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Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 11247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11247 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO nel procedimento a carico di: AT LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2025 del G.i.p. del TRIBUNALE di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria della Sostituta Procuratrice generale, MARIELLA DE MASELLIS, con cui si è chiesto l’annullamento senza rinvio della gravata sentenza, con trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Benevento, in persona di altro giudice, per un nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AO AR per il reato di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., attesa la mancanza della condizione di procedibilità. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento, affidando le proprie censure all’unico Penale Sent. Sez. 2 Num. 11247 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/02/2026 2 motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto necessario, ai fini della procedibilità, l’atto di querela, senza considerare il disposto dell’art. 635, sesto comma, cod. pen. Nel caso in esame, osserva il ricorrente, l’oggetto materiale del reato di danneggiamento è costituito da due contenitori in cemento per la raccolta di rifiuti, di proprietà del Comune di Bonea. Trattandosi di cose destinate a pubblica utilità, il delitto de quo doveva ritenersi procedibile d’ufficio, posto che la norma in tema di procedibilità a querela (art. 635, sesto comma, cod. pen., come modificato, da ultimo, dal d. lgs. del 19 marzo 2024, n. 31) richiama solo alcune delle categorie di beni previsti dall’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., tra cui non rientrano le cose “destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Invero, il sesto comma dell’art. 635, cod. pen., nella formulazione già vigente al tempo della commissione del fatto (20/08/2024), prevede, infatti, che «nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità» (comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Come condivisibilmente osservato dal ricorrente, ciò esclude dal regime di procedibilità a querela le cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, qual è certamente la res oggetto di danneggiamento, costituita da contenitori in cemento per la raccolta di rifiuti ubicati su suolo pubblico (cfr. Sez. 5, n. 13292 del 17/12/2024, dep. 2025, Benincaso, Rv. 287861 – 01, secondo cui integra il delitto di furto aggravato dalla destinazione della "res" a pubblico servizio la sottrazione di contenitori di oli esausti, anche se di proprietà di soggetti privati che operino in regime di appalto o di concessione, in quanto la raccolta degli stessi attiene a un pubblico servizio che, correlato alla gestione dei rifiuti, persegue finalità di tutela della salute umana e dell'ambiente); la norma in tema di procedibilità a querela richiama solo alcune delle categorie di beni previste dall’art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., tra cui non rientra quelle delle cose “… destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”. 3 Nella fattispecie è risultato pacifico che, dalla denuncia presentata dal Sindaco p.t. Giampietro Roviezzo il 21/08/2024 e dalle successive sommarie informazioni testimoniali rese dallo stesso in data 12/03/2025, il bene oggetto materiale del reato è cosa destinata a pubblica utilità assolvendo alla funzione di tenere pulito un luogo pubblico nell’interesse della collettività indifferenziata: da qui la procedibilità d’ufficio del reato in contestazione. 3. Fermo quanto precede e considerato che il pubblico ministero, a sèguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 284655 – 01) e che la sentenza impugnata, in ragione del reato contestato, è inappellabile dalla pubblica accusa, dispone l’annullamento senza rinvio la gravata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI UL EA LL
letta la requisitoria della Sostituta Procuratrice generale, MARIELLA DE MASELLIS, con cui si è chiesto l’annullamento senza rinvio della gravata sentenza, con trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Benevento, in persona di altro giudice, per un nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AO AR per il reato di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., in relazione all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., attesa la mancanza della condizione di procedibilità. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento, affidando le proprie censure all’unico Penale Sent. Sez. 2 Num. 11247 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/02/2026 2 motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto necessario, ai fini della procedibilità, l’atto di querela, senza considerare il disposto dell’art. 635, sesto comma, cod. pen. Nel caso in esame, osserva il ricorrente, l’oggetto materiale del reato di danneggiamento è costituito da due contenitori in cemento per la raccolta di rifiuti, di proprietà del Comune di Bonea. Trattandosi di cose destinate a pubblica utilità, il delitto de quo doveva ritenersi procedibile d’ufficio, posto che la norma in tema di procedibilità a querela (art. 635, sesto comma, cod. pen., come modificato, da ultimo, dal d. lgs. del 19 marzo 2024, n. 31) richiama solo alcune delle categorie di beni previsti dall’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., tra cui non rientrano le cose “destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Invero, il sesto comma dell’art. 635, cod. pen., nella formulazione già vigente al tempo della commissione del fatto (20/08/2024), prevede, infatti, che «nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità» (comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. b) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Come condivisibilmente osservato dal ricorrente, ciò esclude dal regime di procedibilità a querela le cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, qual è certamente la res oggetto di danneggiamento, costituita da contenitori in cemento per la raccolta di rifiuti ubicati su suolo pubblico (cfr. Sez. 5, n. 13292 del 17/12/2024, dep. 2025, Benincaso, Rv. 287861 – 01, secondo cui integra il delitto di furto aggravato dalla destinazione della "res" a pubblico servizio la sottrazione di contenitori di oli esausti, anche se di proprietà di soggetti privati che operino in regime di appalto o di concessione, in quanto la raccolta degli stessi attiene a un pubblico servizio che, correlato alla gestione dei rifiuti, persegue finalità di tutela della salute umana e dell'ambiente); la norma in tema di procedibilità a querela richiama solo alcune delle categorie di beni previste dall’art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen., tra cui non rientra quelle delle cose “… destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità”. 3 Nella fattispecie è risultato pacifico che, dalla denuncia presentata dal Sindaco p.t. Giampietro Roviezzo il 21/08/2024 e dalle successive sommarie informazioni testimoniali rese dallo stesso in data 12/03/2025, il bene oggetto materiale del reato è cosa destinata a pubblica utilità assolvendo alla funzione di tenere pulito un luogo pubblico nell’interesse della collettività indifferenziata: da qui la procedibilità d’ufficio del reato in contestazione. 3. Fermo quanto precede e considerato che il pubblico ministero, a sèguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 284655 – 01) e che la sentenza impugnata, in ragione del reato contestato, è inappellabile dalla pubblica accusa, dispone l’annullamento senza rinvio la gravata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NI UL EA LL