CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16304 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16304 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di BA SS per il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commesso nel territorio di Cisano Bergamasco il 9.09.2016, alla pena di giustizia, revocava invece la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida applicando la sospensione della patente di guida per mesi sei, 1.1. Al BA si contesta di avere omesso di dare la precedenza alla moto condotta dalla persona offesa che procedeva sulla strada in cui l'autovettura Peugeot 206 tg CR 389PK condotta dall'imputato si stava immettendo da Via Trieste in Via Mazzini per svoltare a sinistra, la moto Honda condotta da AI TU, che era in fase di soprasso delle autovetture incolonnate per il traffico sulla strada di percorrenza e aveva perciò invaso l'opposta corsia di marcia. Veniva riconosciuto comunque il concorso di colpa della persona offesa TU AI. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputata propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore e deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo dopo aver ripercorso tutto l'iter processuale e illustrato i motivi di appello volti a censurare la sentenza di primo grado lamentava violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha fornito risposte articolate ai motivi di gravame sotto il profilo dell'assenza di elementi di colpa caratterizzanti la condotta e la imprevedibilità imprudenza e imperizia della condotta del conducente la moto che ha inciso sulla sussistenza del nesso di causa. Deduceva che la norma che impone l'obbligo di accordare la precedenza a terzi non ha natura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo deduceva il mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis e l'assenza di motivazione sul punto in relazione alle concrete modalità del fatto e all'esiguità dei danni riportati dalla persona offesa 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto è mancato l'esame del motivo attinente alla sussistenza dell'articolo 131 bis cod.pen. 2 3.1. Ha presentato conclusioni scritte il difensore di fiducia chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi già esposti e in ogni caso la dichiarazione di non procedibilità stante l'assenza di querela. 4.Va rilevato preliminarmente che il ricorso non è inammissibile in quanto il secondo motivo è fondato non avendo la Corte d'Appello fornito alcuna risposta attinente alla censura relativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 4.1. Conseguentemente assume rilievo l'intervenuta riforma normativa, cd. legge Cartabia, che ha inserito tra i delitti contro la persona resi procedibili a querela il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, cod. pen., nell'ipotesi-base non aggravata), la cui perseguibilità officiosa aveva dato origini a questioni di legittimità costituzionale avverso il d.lgs. n. 36 del 2018 per asserita violazione dell'art. 1, comma 16, lett. a) e b), della legge delega n. 103 del 2017, nella parte in cui non annoverava tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità anche il delitto previsto dall'art. 590-bis, comma primo, cod. pen. 468 : il legislatore delegato del 2022, nel rendere questo reato procedibile a querela di parte nell'ipotesi- base (ferma la cognizione del tribunale: cfr. Sez. 4, n. 46394 del 12/06/2018, P.G. c. D'Angelo, Rv. 274273-01; Sez. 1, n. 48249 del 20/06/2017, Confl. comp. in proc. Coppa, Rv. 271318-01), ha recepito il monito del giudice costituzionale che, pur dichiarando infondata la relativa questione, aveva sollecitato il legislatore ad una "complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis" cod. pen. (così Corte cost. n. 248 del 2020; cfr. già Corte cost. n. 223 del 2019471 ). 4.2.L'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 - modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, reca un'espressa disciplina transitoria ,in materia del regime di procedibilità. In specie ha interamente sostituito il comma 2 dell'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ora (interamente) dedicato (solo) alla materia delle misure cautelari personali;
conseguentemente deve ritenersi onere della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela, entro l'ordinario termine trimestrale, da ritenersi decorrente dall'entrata in vigore della riforma, quindi dal 30 dicembre 2022. La fattispecie complessa di improcedibilità si perfeziona, nella specie, solo dopo il decorso del termine trimestrale entro il quale la parte offesa, autonomamente, può determinarsi 3 rispetto ad un fatto per il quale, fino al 30 dicembre 2022, nutriva la legittima aspettativa di punizione confidando nella procedibilità officiosa. La disciplina transitoria ex art. 85 del d.lgs. n. 150 deve ritenersi operativa anche in riferimento ai procedimenti pendenti in Cassazione (v. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit.). 4.3. Nel caso di specie, come rilevato nel ricorso dalla difesa dell'imputato, non risulta agli atti la querela né risulta presentata nel termine di legge, scaduto il 31.03.2023 5.Va rilevata pertanto la causa di estinzione e annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 5.04.