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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18837 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18837 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di MO EO con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 9 luglio 2018 al 7 ottobre 2022 in stato di custodia cautelare in carcere) in un procedimento penale, nel quale gli erano stati il reato di cui agli artt.99, 61 bis, 416 bis 1 cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 37) e il reato di cui agli artt. 99, 61 bis, 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 (capo 38). 1.1.In data 9 luglio 2028 EO era stato sottoposto a fermo da parte del Pubblico Ministero e, in esito alla convalida, il Gip aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere e aveva dichiarato, altresì, la propria incompetenza. In data 9 luglio 2028 il Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva rinnovato la misura cautelare che era stata confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 27 agosto 2018. Con sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria del 26 ottobre 2020, EO era stato condannato in ordine a tutti i reati su indicati. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza divenuta definitiva il 21 febbraio 2023, l’aveva invece assolto da tutte le imputazioni con la formula “il fatto non sussiste”. 1.2. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta di EO, consistita nell’avere egli presenziato ad alcuni incontri fra RA NI e RA RI, da un lato, e EP RA, dall’altro, presso l’abitazione dei primi (tutti condannati in ordine al reato associativo), nel corso dei quali erano stati discussi temi inerenti al traffico di droga. 2. EO, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della condizione ostativa. Sotto un primo profilo, il difensore lamenta che la Corte della riparazione abbia ravvisato la colpa grave in condotte che la Corte del merito non aveva considerato come accertate. In particolare la Corte di Appello nella sentenza assolutoria, quanto al reato associativo, aveva dato atto che EO era stato più volte ripreso a casa di RI RA cl. 82, senza che tuttavia fosse stato possibile stabilire la sua partecipazione anche alle conversazioni che in tali occasioni si erano tenute, né accertare un suo fattivo contributo agli affari 3 dell’organizzazione; quanto al reato scopo, aveva rilevato che EO aveva accompagnato il 29 gennaio 2018 EP RA con il suo furgone a casa di RI RA, senza che vi fosse prova che in tale occasione egli avesse preso parte attiva al colloquio in cui si era discusso della importazione della droga e dell’acquisto di criptofonini, non essendo stato possibile identificare nel ricorrente colui che aveva interloquito con i due associati. Ciò nonostante, i giudici della riparazione avevano qualificato come gravemente colposa la connivenza di EO, consistita nell’essere stato a conoscenza dell’attività criminosa svolta dalla famiglia RA e nell’aver “presenziato” ai colloqui in cui venivano pianificate attività illecite. Il dato valorizzato dalla Corte della riparazione, ovvero la presenza di EO nel momento in cui si tenevano i colloqui inerenti le attività illecite, - prosegue il difensore- non era stato in realtà accertato, in quanto le indagini avevano solo documentato che EO in tale frangente si era ritrovato all’interno dell’appartamento monitorato. In ogni caso, dalla mera presenza ai colloqui la Corte non avrebbe dovuto trarre conseguenze negative per il ricorrente. Sotto un secondo profilo, il difensore lamenta che la Corte della riparazione non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia: in tale sede EO aveva spiegato che egli lavorava insieme a EP RA, di cui era anche cugino, e che si era trovato a casa di RI RA in quanto doveva effettuare delle verifiche su “dei distributori di caffè” che egli aveva fornito. In ogni caso - prosegue il difensore- la Corte non avrebbe spiegato perché la connivenza ostativa al riconoscimento della riparazione avrebbe dovuto essere considerata come colpa grave e non già lieve. EO non si era trovato nella possibilità di impedire il verificarsi di gravi danni a persone o cose, né aveva ricoperto alcuna posizione di garanzia, né aveva oggettivamente rafforzato la volontà criminosa del soggetto agente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Assunta Cocomello, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Avvocatura dello Stato, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato. 2. La Corte della riparazione ha preso le mosse dalla ordinanza di custodia cautelare rilevando che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti: dagli accertati rapporti intrattenuti da EO con RI RA quale cofinanziatore dell'importazione di un'ingente quantitativo di sostanza stupefacente;
