CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25622 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA IO RI nato il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/serrtftie le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25622 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 03/03/2023 Il Procuratore generale, Nicola Lettieri, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. PA IO IA ricorre avverso l'ordinanza del 30 settembre 2020 del Tribunale di Civitavecchia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale era stata chiesta la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 8, cod. proc. pen. con conseguente rimessione in termine per presentare richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666, comma 4, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente rigettato la richiesta del condannato di essere sentito personalmente prima dell'udienza del 30 settembre 2022, ritenendo che lo stesso, sentito dal Magistrato di sorveglianza il 5 settembre 2022 (il giorno prima dell'udienza del 6 settembre 2022), si fosse riportato alla linea difensiva del proprio difensore. Nel ricorso si evidenzia che tale circostanza non avrebbe potuto limitare l'esercizio del diritto di difesa del condannato, che aveva chiesto di essere sentito ugualmente alla successiva udienza (depositando all'uopo specifica istanza il 21 settembre 2022), anche considerando che il 5 settembre 2022 non era stato sentito con l'ausilio di un interprete, nonostante specifica richiesta dell'interessato, che non comprende la lingua italiana. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il condannato non conosceva la lingua italiana, come si evinceva anche dal fatto che nei precedenti procedimenti penali lo stesso fosse stato assistito da un interprete, a nulla rilevando che lo stesso aveZuna stabile dimora e un regolare lavoro in Italia da anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1.1. Circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'istante l'ordinanza contiene una motivazione congrua. 2 71At Infatti, l'udienza del 6 settembre 2022 è stata differita a quella successiva del 1 settembre 2022. Questa si è svolta senza svolgere attività processuale;
infine, nell'udienza del 30 settembre 2022 il difensore e l'imputato nulla hanno chiesto in ordine alla traduzione degli atti in lingua rumena. Pur prescindendo dal profilo che l'ari 143 cod. proc. pen. non contempla la traduzione dell'atto indicato in ricorso, in data 29.9.22 e 17.2.2020 l'istante ha dichiarato di conoscere la lingua italiana e, il giorno successivo alla ricezione della notifica dell'atto oggetto del ricorso, nulla ha chiesto in ordine alla relativa traduzione. 1.2. Sussiste, invece, la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., per la mancata audizione da parte del magistrato di sorveglianza prima dell'udienza del 30.9.2022, atteso che in precedenza era stata svolta attività istruttoria e sussisteva l'interesse dell'istante a svolgere deduzioni in contraddittorio col pubblico ministero. In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12786 del 19/03/2021, Di Costanzo, Rv. 280860). Nel caso di specie il ricorrgte ha tempestivamente fatto rilevare la mancata audizione di PA IO IA dinanzi al magistrato di sorveglianza, sicché sussiste la violazione processuale denunciata. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia. Così deciso il 03/03/2023
lette/serrtftie le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 25622 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 03/03/2023 Il Procuratore generale, Nicola Lettieri, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. PA IO IA ricorre avverso l'ordinanza del 30 settembre 2020 del Tribunale di Civitavecchia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale era stata chiesta la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 8, cod. proc. pen. con conseguente rimessione in termine per presentare richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 666, comma 4, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente rigettato la richiesta del condannato di essere sentito personalmente prima dell'udienza del 30 settembre 2022, ritenendo che lo stesso, sentito dal Magistrato di sorveglianza il 5 settembre 2022 (il giorno prima dell'udienza del 6 settembre 2022), si fosse riportato alla linea difensiva del proprio difensore. Nel ricorso si evidenzia che tale circostanza non avrebbe potuto limitare l'esercizio del diritto di difesa del condannato, che aveva chiesto di essere sentito ugualmente alla successiva udienza (depositando all'uopo specifica istanza il 21 settembre 2022), anche considerando che il 5 settembre 2022 non era stato sentito con l'ausilio di un interprete, nonostante specifica richiesta dell'interessato, che non comprende la lingua italiana. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il condannato non conosceva la lingua italiana, come si evinceva anche dal fatto che nei precedenti procedimenti penali lo stesso fosse stato assistito da un interprete, a nulla rilevando che lo stesso aveZuna stabile dimora e un regolare lavoro in Italia da anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1.1. Circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'istante l'ordinanza contiene una motivazione congrua. 2 71At Infatti, l'udienza del 6 settembre 2022 è stata differita a quella successiva del 1 settembre 2022. Questa si è svolta senza svolgere attività processuale;
infine, nell'udienza del 30 settembre 2022 il difensore e l'imputato nulla hanno chiesto in ordine alla traduzione degli atti in lingua rumena. Pur prescindendo dal profilo che l'ari 143 cod. proc. pen. non contempla la traduzione dell'atto indicato in ricorso, in data 29.9.22 e 17.2.2020 l'istante ha dichiarato di conoscere la lingua italiana e, il giorno successivo alla ricezione della notifica dell'atto oggetto del ricorso, nulla ha chiesto in ordine alla relativa traduzione. 1.2. Sussiste, invece, la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., per la mancata audizione da parte del magistrato di sorveglianza prima dell'udienza del 30.9.2022, atteso che in precedenza era stata svolta attività istruttoria e sussisteva l'interesse dell'istante a svolgere deduzioni in contraddittorio col pubblico ministero. In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12786 del 19/03/2021, Di Costanzo, Rv. 280860). Nel caso di specie il ricorrgte ha tempestivamente fatto rilevare la mancata audizione di PA IO IA dinanzi al magistrato di sorveglianza, sicché sussiste la violazione processuale denunciata. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia. Così deciso il 03/03/2023