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16304 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 05/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di BA SS per il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, commesso nel territorio di Cisano Bergamasco il 9.09.2016, alla pena di giustizia, revocava invece la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida applicando la sospensione della patente di guida per mesi sei, 1.1. Al BA si contesta di avere omesso di dare la precedenza alla moto condotta dalla persona offesa che procedeva sulla strada in cui l'autovettura Peugeot 206 tg CR 389PK condotta dall'imputato si stava immettendo da Via Trieste in Via Mazzini per svoltare a sinistra, la moto Honda condotta da AI TU, che era in fase di soprasso delle autovetture incolonnate per il traffico sulla strada di percorrenza e aveva perciò invaso l'opposta corsia di marcia. Veniva riconosciuto comunque il concorso di colpa della persona offesa TU AI. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputata propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore e deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo dopo aver ripercorso tutto l'iter processuale e illustrato i motivi di appello volti a censurare la sentenza di primo grado lamentava violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata che non ha fornito risposte articolate ai motivi di gravame sotto il profilo dell'assenza di elementi di colpa caratterizzanti la condotta e la imprevedibilità imprudenza e imperizia della condotta del conducente la moto che ha inciso sulla sussistenza del nesso di causa. Deduceva che la norma che impone l'obbligo di accordare la precedenza a terzi non ha natura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo deduceva il mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis e l'assenza di motivazione sul punto in relazione alle concrete modalità del fatto e all'esiguità dei danni riportati dalla persona offesa 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto è mancato l'esame del motivo attinente alla sussistenza dell'articolo 131 bis cod.pen. 2 3.1. Ha presentato conclusioni scritte il difensore di fiducia chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi già esposti e in ogni caso la dichiarazione di non procedibilità stante l'assenza di querela. 4.Va rilevato preliminarmente che il ricorso non è inammissibile in quanto il secondo motivo è fondato non avendo la Corte d'Appello fornito alcuna risposta attinente alla censura relativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. 4.1. Conseguentemente assume rilievo l'intervenuta riforma normativa, cd. legge Cartabia, che ha inserito tra i delitti contro la persona resi procedibili a querela il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, cod. pen., nell'ipotesi-base non aggravata), la cui perseguibilità officiosa aveva dato origini a questioni di legittimità costituzionale avverso il d.lgs. n. 36 del 2018 per asserita violazione dell'art. 1, comma 16, lett. a) e b), della legge delega n. 103 del 2017, nella parte in cui non annoverava tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità anche il delitto previsto dall'art. 590-bis, comma primo, cod. pen. 468 : il legislatore delegato del 2022, nel rendere questo reato procedibile a querela di parte nell'ipotesi- base (ferma la cognizione del tribunale: cfr. Sez. 4, n. 46394 del 12/06/2018, P.G. c. D'Angelo, Rv. 274273-01; Sez. 1, n. 48249 del 20/06/2017, Confl. comp. in proc. Coppa, Rv. 271318-01), ha recepito il monito del giudice costituzionale che, pur dichiarando infondata la relativa questione, aveva sollecitato il legislatore ad una "complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis" cod. pen. (così Corte cost. n. 248 del 2020; cfr. già Corte cost. n. 223 del 2019471 ). 4.2.L'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 - modificato dall'articolo 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, reca un'espressa disciplina transitoria ,in materia del regime di procedibilità. In specie ha interamente sostituito il comma 2 dell'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ora (interamente) dedicato (solo) alla materia delle misure cautelari personali;
conseguentemente deve ritenersi onere della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela, entro l'ordinario termine trimestrale, da ritenersi decorrente dall'entrata in vigore della riforma, quindi dal 30 dicembre 2022. La fattispecie complessa di improcedibilità si perfeziona, nella specie, solo dopo il decorso del termine trimestrale entro il quale la parte offesa, autonomamente, può determinarsi 3 rispetto ad un fatto per il quale, fino al 30 dicembre 2022, nutriva la legittima aspettativa di punizione confidando nella procedibilità officiosa. La disciplina transitoria ex art. 85 del d.lgs. n. 150 deve ritenersi operativa anche in riferimento ai procedimenti pendenti in Cassazione (v. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit.). 4.3. Nel caso di specie, come rilevato nel ricorso dalla difesa dell'imputato, non risulta agli atti la querela né risulta presentata nel termine di legge, scaduto il 31.03.2023 5.Va rilevata pertanto la causa di estinzione e annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 5.04.2023