Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
È illegittima l'imposizione al condannato come condizione per la fruizione della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47-ter, comma 1, lett. d)- della legge 26 luglio 1975 n. 354 (e cioè in quanto persona ultrasessantenne e inabile) dell'obbligo di risarcire il danno alla parte civile, in quanto, per la concessione di detto beneficio, che va revocato quando sono venute meno le ragioni di salute per le quali fu concesso, i progressi realizzati nel corso del trattamento sono presi in esame soltanto al fine di valutare se la detenzione extramuraria per i motivi assistenziali previsti dalla legge sia compatibile con la pericolosità sociale dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 31364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31364 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 10/07/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - N. 2717
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 010948/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV FL N. IL 21/03/1936
avverso ORDINANZA del 18/12/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Carmine Di Zenzo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al punto 12 delle prescrizioni;
1. Con ordinanza del 18 dicembre 2001 il tribunale di sorveglianza di Venezia concedeva a AV AV la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. d), legge 26 luglio 1975, n. 354, imponendo, tra le altre prescrizioni, quella di "risarcire il danno, corrispondendo alla parte civile le somme indicate in sentenza, sia a titolo di provvisionale sia a titolo di rifusione delle spese processuali, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza".
2. Ricorre per cassazione lo AV, per mezzo del difensore, assumendo che la detenzione domiciliare a lui concessa risponde essenzialmente a finalità assistenziali per cui il giudice deve soltanto valutare la esistenza delle condizioni previste dalla legge (età e inabilità), rispetto alle quali non rileva il reato commesso e la condotta processuale od extraprocessuale tenuta dal reo".
3. Il ricorso è fondato con le seguenti precisazioni. Va rilevato, infatti, che se è vero che la detenzione domiciliare in esame anche se concessa essenzialmente per motivi assistenziali ed umanitari, non è completamente svincolata dalla pericolosità sociale del condannato, che il giudice deve sempre valutare contemperando il diritto alla salute con l'interesse generale alla prevenzione dei reati, tanto è vero che i comma 4 e 4-bis dell'art. 47-ter, con disposizioni di carattere generale, prevedono la imposizione di prescrizioni e possibilità di verifica e controllo della loro osservanza anche mediante mezzi elettronici. Ciò posto, deve escludersi, tuttavia, che le prescrizioni possano consistere anche nell'imporre il risarcimento del danno a favore della parte civile.
Tale misura, infatti, non può essere disposta neanche ai fini della ammissione alla più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per la quale il legislatore si limita a prevedere un generico adoperarsi, "in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato", con esclusione, quindi, di un preciso obbligo di risarcimento, che, pur essendo sintomatico dell'adesione al percorso rieducativo in atto, può non essere effettuabile per le condizioni economiche del condannato, o per altri motivi ugualmente non valutabili negativamente (cfr. tra le altre, cass. 15 dicembre 2000, n. 6725, RV. 218163). A maggior ragione, quindi, tale prescrizione non poteva essere imposta nel caso di specie, in cui i progressi effettuati nel percorso riabilitativo sono presi in esame soltanto ai fini di valutare se la detenzione extracarceraria per i motivi assistenziali previsti dalla legge sia compatibile con la pericolosità sociale dell'interessato ed in cui la misura, che non si propone alcun particolare scopo rieducativo, deve essere revocata, quando sono venute meno le ragioni di salute per le quali è stata concessa (art. 47-ter, comma 7, L.P.).
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al punto n. 12 delle prescrizioni con il quale è stato imposto l'obbligo della corresponsione della provvisionale e delle spese indicate nella sentenza di condanna.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al punto 12 delle prescrizioni (risarcimento del danno) che elimina. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2002