Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/06/2002, n. 8917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8917 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 B 1 - 6 I 2 D L E A D T 2 S 4 6 O е . 0 89 1 7/ 0 2 P R . M P . б I D REPUBBLICA ITALIANA A B . l D l a E . T b IN NOME DE PO O ITALIANO a N t E 2 S 2 E . t DI CASSAZIONE r LA CORTE a Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1183/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Consigliere Dott. Francesco SABATINI 24307 Cron. Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere Rep. 1807 Dott. Italo PURCARO - Rel. Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Fabio MAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI DI, elettivamente domiciliato in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GIAN COM RAZION UFra MARCO GREZ, difeso dall'avvocato EUGENIO MONTANARI, Richiesta copia studio dal Sig. giusta delega in atti;
per diritti il 21 GIU.2002 ricorrente IL CANCELLIER:
contro
COMUNE DI COPPARO, in persona del Sindaco pro tempore CORTE Arch. Davide Tumiati, elettivamente domiciliata in ROMA CANCELLERIA Rich PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato Daniela dal Tiziana TROVATO, difeso dall'avvocato ANSELMO FABIO, per il 2002 giusta delega in atti;
83 - controricorrente JURI avverso la sentenza n. 72/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 25/11/97 e depositata il 29/01/98 (R.G. 290/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di transazione in data 2.8.1990, CH AU e il Comune di Copparo disponevano il trasferimento di un terreno di proprietà dell'CH sul quale era già in corso la procedura di esproprio, in favore del Comune e per il prezzo di lire 223.828.750. Le parti inserivano nell'atto le seguenti clausole: "2) detta somma sarà pagata se e quando la Cassa DD. PP. (a altro istituto) concederà ed erogherà al Comune di Copparo il mutuo finanziatore di corrispondente a maggior valore, mutuo che il Comune di Copparo si obbliga a richiedere dopo la sottoscrizione del presente atto e con le procedure più sollecite;
3) resta inteso e confermato che il presente atto di s transazione avrà pieno effetto solamente se il Comune di Copparo riuscirà ad ottenere la formale concesion del mutuo per il finanziamento della spesa". 2 .. Successivamente, in data 17.2.1992 il Comune di Copparo otteneva dalla Cassa DD e PP un finanziamento per la somma di lire 856.623.925, inferiore all'ammontare globale di spesa occorrente per il soddisfacimento di tutti i crediti degli espropriati e corrispondeva la somma di lire 100 milioni ad CH AU, che otteneva dal Presidente del Tribunale di Ferrara, decreto ingiuntivo a carico del Comune per il pagamento del residuo del prezzo gli interessi legali a far tempo dal 17.2.1992. Il Comune proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e nel corso di tale giudizio provvedeva al pagamento del residuo della sorte capitale, cosicchè la materia del contendere risultava limitata agli interessi legali. Quindi il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione assumendo essersi verificata la condizione sospensiva per effetto del finanziamento dedotto in atti. Il Comune propone appello deducendo non essersi avverata la condizione sospensiva ex contractu in 1 quanto il finanziamento ottenuto non copriva l'intera spesa complessiva per indennizzi ma soltanto quella parte di essa concernente i soli oneri di esproprio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in 3 epigrafe, accoglieva l'appello e, per l'effetto, dichiarava non dovuti dal Comune gli interessi legali di cui alla domanda introduttiva del giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione CH AU con due motivi di gravame. Resiste il Comune con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di Appello di Bologna, ritenuto che il contratto di transazione fosse sottoposto a condizione evetu sospensiva, ha rilevato che tale condizione non mutuo dideleffetto della erogazione avverata per lire 856.623.925, poiché tale somma non copriva l'intera sfera derivante dagli espropri effettuati a carico di CH e degli altri proprietari, essendo essa destinata unicamente a compensare gli espropri delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria e non essendo quindi sufficiente alla copertura del complessivo onere. CH AU, con il primo motivo di gravame, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva che la Corte di merito ha erroneamente applicato l'art. 1362 c.c. nella parte in cui dispone che il contratto debba essere interpretato secondo la intenzione delle parti e non ha evidenziato comune argomentativo che l'ha indotta ad una l'iter 4 interpretazione contraria al dato testuale. Osserva ancora che la condizione si è comunque avverata per effetto dell'erogazione del mutuo in misura più che capiente. La censura non merita accoglimento. La Corte di Bologna ha motivato in maniera completa ed immune da vizi di illogicità, avendo ritenuto che la condizione sospensiva non si fosse avverata con l'erogazione della somma di lire 856.623.925, giacchè tale somma non era sufficiente a coprire tutti gli oneri derivanti dagli espropri, in quanto volta a destinate ad opere di indennizzare le sole aree Secondo la Corte la destinazione urbanizzazione. riferita a tutti glispecifica di tale somma, espropriati, ° cedenti il terreno al Comune (come l'CH), e la sua limitazione al complessivo ammontare di tale spesa, escludeva l'avveramento della condizione che era invece riferibile al totale dell'indennizzo di esproprio. Ciò perché la somma così ottenuta era insufficiente a coprire l'intero onere. Pertanto la Corte ha interpretato il contratto nel senso secondo cui le parti abbiano contemplato come condizione sospensiva l'avverarsi di un finanziamento che per la parte imputabile alla cessione del terreno 5 ! AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 SET 2004 4. Registrato in dai 107461 129,11 già di proprietà dell'CH, fosse idonea a CO CENTOVENTINOVE/11 (euro p. Il Dirigento Arc & Dervizi l'intero relativo onere e non già solo quello attinente (Dott.ssa Mana Grazia DIFIL PPO) I Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M HARICHINI) alle aree di urbanizzazione. Siffatta interpretazione del contratto la valutazione della erogazione del mutuo con riferimento 1097/29, M alla condizione sospensiva, attengono al merito della causa e sono quindi insindacabili in questa sede, 456T TOT.essendo sorrette da adeguata motivazione. Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente deduce la violazione delle norme generali in tema di dell'obbligazione, osservando che, adempimento l'ipotesi del ritardo nel pagamento, il ricorrendo Comune di Copparo era tenuto alla corresponsione degli interessi legali. La censura non merita accoglimento sull'assunto dell'avveramento dellaperché fondata condizione con l'erogazione del mutuo. Invero la Corte di merito ha negato tale assunto, cosicchè, in pendenza di condizione sino all'erogazione del secondo mutuo, a seguito del quale il Comune ha versato il saldo, il contratto non era produttivo di effetti. a i r
P.Q.M.
e 2 l l 7 e - c 0 n 1 - a 6 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del C 2 n i I a D t a giudizio di cassazione. t i s A T S O Così deciso in Roma, addì 21.1.2002. P M I 2 4 A 6 IL CONSIGLIERE EST. . D R JA P . E вибива T D N B . . E l S l G a 6 . ERE C1 b a t da AJ Doits 2