dall' avere svolto EO il ruolo di raccordo fra le famiglie RA e OL, in quanto genero di SC OL;
dalla discussione fra RA e RA, cui pure EO avrebbe partecipato, in merito ad alcuni telefoni criptati commissionati ad altro soggetto;
dalla consegna, videoripresa dalla polizia giudiziaria, di un pacco da parte di EO al RA in data 29 gennaio 2018. Indi la Corte ha rilevato che di tutti tali elementi la sentenza assolutoria aveva ritenuto non accertato solo quello relativo al coinvolgimento di EO nella conversazione fra RA e RA: a fronte del dato non contestato ed ammesso dallo stesso ricorrente per cui egli in tale occasione aveva accompagnato RA ed era stato presente all’interno dell’abitazione di RA, non era, tuttavia, emerso con certezza che il soggetto che aveva interloquito con i due trafficanti condannati in ordine al reato associativo, nel momento in ci erano stati affrontati i temi inerenti al traffico droga, fosse proprio EO, in quanto la perizia fonica aveva concluso nel senso che la qualità dell’audio non consentiva di operare un raffronto fra la voce registrata e quella del ricorrente. Sulla base di tali dati i giudici della riparazione, dunque, hanno qualificato la presenza ai colloqui, indipendentemente dalla partecipazione attiva agli stessi, come condotta gravemente colposa. 3. Il percorso argomentativo adottato, pur con le precisazioni che si diranno, non si presta a censure. 3.1. La doglianza del ricorrente, secondo cui la Corte avrebbe valorizzato circostanze non provate nel giudizio di cognizione, è destituita di fondamento. Vero è che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della 5 sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350). Nel caso in esame i giudici, contrariamente a quanto osservato nel ricorso, hanno richiamato elementi di fatto che la sentenza assolutoria aveva ritenuto provati: la Corte ha rilevato essere stato accertato che EO in più occasioni si era recato a casa dei RA e che in una di tali occasioni aveva ivi accompagnato RA, rimanendo all’interno della abitazione nel momento in cui era stato registrato un dialogo fra RI RA e NI RA in cui erano stati trattati temi inerenti il traffico di stupefacenti. 3.2. Il ricorrente, inoltre, sottolinea come, essendo stato provato che EO fosse nell’abitazione, ma non anche che avesse presenziato al dialogo, la qualificazione da parte della Corte della sua condotta come connivenza rilevante sul piano della colpa sarebbe erronea, in quanto non vi erano elementi per ritenere che egli avesse assistito alla commissione di un reato e, in ogni caso, non poteva dirsi che egli fosse in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia e che avesse oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente. In proposito si osserva che la Corte della riparazione, nell’ indicare i fatti accertati nel processo di cognizione, ha sì qualificato la condotta ostativa come connivenza colposa, ma ha, nella sostanza, descritto tale condotta come reiterata frequentazioni da parte di EO dei coimputati, poi condannati, in un contesto di illiceità di cui egli era consapevole. Sotto tale ultimo profilo è lo 6 stesso ricorrente a riportare nel ricorso il passaggio della sentenza assolutoria in cui la Corte del merito aveva dato atto, a proposito del dialogo inerente gli stupefacenti intercettato mentre egli si era trovato a casa dei RA, che EO, per sua stessa ammissione, “ad un certo punto aveva fatto ingresso nella stanza chiedendo al RA notizie sull’esito di una udienza davanti al Tribunale della Libertà cui si ricollegava l’affermazione del Ciurlo: quando scadono… martedi? “ (pag. 5 del ricorso). Lo stesso ricorrente, dunque, aveva affermato, nel corso del processo, di essere stato a conoscenza del coinvolgimento di RA in attività illecite per le quali erano state sottoposte a misura cautelare. Alla stregua di tale impostazione va ribadita l'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non siano giustificate da rapporti di parentela e siano poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Rv. 258486 - 01; Sez.4, 14/01/2014 n.1235, Rv.256610; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Rv. 262436; Sez.3, 24/09/2014 n.39199, Rv.260397). Più specificamente, con riferimento ai contesti associativi, questa Corte ha precisato che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, Rv. 287302 – 01) La Corte, dunque, in piena coerenza con tali principi e in maniera non illogica, ha