Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale REPUBBLI0 18 26 /0 3 IN NOME DEL OLO TALI NJ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4861/00 Dott Rosario DE MUSIS Presidente 7887/00 Dott Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott Donato PLENTEDA Consigliere Cron.4242 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott Aniello NAPPI - Rel. Consigliere - Ud. 16/10/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso l'Avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE BATTIANTE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
BEATRICE ANTONIO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 07887/00 proposto da: 2002 BEATRICE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1896 FABIO MASSIMO 72, presso l'avvocato SERGIO DI LOLLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata avversO la sentenza n. 1/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 07/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato COMEGNA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale 1'inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, sezione di San Severo, annullò l'ordinanza in data 11 aprile 1996 con la quale la Regione Puglia aveva in- giunto a IO AT l'estirpazione di un vigneto impiantato senza autorizzazione nell'anno 1987, come da accertamento in data 23 marzo 1987. 2 Ritenne il giudice del merito che l'illecito ammi- nistrativo contestato non ha natura permanente, in quanto si esaurisce con l'impianto abusivo del vigneto, e quindi al momento dell'ingiunzione opposta era già estinto per la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Ricorre per cassazione la Regione Puglia e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricor- So IO AT, che, in via subordinata, propone altresì ricorso incidentale, con cinque motivi, illu- strati anche da memoria. Motivi della decisione 1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti.
2. Con il primo motivo la ricorrente principale de- duce violazione dell'art. 28 legge n. 689 del 1981 e del regolamento CEE n. 1208 del 10984 e seguenti. So- stiene che la prescrizione della sanzione pecuniaria prevista per l'impianto abusivo dei vigneti non si estende al potere di estirpazione dei vigneti abusivi, cessi la per- che può essere esercitato fin quando non manenza dell'illecito. Con il secondo motivo la ricorrente principale de- duce violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando la li- quidazione in misura eccessiva delle spese del giudi- 3 zio. E' fondato e assorbente il primo motivo del ricor- So. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è in- discusso che, contrariamente a quanto sostiene la ri- corrente, il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 si riferisce allo stesso illecito amministrativo oltre che alla sanzione pecu- niaria (Cass., sez. III, 4 aprile 2000, n. 4094, m. 535306). Ma altrettanto indiscusso è che ha natura per- manente la violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto, di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento CEE n. 822 del 1987, sanzionato, ai sensi della legge n. 749 del 1981, modificata dal D.L. n. 370 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987, con misura pecuniaria e ripristinatoria dello stato dei luoghi abusivamente alterato (Cass., sez. I, 21 novembre 2001, n. 14633, m. 550426). E que- sta giurisprudenza, che prescinde dall'effettiva colti- vazione del vigneto abusivo, è conforme all'orientamento espresso da questa Corte sia in mate- ria civile sia in maeria penale in relazione all'analogo illecito della costruzione edilizia abusiva (Cass., sez. I, 25 luglio 1997, n. 6967, m. 506260, Cass. pen., sez. un., 27 febbraio 2002, Cavallaro, m. 4 221399). Да sentenza impugnata va pertanto cassata con rin- vio. B. Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce carenza di legittimazione passiva, sostenendo di avere acquistato il fondo nel 1983, quando il vigneto era stato già impiantato sin dal 1982. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza opposta, per non conte- stuale irrogazione della sanzione pecuniaria e di quel- la accessoria di estirpazione del vigneto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge n. 479 del 1981, in quanto il vigneto con- troverso esisteva già da trent'anni. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazio- ne dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, per mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, in quanto egli ignorava che fosse necessaria la previa autorizzazione per l'impianto di nuovi vigneti. Con il quinto motivo deduce l'inapplicabilità delle direttive CEE relative solo a vigneti per la produzione di uve da vino. Il ricorso incidentale, benché condizionato, inammissibile per carenza di interesse, perché propone censure che non sono dirette contro una statuizione, 5 sia pure implicita, della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice dell'opposizione non si è pronunciato, in quanto assor- bite dalla decisione sulla questione preliminare di prescrizione (Cass., sez. I, 25 marzo 1971, n. 850, m. n. 3496, m. 350714, Cass., sez. II, 9 novembre 1974, 372011). Infatti le questioni assorbite nella decisione del giudice dell'opposizione riprendono efficacia e vi- gore con la cassazione della sentenza di merito e si debbono ritenere riproposte dinanzi al giudice di rin- vio se non risulti una diversa volontà della parte (Cass., sez. un., 3 maggio 1971, n. 1271, m. 351442, Cass , sez. III, 7 marzo 2001, n. 3341, m. 544527).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e, in accoglimento del primo mo- tivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia anche per le spese. In Roma, il 16.10.2002 Il Consigliere Il Presidente ere estensore Rosario De Musis Aniello Nappi Holly mis Port lle questaprinciple . LCAR 1 6AE 7 Andrea b ehi LERE