Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 5 087 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOPOPOLO LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G.N. 15797/98 - Consigliere- Cron.10851 Dott. Alessandro DE RENZIS - Rel. Consigliere- Dott. Paolo STILE Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere - Ud.14/02/01 Consigliere- Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, £16 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TE NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso 19. studio 2001 dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta 748 difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 108/98 del Tribunale di ISERNIA, depositata il 18/06/98 R.G.N. 503/97; Q udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NT BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- J SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7 luglio 1997, NT EF proponeva appello avverso la sentenza n. 127/97 emessa dal Pretore di Isernia, con la quale veniva rigettata la propria domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell' assegno o pensione di invalidità. L'appellante lamentava l'erroneità e la superficialità della relazione del consulente tecnico di primo grado che, pur accertando varie infermità, aveva espresso parere di non invalidità, sottovalutando le patologie accertate. Chiedeva la riforma della sentenza appellata, fondata su tale consulenza, e l'accoglimento della domanda, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. L'INPS contestavall'appello, chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, con sentenza del 5/18 giugno 1998, l'adito Tribunale accoglieva il gravame, dichiarando l'appellante affetto da infermità, tali da ridurre permanentemente ai sensi di legge la normale capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini;
condannava l'INPS a lavoto corrispondere alla controparte l'assegno di invalidità con decorrenza dall I luglio 1995, oltre agli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT. Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'INPS con un unico motivo. Resiste il EF con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n.222 del 1984 nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), dolendosi che il Tribunale si era immotivatamente adeguato alle conclusioni del nominato consulente medico- legale, il quale aveva valorizzato il giudizio della Commissione Periferica del L 1 Ministero del Tesoro per l'Invalidità Civile del 22 agosto 1995 (che aveva configurato una invalidità civile del 76%), espresso sulla base di parametri diversi e per finalità diverse da quelli propri di cui all'art. 1 legge n.222 del 1984. Inoltre, il Giudice a quo, anziché spiegare le ragioni della propria scelta decisionale, si era limitato ad affermare che il giudizio del consulente di primo grado di non invalidità (in base al quale il Pretore aveva rigettato la domanda) non appariva motivato a fronte del pesante grado di invalidità già accertato dalla . Commissione (quella della invalidità civile)", così confermando la “decisività” di un giudizio espresso al di fuori del processo e comunque per finalità diversegiudizio rispetto all'oggetto della domanda di accertamento del diritto all'assegno di invalidità. Infine,Infine, il Tribunale aveva ancora errato, avendo riferito la ritenuta riduzione della capacità lavorativa dell'interessato alla sua specifica attività di "meccanico" piuttosto che a tutte le possibili occupazioni confacenti alle attitudini del richiedente la prestazione previdenziale, come prescritto dall'art. 1 della legge 222 del 1984. Il motivo è infondato, trattandosi, per buona parte delle sue articolazioni, di valutazionivalutazioni di merito che sfuggono al sindacato del giudice di legittimità. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dalinvalidità giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, che consenta di identificare l'iter A argomentativo posto a fondamento della decisione. Ciò in quanto il controllo di legittimità non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito 2 delladella causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. Ora, quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell'ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Ma, perché ciò possa verificarsi, è necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non già di semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Nella specie, il Tribunale, dopo aver specificato le infermità riscontrate dal 1 consulente tecnico nominato in secondo grado ( “spondilo artrosi del rachide in toto, spondilolistesi di 1° grado e testolistesi di LA su LE, esiti di morbo di Pott in D11 e D12, osteocondrosi vertebrale con profusione ad ampio raggio dei dischi intervertebrali L2-L3 ed L3-L4,con notevole impegno funzionale, estrinsecantesi in una lombosciatalgia cronica, ipoacusia neurosensoriale bilaterale ed esiti di ferita da corpo estraneo alla cornea destra con residua nubecola all'altezza del foro papillare”), ne ha riportato le conclusioni -sorrette da “parere adeguatamente motivato e non contrastato da alcuna valida argomentazione” e fondato sulla "documentazione agli atti". Ha, quindi, dato conto delle ragioni che inducevano a preferire detto giudizio tecnico -basato soprattutto sulla patologia artrosica- rispetto a quello espresso dal consulente tecnico nominato in primo grado, non avendo quest'ultimo considerato l'esistenza di alterazioni degenerative a carico del rachide lombosacrale riscontrate nel 1995 (e cioè all'epoca della domanda amministrativa) dalla 3 Commissione Periferica del Ministero del Tesoro, da sole in grado di configurare una invalidità civile del 76%, ed avendo ritenuto che la prognosi “quoad valitudinem”, per quanto riguardava il progressivo aggravamento dell'artrosi, non potesse influire sulla capacità lavorativa del EF, di professione meccanico. Nel condividere le conclusioni del C.T.U., nominato in grado di appello -il quale aveva si utilizzato il detto referto, ma aveva anche riscontrato da un punto di vista medico-diagnostico le risultanze in esso contenute, concordando con esse-, il Giudice a quo ha, dunque, evidenziato le carenze della consulenza acquisita in primo grado, fondando la sua adesione sulla considerazione di una “patologia” e non su un giudizio espresso fuori del processo. Pertanto, la doglianza dell'INPS, tendendo a censurare una valutazione di fatto (patologia artrosica) operata dal Tribunale sulla scorta delle argomentazioni del C.T.U., supportata anche da un referto della "Commissione", deve essere disattesa. Quanto, poi, al dedotto riferimento della valutazione -operata dal Tribunale- della capacità lavorativa alla sola attività di “meccanico”, esercitata dal EF, la censura appare priva di pregio, avendo il Giudice a quo espresso il suo giudizio di invalidità non solo in relazione al lavoro di meccanico ma con riguardo a "qualsiasi attività" lavorativa. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all'avv. Paolo Boer, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in lire 22.000 oltre lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per onorari, con attribuzione all'avv. Paolo Boer. Roma, 14 febbraio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Иісенко Messa l l i t S ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ZION 5 0 4 1