valorizzato, ai fini della colpa grave, i plurimi contatti mantenuti da EO con i coimputati condannati, nella consapevolezza del loro coinvolgimento in fattispecie di reato, e la incidenza causale di tali frequentazioni sulla adozione del provvedimento cautelare. In tale prospettiva la circostanza per cui non era stata provata la presenza di EO nel preciso momento in cui i RA e RA avevano trattato dei traffici diventa irrilevante, posto che quel che conta, ai fini della colpa ostativa, sono, più in generale, le pacifiche frequentazioni di EO con i coimputati. Il ricorrente, nel contestare la motivazione in ordine alla sussistenza della condizione ostativa, incentra l’attenzione solo sulla configurabilità di una connivenza colposa, senza confrontarsi con il tenore complessivo della motivazione. 3.3. Inammissibile è la censura in merito alla valutazione della Corte del carattere gravemente colposo della condotta. Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, 7 trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria attraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). La motivazione che il giudice della riparazione è tenuto a fornire se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458). Ciò premesso, all’argomentazione della Corte che ha valutato come gravemente colposa la condotta su indicata, il ricorrente ha opposto una censura meramente avversativa, senza contrappore a tale valutazione essa alcuna ragione di fatto o di diritto, tale da incrinarne la tenuta. 3.4. Infine infondato è il motivo nella parte in cui lamenta che la Corte della riparazione non abbia considerato le spiegazioni fornite dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. Nell’ordinanza, impugnata, infatti, i giudici hanno considerato come ostativa la condotta extraprocessuale del richiedente, consistita nell’avere egli contribuito, presenziando ad incontri fra i coimputati condannati nella consapevolezza della loro caratura criminale, a creare l’apparenza della sua intraneità ai traffici contestatigli, senza che, in tale prospettiva, possano assumere rilievo le ragioni dallo stesso addotte a sua discolpa, peraltro sfornite di riscontri. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al ministero resistente. Deciso il 9 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RI VA ER
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Assunta Cocomello con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18837 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di MO EO con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 9 luglio 2018 al 7 ottobre 2022 in stato di custodia cautelare in carcere) in un procedimento penale, nel quale gli erano stati il reato di cui agli artt.99, 61 bis, 416 bis 1 cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 37) e il reato di cui agli artt. 99, 61 bis, 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 (capo 38). 1.1.In data 9 luglio 2028 EO era stato sottoposto a fermo da parte del Pubblico Ministero e, in esito alla convalida, il Gip aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere e aveva dichiarato, altresì, la propria incompetenza. In data 9 luglio 2028 il Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva rinnovato la misura cautelare che era stata confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza del 27 agosto 2018. Con sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria del 26 ottobre 2020, EO era stato condannato in ordine a tutti i reati su indicati. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza divenuta definitiva il 21 febbraio 2023, l’aveva invece assolto da tutte le imputazioni con la formula “il fatto non sussiste”. 1.2. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta di EO, consistita nell’avere egli presenziato ad alcuni incontri fra RA NI e RA RI, da un lato, e EP RA, dall’altro, presso l’abitazione dei primi (tutti condannati in ordine al reato associativo), nel corso dei quali erano stati discussi temi inerenti al traffico di droga. 