Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta la condotta del fallito che distragga dal proprio patrimonio i beni pervenutigli dopo la dichiarazione di fallimento e in pendenza della procedura fallimentare, in quanto essi - compresi quelli conseguiti illecitamente - appartengono "ipso iure" al fallimento, con il carico delle relative passività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 38950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38950 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1838
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 000906/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS CO, N. IL 27/11/1943;
avverso SENTENZA del 04/11/2005 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO Maurizio;
udito il P.G. nella persona del sost. proc. gen. Dott. D'ANGELO G., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. A. Foti, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
ON CC è imputato del delitto di cui alla L. Fall., art.216, comma 1, n. 1 e L. Fall., art. 216, comma 2 in relaz. Alla L.
Fall., art. 219, comma 2, n. 1 e L. Fall., art. 223, per avere distratto dal patrimonio aziendale del IN IE s.n.c. (dichiarata fallita con sentenza 11.4.1990), prima del fallimento, un automezzo Fiat Fiorino e mobili di ufficio e per avere occultato, dissimulato o distratto, dopo il fallimento, beni e somme di denaro in sua disponibilità.
Il Tribunale di Alessandria lo ha dichiarato colpevole del reato contestatogli con riferimento alla sola condotta tenuta prima del fallimento e lo ha assolto per insussistenza del fatto dalle residue imputazioni. Con riconoscimento della attenuante L. Fall., art. 219, comma 2, equivalente alla recidiva, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione e pene accessorie.
La Corte di appello di Torino, con sentenza 4.11.2005, in parziale riforma, ha esteso la dichiarazione di colpevolezza anche alla condotta postfallimentare, ha escluso l'attenuante e ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione della L. Fall., art. 216 e mancanza e/o illogicità di motivazione. Il thema decidendum eluso dal giudice di merito atteneva al problema della sorte dei beni acquisti dal fallito dopo il fallimento. Essi non sono attratti automaticamente nella massa fallimentare, occorrendo viceversa un'iniziativa del curatore fallimentare (cass civ. I sez. sent. 5738 del 10.6.98 + SU 12159 del 10.12.93). Si tratta di una facoltà del curatore e, solo dopo l'attivarsi di tale organo, i beni entrano effettivamente nell'attivo fallimentare. Dunque neanche la distrazione può ritenersi "automatica".
Errato è il richiamo alla L. Fall., art 46, cioè al decreto del giudice delegato per consentire la esclusione dal fallimento di quanto percepito dal fallito dopo la relativa declaratoria, nei limiti dell'importo necessario per il suo mantenimento, da cui discenderebbe l'ipotesi di occultamento di tali redditi (in mancanza del predetto decreto). In realtà, l'assunto poggia su di un equivoco, atteso che l'emissione del decreto consente semplicemente di escludere dalla massa fallimentare alcuni beni. Arbitrario è poi il criterio di individuazione della esistenza dell'elemento soggettivo sulla base delle simulate intestazioni di beni, non essendo stata raggiunta la prova di tale condotta e anzi essendo certo che altri rapporti (es. contratto di locazione) furono istaurati al nome di ON.
Quanto alla condotta prefallimentare, la sentenza merita parimenti annullamento, atteso il modesto valore dei beni in ipotesi sottratti e la generica motivazione esibita dalla Corte di appello, per la quale sarebbe abnorme che la remunerazione dell'amministratore possa essere stata effettuata grazie alla vendita di tali beni.
Il ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
In realtà la L. Fall., art. 42 prevede proprio la acquisizione automatica all'attivo fallimentare anche dei beni pervenuti al fallito dopo la dichiarazione di fallimento (ASN 199309378-RV 196003). Conseguentemente rientra, senza dubbio, nella previsione del reato di bancarotta fraudolenta il comportamento del fallito che distragga dal proprio patrimonio i beni pervenutigli dopo la dichiarazione di fallimento, come del resto, più volte stabilito dalla giurisprudenza di questa sezione (tra le altre: ASN 197903786-RV 141792, per la quale i beni pervenuti all'imprenditore fallito dopo la dichiarazione di fallimento e in pendenza della procedura - compresi quelli conseguiti illecitamente - appartengono ipso ture al fallimento, col carico delle relative passività, e pertanto la loro sottrazione alla massa fallimentare realizza l'ipotesi di distrazione prevista e punita dalla L. Fall., art 216, comma 2).
Non potrebbe, d'altronde, essere diversamente, atteso che il curatore, proprio perché, in ipotesi, detti beni sono stati acquisiti dopo la dichiarazione di fallimento ben potrebbe essere all'oscuro della acquisizione stessa (o, addirittura, della esistenza dei beni acquisiti) e ciò costituirebbe un intollerabile vulnus al principio in base al quale il fallito risponde dei debiti fallimentari con tutto il suo patrimonio, con esclusione dei beni di cui alla L. Fall., artt. 46 e 47. Per quanto attiene alla individuazione dell'atteggiamento doloso in capo al ON, poi, è da rilevare che i giudici di merito, correttamente, lo hanno desunto dalla condotta e dalle modalità della stessa. Il fatto che l'imputato avesse, a volte, intestato a proprio nome alcuni rapporti istaurati, appunto, dopo il fallimento, non può, di per sè, togliere - ovviamente - valore sintomatico a comportamenti di segno opposto, tenuti nello stesso periodo.
Con riferimento alla condotta prefallimentare, infine, è il caso di osservare che i giudici di merito mettono in evidenza che i beni in questione, certamente presenti nel patrimonio aziendale, non furono ritrovati dal curatore e che, al proposito, il fallito non fornì spiegazione alcuna. L'ipotesi che essi siano stati utilizzati per soddisfare un credito dell'amministratore - circostanza ritenuta, non infondatamente, inusuale da parte della Corte di appello - non trova riscontro, come sempre osservano i giudici del merito, neanche nelle scritturazioni contabili e resta dunque un mero argomento difensivo, formulato in via congetturale;
esso insomma non trova alcun riscontro nelle emergenze di causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006