Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9172 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA Composta dag Ifl91 72 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI SS Oggetto E LA TORO Lavoro Sig ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 1673/99 Cron.ross Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: PA TA VED CRUDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 171 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 2001 1898 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in atti;
-1- 22934/97 - resistente avversO la sentenza n. 122/7 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/12/97 R.G.N. 35347/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato VALENTE per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma LO SA proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con la quale era stata rigettata la sua domanda proposta nei confronti dell'INPS, tesa ad l'accertamento ottenere riconoscimento del suo diritto a pensione di invalidità, negatole ingiustamente in via amministrativa. il L'INPS contrastava la domanda ed Tribunale, con sentenza del 14/5 - 30/12/97 rigettava l'appello, precisando che il CTU nominato in secondo grado aveva accertato l'esistenza di un quadro patologico tale da non giustificare ✓rdeonosermento della prestazione richiesta: il quadro clinico era sostanzialmente sovrapponibile a quello accertato in primo grado (ipoacusia trasmissiva dx con voce di normale conversazione udibile;
spondiloartrosi senza limitazione funzionale;
varicosità agli arti inferiori senza complicazioni;
tireopatia bilaterale con normofunzionalità in soggetto obeso); si trattava di patologie compatibili con l'età anagrafica e connaturate alla condizione di obesità, che non comportavano, però, concreti risvolti funzionali. Nel complesso si trattava di una quadro patologico a moderata valenza clinica e medico legale che non impediva al soggetto di esplicare proficuamente la sua attività, senza che la stessa diventasse usurante, almeno fino al 1991, data del suo pensionamento per vecchiaia. Le conclusioni del CTU erano condivisibili, perché frutto di indagini precise, approfondite e dettagliate. La sentenza impugnata quindi doveva essere confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la 1 LO fondato su un solo motivo, illustrato da memoria L'INPS si è costituito in giudizio solo con procura, ma ha discusso la causa in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando insufficienza e contraddittorietà di motivazione, erronea valutazione di circostanze obiettive e violazione di legge, deduce la ricorrente che il Tribunale si era limitato a trascrivere il quadro diagnostico fornito del CTU e le valutazioni dallo stesso espresse;
tale criterio di giudizio era stato più volte ritenuto dalla Suprema Corte ingiusto ed illegittimo, perché il quadro invalidante doveva essere valutato nel suo complesso, tenuto conto dei reciproci riflessi tra le patologie che lo compongono. Nella specie, si trattava di infermità che avevano una palese connessione di causa effetto fra di - loro, quali l'ipertensione cronica nei confronti dell'apparato cardiaco. Il Tribunale non aveva tenuto conto dell'aggravamento del quadro morboso, che era documentato con l'accertamento radiografico del 1991 e confermato, per la ipoacusia, dalla quasi totale perdita della capacità uditiva. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di trattamento di invalidità, costituisce accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è 2 sorretto da motivazione, immune da vizi logici e giuridici, che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione, non potendo il giudice di legittimità riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito. Nel caso di specie il Tribunale ha controllato, con l'ausilio del proprio consulente, l'esattezza delle conclusioni cui era pervenuto il consulente in primo grado, le cui conclusioni erano state recepite dal Pretore, ed ha quindi recepito le conclusioni dell'ausiliare, che peraltro non erano state contrastate da specifiche censure. Il Tribunale, nella sua valutazione, si ferma al 1991, avendo la ricorrente acquisito a quella data il diritto alla pensione di vecchiaia. Non coglie quindi nel segno la censura nella parte in cui si lamenta che il giudice di merito non aveva tenuto conto dell'aggravamento del quadro morboso documentato con l'accertamento radiografico del 1991; per il resto le censure mosse sono generiche ed inidonee a contrastare validamente la decisione impugnata. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, ai sensi del'art. 152 disp. att. CPC.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria spese. Oggi 6.LUG, 2001 Roma 24 aprile 2001 IL CANCELLIERE ONSIGLIERE EST.C ONSIGLIERE IL PRESIDENTE ЛИ разби