Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7571 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Og tto 7 SEZIONE LAVORÓ Lavoro 5 Composta dagli Ill.mi Şigg.r. 7 residente e Relatore Dott. GU VIDIRI R.G.N. 11652/00 ..17362 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Cron. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere- Ud. 03/04/01 - Consigliere-Dott. Giovanni MAMMONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copieÔLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. £4 GIÙ, 2001 BANCA ROMA SPA, in persona del legale rappresentant IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO VITALI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AN IT, 'elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende NELLO MARIO VENANZI, giusta 2001 unitamente all'avvocato 1588 delega in atti;
-1- controricorrente avvers0 la sentenza n. 5849/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/06/99 R.G.N. 1188/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato VITALI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO In data 15 dicembre 1998 la s.p.a. Banca di Roma proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Milano che, in accoglimento della domanda di RI EL funzionario della Banca con specifica esperienza di stimatore annullava il licenziamento- per giusta causa a quest'ultimo intimato il 18 aprile 1997, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Dopo la costituzione del convenuto, il Tribunale di Milano con sentenza del 16 giugno 1999 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle LO Kole spese del giudizio. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale, in ordine all'inammissibilità della prova per testi ritenuta dal primo giudice e contestata dalla Banca di Roma, osservava che tale prova riguardava gli episodi di cui alla lettera di contestazione del 14 marzo 1997. Le deduzioni istruttorie mancavano però dell'epoca di riferimento delle rettifiche di stima, dato questo che si rilevava decisivo per l'ingresso della prova perchè gli errori di stima rilevanti ai fini della causa potevano essere provati solo nella coincidenza dell'epoca di riferimento. Nè valeva lamentare, come aveva fatto la Banca, il mancato uso 1 da parte del primo giudice dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. atteso che l'esercizio dei poteri discrezionali ufficiosi previsti dall'art. 421 c.p.c. presuppone in ogni caso l'esistenza dei fatti allegati, dovendo entro questi limiti spiegarsi. Sulla censura relativa alla mancata ammissione di consulenza, sollevata anche essa dalla Banca, il evidenziava che la stessa avrebbe Tribunale necessitato dell'acquisizione al processo di tutte le polizze di cui alla contestazione, perchè altrimenti l'incombenza istruttoria avrebbe comportato una inammissibile ricerca da parte del consulente su GU VI documenti collocati al di fuori del processo. Nè d'altra parte era possibile chiedere l'esibizione delle polizze a quella stessa parte che le deteneva ed aveva il potere di produrre e che non le aveva prodotto neanche in appello. Tutto, pertanto, si riduceva alle stime inerenti agli tappeti che il Pretore aveva preso in otto considerazione, rigettando la domanda con argomenti che non erano più stati messi in discussione nell'atto di gravame. In relazione alla critica mossa all'EL in relazione ai beni di avorio privi di certificati cites, essa riguardava le sole stime anteriori al 2 febbraio 1996 e consistevano unicamente nell'addebitare al dipendente, responsabile del nucleo beni preziosi e non preziosi della Banca, di non conoscere la normativa di legge richiedente la detta certificazione per cui rimaneva irrilevante la mancata esistenza di una circolare della Banca in argomento. Andava sul punto messo in rilievo che l'EL era divenuto responsabile del settore beni non preziosi solo nel giugno 1995 (ed anche di quelli preziosi dopo il febbraio 1996) e che non si conoscevano quali erano state le operazioni di pegno GU Kolue del periodo giugno 1995-gennaio 1996 compiute irregolarmente, il che impediva un compiuto esame della gravità della condotta tenuta dal funzionario e della relativa idoneità a fungere da giusta causa di recesso. Del resto non era priva di significato la circostanza che nel 1994 era stata eseguita una ispezione a seguito della quale non erano stati mossi al responsabile del tempo rilievi al riguardo. Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca, il Tribunale ne stabiliva l'infondatezza dopo avere premesso che detta domanda strutturata, nella sua seconda articolazione come azione di accertamento di responsabilità ex art. 12 e 15 1. quantificazione 745 del 1938 (con riserva di 3 dell'esatto credito della banca) non poteva trovare ingresso perchè del tutto nuova, in quanto si versava in materia di garanzia obiettiva nell'aggiudicazione dei beni invenduti dopo due tentativi al perito estimatore per l'importo del prestito (oltre interessi ed accessori) e, quindi, si versava al di fuori della tutela risarcitoria. primaCon riferimento invece all'originaria articolazione della domanda riconvenzionale, che aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità di EL ai sensi dell'art. 2104 C.C., la Banca avrebbe dovuto dare la prova della negligenza del Ganto IOGirls proprio dipendente, che invece non era stata fornita in alcun modo. Inoltre circa i tappeti indicati nelle polizze 100000529269 e 100000744773 il prestito erogato era stato più che coperto dal ricavo della vendita, mentre per le altre aste rimaste senza esito esse erano state bandite per pegni che, per legge devono avere una durata compresa tra i tre mesi ed un dopo due anni e mezzo, in tal modo incidendosi anno - sull'attendibilità del criterio di stima. Avverso tale sentenza la s.p.a Banca di Roma propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resiste con controricorso RI EL. La Banca ha depositato memoria difensiva ex art. 378 4 c.p.c. Nell'udienza del 3 aprile 2001 il difensore del resistente ha presentato, alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c., alla Corte brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Banca di Roma deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata ammissione delle GU Velen. prove testimoniali richieste. L'assunto del Tribunale secondo cui la prova testimoniale non poteva essere ammessa perchè in relazione alla lettera di contestazione mancava di un dato fondamentale cioè dell'epoca di riferimento delle rettifiche di stima non può essere condiviso. Ed invero la - ritenuta necessità, ai fini di causa, di una concomitanza temporale tra stima e relativa rettifica sarebbe stata logicamente corretta ove fosse stata • riferita ad operazioni riguardanti bent deperibili, beni cioè che per loro natura si deprezzano in ragione si del mero incedere del tempo. Nel caso di specie trattava di operazioni bancarie aventi ad oggetto, il cui valore non nello specifico, beni(tappeti) 5 diminuisce nel corso del tempo anzi può subire incrementi legati all'evoluzione del relativo caratteristica del mercato. Del resto costituisce credito su pegno, assolutamente imprescindibile in virtù del disposto dell'art. 43 del r.d. n. 1279/1939, che detto credito non possa essere concesso con "commestibili". riferimento a beni "corruttibili" e Per la funzione di garanzia che l'oggetto del pegno deve rivestire nell'interesse della Banca il bene stesso deve essere dotato di valore estrinseco che si GU LU. mantenga costante per tutto l'arco temporale di durata risultando in caso diverso ladell'operazione, funzione di garanzia del tutto vanificata. Un siffatto sistema è anche posto a tutela del perito stimatore essendo lo stesso tenuto a garantire l'integrale recupero del credito, compresi interessi ed accessori, qualora l'oggetto dato in pegno - una volta messo all'asta non venga venduto o non ottenga offerte sufficientemente alte da consentire il rimborso di quanto dovuto alla banca(art. 15 1. 745/38). Tutto ciò rende ragione del perchè la stima vada in ogni caso effettuata con criteri prudenziali per cui il criterio del valore "commerciale" richiamato dall'art. 39, 2 comma, r.d. n. 1279 del 1939 deve in ogni caso essere inteso come valore di mercato del bene su 6 piazza al momento della stima, tenuto conto anche delle normali oscillazioni dei prezzi sui mercati, nonchè delle prospettive di vendita del bene all'asta. Per concludere, il sensibilissimo divario, in media il 50%, fra le stime effettuate dall'EL e quelle successivamente effettuate dalla Banca, per riguardare beni durevoli, costituiva di per sè un dato rilevante a prescindere dalla individuazione delle epoche di riferimento delle contrapposte stime e come tale doveva costituire un punto di partenza per la tesa a verificare, attraverso relativa indagine GU CK opportuna consulenza tecnica, se le rettifiche