al contrario coerenti e credibili. Individua, infine, la decorrenza della revoca dell'affidamento "ex nunc dal 21.10.2021". Quindi, mentre le argomentazioni sull'incompatibilità del comportamento tenuto da Ferrari con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione risultano scevre da vizi logici e giuridici, derivandone l'infondatezza dei relativi rilievi difensivi, non altrettanto motivata è l'individuazione della data di decorrenza, che, pur risultando indicata come ex 2 nunc, risulta in sostanza ex tunc, risalendo l'ordinanza concessiva della misura al 5 ottobre 2021. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della disposta revoca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della disposta revoca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023.