Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 31364
CASS
Sentenza 10 luglio 2002

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È illegittima l'imposizione al condannato come condizione per la fruizione della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47-ter, comma 1, lett. d)- della legge 26 luglio 1975 n. 354 (e cioè in quanto persona ultrasessantenne e inabile) dell'obbligo di risarcire il danno alla parte civile, in quanto, per la concessione di detto beneficio, che va revocato quando sono venute meno le ragioni di salute per le quali fu concesso, i progressi realizzati nel corso del trattamento sono presi in esame soltanto al fine di valutare se la detenzione extramuraria per i motivi assistenziali previsti dalla legge sia compatibile con la pericolosità sociale dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 31364
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31364
    Data del deposito : 10 luglio 2002

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