2. EO, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della condizione ostativa. Sotto un primo profilo, il difensore lamenta che la Corte della riparazione abbia ravvisato la colpa grave in condotte che la Corte del merito non aveva considerato come accertate. In particolare la Corte di Appello nella sentenza assolutoria, quanto al reato associativo, aveva dato atto che EO era stato più volte ripreso a casa di RI RA cl. 82, senza che tuttavia fosse stato possibile stabilire la sua partecipazione anche alle conversazioni che in tali occasioni si erano tenute, né accertare un suo fattivo contributo agli affari 3 dell’organizzazione; quanto al reato scopo, aveva rilevato che EO aveva accompagnato il 29 gennaio 2018 EP RA con il suo furgone a casa di RI RA, senza che vi fosse prova che in tale occasione egli avesse preso parte attiva al colloquio in cui si era discusso della importazione della droga e dell’acquisto di criptofonini, non essendo stato possibile identificare nel ricorrente colui che aveva interloquito con i due associati. Ciò nonostante, i giudici della riparazione avevano qualificato come gravemente colposa la connivenza di EO, consistita nell’essere stato a conoscenza dell’attività criminosa svolta dalla famiglia RA e nell’aver “presenziato” ai colloqui in cui venivano pianificate attività illecite. Il dato valorizzato dalla Corte della riparazione, ovvero la presenza di EO nel momento in cui si tenevano i colloqui inerenti le attività illecite, - prosegue il difensore- non era stato in realtà accertato, in quanto le indagini avevano solo documentato che EO in tale frangente si era ritrovato all’interno dell’appartamento monitorato. In ogni caso, dalla mera presenza ai colloqui la Corte non avrebbe dovuto trarre conseguenze negative per il ricorrente. Sotto un secondo profilo, il difensore lamenta che la Corte della riparazione non avrebbe tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia: in tale sede EO aveva spiegato che egli lavorava insieme a EP RA, di cui era anche cugino, e che si era trovato a casa di RI RA in quanto doveva effettuare delle verifiche su “dei distributori di caffè” che egli aveva fornito. In ogni caso - prosegue il difensore- la Corte non avrebbe spiegato perché la connivenza ostativa al riconoscimento della riparazione avrebbe dovuto essere considerata come colpa grave e non già lieve. EO non si era trovato nella possibilità di impedire il verificarsi di gravi danni a persone o cose, né aveva ricoperto alcuna posizione di garanzia, né aveva oggettivamente rafforzato la volontà criminosa del soggetto agente. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Assunta Cocomello, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Avvocatura dello Stato, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato. 2. La Corte della riparazione ha preso le mosse dalla ordinanza di custodia cautelare rilevando che i gravi indizi di colpevolezza erano stati desunti: dagli accertati rapporti intrattenuti da EO con RI RA quale cofinanziatore dell'importazione di un'ingente quantitativo di sostanza stupefacente;
dall' avere svolto EO il ruolo di raccordo fra le famiglie RA e OL, in quanto genero di SC OL;
dalla discussione fra RA e RA, cui pure EO avrebbe partecipato, in merito ad alcuni telefoni criptati commissionati ad altro soggetto;
dalla consegna, videoripresa dalla polizia giudiziaria, di un pacco da parte di EO al RA in data 29 gennaio 2018. Indi la Corte ha rilevato che di tutti tali elementi la sentenza assolutoria aveva ritenuto non accertato solo quello relativo al coinvolgimento di EO nella conversazione fra RA e RA: a fronte del dato non contestato ed ammesso dallo stesso ricorrente per cui egli in tale occasione aveva accompagnato RA ed era stato presente all’interno dell’abitazione di RA, non era, tuttavia, emerso con certezza che il soggetto che aveva interloquito con i due trafficanti condannati in ordine al reato associativo, nel momento in ci erano stati affrontati i temi inerenti al traffico droga, fosse proprio EO, in quanto la perizia fonica aveva concluso nel senso che la qualità dell’audio non consentiva di operare un raffronto fra la voce registrata e quella del ricorrente. Sulla base di tali dati i giudici della riparazione, dunque, hanno qualificato la presenza ai colloqui, indipendentemente dalla partecipazione attiva agli stessi, come condotta gravemente colposa. 3. Il percorso argomentativo adottato, pur con le precisazioni che si diranno, non si presta a censure. 3.1. La doglianza del ricorrente, secondo cui la Corte avrebbe valorizzato circostanze non provate nel giudizio di cognizione, è destituita di fondamento. Vero è che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della 5 sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350). Nel caso in esame i giudici, contrariamente a quanto osservato nel ricorso, hanno richiamato elementi di fatto che la sentenza assolutoria aveva ritenuto provati: la Corte ha rilevato essere stato accertato che EO in più occasioni si era recato a casa dei RA e che in una di tali occasioni aveva ivi accompagnato RA, rimanendo all’interno della abitazione nel momento in cui era stato registrato un dialogo fra RI RA e NI RA in cui erano stati trattati temi inerenti il traffico di stupefacenti. 