operate dalla banca erano corrette e se nel mercato dei tappeti si erano verificate anomale fluttuazioni dei prezzi. Non poteva al riguardo trascurarsi come - che lainvece aveva fatto il Tribunale - documentazione in atti relativa ad otto aste riguardanti gli oggetti delle polizze in contestazione aveva provato come il ricavato di dette aste fosse largamente inferiore rispetto ai valori stimati dall'EL e significativamente vicino alle stime rettificate dalla Banca. Con il secondo motivo del ricorso la Banca deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 61, 194 c.p.c. nonchè insufficiente e contraddittoria 7 motivazione in relazione al mancato espletamento della consulenza tecnica richiesta dalle parti. In particolare sostiene la ricorrente che il Tribunale ha errato nel non ammettere la consulenza d'ufficio, richiesta da ambedue le parti, e nel ritenere che per l'accoglimento della richiesta della stessa fosse necessario il deposito delle polizze dovendo la consulenza espletarsi in relazione ai tappeti e non alle polizze. Nella controversia non era stata mai sollevata alcuna contestazione relativamente quilo VO all'esistenza o al contenuto dei rapporti sottostanti alle stime effettuate, e nemmeno alla misura delle stime stesse, tutte indicate nella lettera di in discussionecontestazione e mai messe dall'EL. Dagli atti depositati emergeva, poi, l'adozione di un sistema di difesa che dava per pacifica l'effettuazione e la quantificazione delle stime sulle polizze, come indicate nella lettera di contestazione. Nè per altro verso poteva condividersi l'assunto del Tribunale di Milano in relazione al fatto che il consulente deve esaminare solo materiale "collocato" all'interno del processo, in quanto tale prova classificabile tra quelle costituende può andare ben oltre il semplice esame dei documenti prodotti in causa e può includere tutte le indagini che al 8 consulente sono commesse dal giudice(art. 62 c.p.c.). Il Tribunale aveva, dunque, per un verso respinto l'istanza di ammissione di consulenza tecnica e per altro verso aveva ritenuto non accertati proprio quei fatti (erroneità delle stime) che solo la consulenza tecnica avrebbe potuto accertare. Aveva così trascurato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui vi sono situazioni nelle quali, rispetto agli elementi di fatto che concorrono a costituire la ragione della domanda, il momento logico dell'acquisizione dei dati quida holen storici al processo si presenta compenetrato con quello valutativo nel senso che i dati storici non possono essere rilevati in modo significativo se non con l'ausilio di particolari competenze tecniche;
in questi casi la necessità per il giudice di farsi : assistere dal consulente si estende alla verifica dei fatti di causa e la parte cui spetta l'onere di provare ben può domandare al giudice di nominare consulenti tecnici.Il giudice da parte sua deve fornire una motivazione adeguata sul piano logico e giuridico circa il perchè ritenga non necessario avvalersi del potere che la legge gli ha attribuito. Ribadiva ancora il Tribunale che la prova sulla erroneità delle stime effettuate dall'EL non poteva essere fornita se non attraverso una perizia 9 giudiziale, che esaminato il materiale in questione operasse una valutazione di congruità delle opposte stime anche in relazione alla luce delle specificità del mercato di riferimento e affermava, ancora una volta, che la richiesta di effettuazione della consulenza era stata avanzata in giudizio in modo congiunto dalle parti ad ulteriore dimostrazione della indispensabilità della stessa. Il ricorso è fondato nei limiti che si vengono a precisare. E' giurisprudenza costante che la mancata ammissione LO IO di un mezzo processuale si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si riveli incompleto, incoerente ed illogico) ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa, controllo che peraltro deve essere compiuto sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative (cfr. in tali sensi ex plurimis: 10 Cass. 17 giugno 1995 n. 6863;Cass. 22 luglio 1992 n. 8831). Orbene, sulla base di tale principio deve ritenersi che nel caso di specie non risultano sorrette da un valido fondamento logico le argomentazioni con le quali il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova per testi sui capitoli ben articolati dalla Banca e in relazione ai diversi benidiretti a dimostrare - di cui