Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 328, comma secondo, cod.pen., la condotta di un sindaco che omette di rispondere o, comunque, di fornire congrue giustificazioni nel termine di trenta giorni, a seguito della richiesta, avanzata da un dipendente comunale, di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale per reati connessi alla sua funzione e dai quali è stato assolto.
Commentario • 1
- 1. Rifiuto e omissione di atti d’ufficio: cos’è, quando si configura e come è punito l’art. 328 c.p.Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 23 marzo 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2007, n. 37542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37542 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/05/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO AN - Consigliere - N. 1158
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 3095/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO DI NAPOLI;
NEL PROCEDIMENTO A CARICO DI:
TE NN N. IL 26/04/1956;
avverso SENTENZA del 12/06/2006 G.U.P. TRIBUNALE S. MARIA CAPUA VETERE;
Visti gli atti la sentenza e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. VITO MONETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gup del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con sentenza 12.6.2006 dichiarava non luogo a procedere nei confronti di CI AN in ordine al reato di cui all'art. 328 c.p., comma 2, perché il fatto non sussiste.
Al CI si addebitava di non aver risposto - nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cervino - nel termine di 30 giorni alla richiesta del dipendente comunale LE NZ, di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale a suo carico per i reati di abuso di ufficio e tentata truffa, in relazione ai quali era stato prosciolto;
ne' di avere comunque fornito giustificazioni al riguardo.
La sentenza rileva che l'applicabilità dell'art. 328 c.p., comma 2, concerne i rapporti fra la pubblica amministrazione e i soggetti esterni ad essa, e non invece i rapporti all'interno dell'amministrazione stessa.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Napoli per violazione di legge poiché nel caso in esame il rapporto che rileva non è quello organico, ma quello di servizio, in virtù del quale il pubblico dipendente, in quanto tale titolare di autonome pretese giuridiche nei confronti della P.A., cui è legato dal rapporto di servizio, può azionarle come un "quisquis de populo", estraneo all'ente pubblico, essendo essenziale al rapporto di servizio il concetto della alterità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza richiamata nella decisione impugnata (Cass., sez. 6^, 6.2.1998, Schillizzi), costantemente ribadita da altre pronunce di questa Corte (30.11.1998, Fusco;
28.2.2001, Caruso), non pare infatti attagliarsi al caso in questione, poiché essa concerne i rapporti tra le pubbliche amministrazioni.
Come invece esattamente osserva il P. 6, ricorrente, ciò che rileva nella situazione in esame non è il rapporto organico, bensì il rapporto di servizio che intercorre fra il pubblico dipendente e l'amministrazione di appartenenza, laddove la pretesa fatta valere dal dipendente verso quest'ultima è del tutto assimilabile a quella del terzo estraneo che chiede il soddisfacimento (o quanto meno una adeguata risposta al ritardo o al rifiuto ingiustificato davanti alla sua richiesta) di un diritto tutelato dalla legge.
Il dipendente comunale rivendica quello che in astratto è configurabile come diritto (il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento connesso alla sua funzione per reati dai quali è stato assolto), e non di un mero interesse legittimo relativo al rapporto organico con l'amministrazione pubblica (come, ad esempio, il mancato avanzamento in carriera o il diniego di essere assegnato ad altra funzione).
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Salva, ovviamente, la verifica da parte del Giudice del merito in ordine alla natura dei reati per i quali è stata pronunciata la decisione assolutoria e la pertinenza eventuale di essi con la pubblica funzione.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007