Sentenza 27 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento si realizza anche con la mera "amotio" della "res", ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2007, n. 18285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18285 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/02/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 337
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 000652/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU ID N. IL 04/11/1947;
avverso SENTENZA del 23/11/2006 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che ID UL ricorre contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarava responsabile del delitto previsto dall'art. 388 c.p., comma 4, per avere disperso un'autobetoniera di sua proprietà
sottoposta a pignoramento e del quale era stato nominato custode;
che, ad avviso della Corte di merito, le censure mosse alla sentenza di primo grado sono infondate, in quanto la responsabilità dell'imputato è ampiamente provata dalle univoche risultanze probatorie poste in evidenza nella sentenza impugnata;
che la sottrazione della betoniera sottoposta a sequestro è provata dalla dichiarazioni dell'incaricato vendite giudiziarie, il quale ha riferito di non avere rinvenuto il mezzo nel luogo di custodia il giorno stabilito per l'accesso, senza che potesse avere rilevo l'assunto difensivo secondo cui l'incaricato non ebbe a richiedere alle persone presenti dove si trovasse il bene e ad effettuare ricerche;
che il ricorrente deduce, con un primo motivo, la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del delitto, nel senso dell'intenzionalità dell'omessa consegna e della conoscenza del provvedimento, in quanto la notifica dell'accesso non risulta ricevuta da ID UL, bensì dalla nipote UL LU, e non può operare la presunzione di conoscenza dell'atto solo in ragione della notifica presso il domicilio della persona interessata e allorché l'atto sia ricevuto da persona non convivente;
che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea qualificazione del reato, in quanto non vi era la prova della sottrazione, deterioramento o distruzione del bene e, pertanto, l'unico reato configurabile avrebbe potuto essere quello di cui al quinto comma dello stesso articolo 388 c.p., per il semplice allontanamento del custode dal luogo ove il bene era custodito e così per la sola omessa consegna del bene all'incaricato nel giorno dell'accesso;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato ed è diretto, in realtà, a proporre nuovamente questioni riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali il giudice d'appello ha fornito corrette ed esaurienti risposte;
che, si è già detto in narrativa, la Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione operata dal primo giudice e ha sviluppato un proprio ragionamento probatorio, mettendo in evidenza i circostanziati e coerenti elementi di prova emergenti dalle risultanze processuali;
che l'atto di fissazione della vendita fu regolarmente notificato nel luogo ove ID UL era domiciliato e ciò è provato dalla cartolina di ritorno firmata da persona presente;
che la predetta circostanza, come correttamente osservato dal giudice d'appello, non poneva in dubbio la conoscenza della data della vendita da parte di ID UL, il quale avrebbe dovuto in caso contrario non limitarsi a contestare la conoscenza, bensì dimostrare e, in ogni caso, allegare eventuali concrete circostanze per le quali gli fu impedita la effettiva circostanza;
che, al di là di tale circostanza, la responsabilità di UL è provata dalla circostanza posta in rilevo dal giudice di merito del mancato rinvenimento nel luogo di deposito dell'autocarro di sua proprietà e affidato alla sua custodia;
che tali circostanze, in considerazione dello ius receptum secondo cui la sottrazione si realizza anche con la mera amotio della res ingiustificata e non comunicata all'ufficio esecutante (ex plurimis, Sez. 6^, 13 luglio 1995, dep. 27 settembre 1995, n. 9915), rendono provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del delitto di cui all'art. 388 c.p., comma 4, la cui condotta è assolutamente diversa rispetto a quella prevista dal successivo comma 5;
che il ricorrente erroneamente propone di ricondurre la vicenda alla mera ipotesi di "indebito rifiuto, omissione o ritardo di un atto d'ufficio" del custode delle cose sottoposte a sequestro o pignoramento, senza tenere conto degli accertamenti compiuti dai giudici di merito circa il mancato rinvenimento da parte dell'incaricato alle vendite "non del custode", bensì della "cosa" sottoposta a pignoramento;
che, pertanto, il quadro probatorio esposto e il ragionamento su di esso svolto forniscono una specifica risposta alle censure mosse alla sentenza di primo grado e riproposte in questa sede e, in particolare, danno conto degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione giuridica delle condotta criminosa;
che la condotta di ID UL, in conformità a quanto già ritenuto dal Tribunale, dimostrava la consapevolezza e la volontà richiesta per la configurazione del delitto di sottrazione di bene sottoposto a pignoramento, realizzato mediante l'amotio della res dal luogo ove avrebbe dovuto rimanere in custodia;
che è oramai diritto vivente che, in sede di ricorso per cassazione, sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sull'adeguatezza e logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione e che il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto del giudizio;
che il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007