alla lettera di contestazione dell'addebito- l'entità dello scarto tra le stime operate dall'EL e quelle operate in sede di rettifica. Genololda E' evidente che l'espletamento della richiesta prova testimoniale sull'effettuate rettifiche di stima e sull'ammontare del suddetto scarto era destinata ad assumere una influenza decisoria in una controversia, come quella in esame, nella quale si controverte sulla legittimità del licenziamento dell'EL e nella quale è quindi passaggio obbligato per la valutazione di detta legittimità un accertamento della condotta in concreto tenuta dal dipendente della Banca nel delicato compito di stima dei beni offerti in pegno. Nè la ragioni addotte dal giudice d'appello per rigettare la richiesta della prova per testi può essere condivisa. A tale riguardo non può considerarsi impeditiva della prova la mancataall'ingresso 11 indicazione, nella lettera di contestazione e nelle deduzioni istruttorie, della data in cui si è proceduto alle rettifiche di stima dei diversi oggetti dati in pegno. Ed invero, se si considera che si verteva in materia di beni (tappeti ed oggetti di avorio) il cui valore risulta in ragione della loro natura se non costante, oscillabile in limiti non accentuati;
se a ciò si aggiunge che l'addetto alla stima era tenuto ad attribuire ai beni in ragione - anche delle disposizioni bancarie una valutazione - prudenziale al fine di salvaguardare la posizione Quito Vialun della Banca di Roma;
e se,infine, si osserva che la tra la scarto denunziato dall'Istituto bancario stima iniziale e quella rettificata era di entità notevole, non può che conseguire che il rifiuto della richiesta di prova risulta privo di ogni logica giustificazione. L'accoglimento della censura riguardante il mancato accoglimento della prova per testi conduce del ricorrenteall'assorbimento delle doglianza relativa al giudizio dato dal Tribunale in ordine alle otto aste, di cui si assume che agli atti vi sia una documentazione completa. Ed invero, il giudizio sulla condotta dell'EL, in relazione a detti oggetti per i quali a parere della Banca non sono stati 12 rispettati i prescritti criteri prudenziali non può prescindere da una valutazione globale del comportamento dello stesso EL, possibile solo all'esito di una istruttoria più esauriente di quella che ha sorretto la sentenza impugnata. L'accoglimento del ricorso nei limiti innanzi precisati porta anche all'assorbimento del secondo motivo di ricorso, spettando al giudice di rinvio all'esito delle istruttoria da svolgere, stabilire l'opportunità di ricorrere ad una consulenza d'ufficio (al fine di accertare il valore dei beni di cui alla GUlla lettera di addebito e per i quali vi è contestazione della stima effettuata dall'EL), nel rispetto però del principio già statuito da questa Corte, secondo cui il provvedimento che disponga o meno la incensurabile in sede di consulenza tecnica, legittimità per rientrare nel potere discrezionale del giudice del merito, va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la consulenza può profilarsi in ragione della necessità di specifiche conoscenze scientifiche e tecniche che la soluzione della controversia richiede come lo strumento più 13 funzionale ed efficiente di indagine, con la conseguenza che, ove egli abbia ritenuto di non avvalersi di tale strumento, deve fornire adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere per converso disattendere l'istanza di ammissione della consulenza medesima "sic et sempliciter", ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, verosilmente, accertato(cfr. in tali termini GU VO Cass. 23 novembre 2000 n. 15136 cui adde, tra le altre, Cass. 20 novembre 2000 n. 14979). Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari nuovi accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Milano, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia in attuazione di quanto innanzi enunciato. Al giudice di rinvio va rimessa altresì la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, 14 cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 3 aprile 2001. Guisto Victure IL PRESIDENTE ESTENSORE Dhillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A I S D S , 3 A oggi, -4 GIU. 2001 0 O 3 T 1 L , 5 L . A . T O S E B R N P IL CANCELLIERE I A S ' Pulle D 3 I L 7 L N A - E T G 8 D S - O 1 I O 1 A S P D N M E E I E S , G A I O G D R A E T E L S O T I T G N T A E E I L S R R I L E E D D O 15