3.2. Il ricorrente, inoltre, sottolinea come, essendo stato provato che EO fosse nell’abitazione, ma non anche che avesse presenziato al dialogo, la qualificazione da parte della Corte della sua condotta come connivenza rilevante sul piano della colpa sarebbe erronea, in quanto non vi erano elementi per ritenere che egli avesse assistito alla commissione di un reato e, in ogni caso, non poteva dirsi che egli fosse in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia e che avesse oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente. In proposito si osserva che la Corte della riparazione, nell’ indicare i fatti accertati nel processo di cognizione, ha sì qualificato la condotta ostativa come connivenza colposa, ma ha, nella sostanza, descritto tale condotta come reiterata frequentazioni da parte di EO dei coimputati, poi condannati, in un contesto di illiceità di cui egli era consapevole. Sotto tale ultimo profilo è lo 6 stesso ricorrente a riportare nel ricorso il passaggio della sentenza assolutoria in cui la Corte del merito aveva dato atto, a proposito del dialogo inerente gli stupefacenti intercettato mentre egli si era trovato a casa dei RA, che EO, per sua stessa ammissione, “ad un certo punto aveva fatto ingresso nella stanza chiedendo al RA notizie sull’esito di una udienza davanti al Tribunale della Libertà cui si ricollegava l’affermazione del Ciurlo: quando scadono… martedi? “ (pag. 5 del ricorso). Lo stesso ricorrente, dunque, aveva affermato, nel corso del processo, di essere stato a conoscenza del coinvolgimento di RA in attività illecite per le quali erano state sottoposte a misura cautelare. Alla stregua di tale impostazione va ribadita l'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non siano giustificate da rapporti di parentela e siano poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Rv. 258486 - 01; Sez.4, 14/01/2014 n.1235, Rv.256610; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, Rv. 262436; Sez.3, 24/09/2014 n.39199, Rv.260397). Più specificamente, con riferimento ai contesti associativi, questa Corte ha precisato che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, Rv. 287302 – 01) La Corte, dunque, in piena coerenza con tali principi e in maniera non illogica, ha valorizzato, ai fini della colpa grave, i plurimi contatti mantenuti da EO con i coimputati condannati, nella consapevolezza del loro coinvolgimento in fattispecie di reato, e la incidenza causale di tali frequentazioni sulla adozione del provvedimento cautelare. In tale prospettiva la circostanza per cui non era stata provata la presenza di EO nel preciso momento in cui i RA e RA avevano trattato dei traffici diventa irrilevante, posto che quel che conta, ai fini della colpa ostativa, sono, più in generale, le pacifiche frequentazioni di EO con i coimputati. Il ricorrente, nel contestare la motivazione in ordine alla sussistenza della condizione ostativa, incentra l’attenzione solo sulla configurabilità di una connivenza colposa, senza confrontarsi con il tenore complessivo della motivazione. 3.3. Inammissibile è la censura in merito alla valutazione della Corte del carattere gravemente colposo della condotta. Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, 7 trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria attraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). La motivazione che il giudice della riparazione è tenuto a fornire se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458). Ciò premesso, all’argomentazione della Corte che ha valutato come gravemente colposa la condotta su indicata, il ricorrente ha opposto una censura meramente avversativa, senza contrappore a tale valutazione essa alcuna ragione di fatto o di diritto, tale da incrinarne la tenuta. 3.4. Infine infondato è il motivo nella parte in cui lamenta che la Corte della riparazione non abbia considerato le spiegazioni fornite dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. Nell’ordinanza, impugnata, infatti, i giudici hanno considerato come ostativa la condotta extraprocessuale del richiedente, consistita nell’avere egli contribuito, presenziando ad incontri fra i coimputati condannati nella consapevolezza della loro caratura criminale, a creare l’apparenza della sua intraneità ai traffici contestatigli, senza che, in tale prospettiva, possano assumere rilievo le ragioni dallo stesso addotte a sua discolpa, peraltro sfornite di riscontri. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al ministero resistente. Deciso il 9 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RI VA ER