CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2023, n. 40287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40287 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI ST nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40287 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, relativamente ad alcune sentenze emesse nei confronti di TE ME e, per l'effetto, ha così provveduto: - ha confermato la pena complessiva di anni quindici e mesi nove di reclusione, determinata dal Tribunale di Cremona con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen del 21/01/2020, a mezzo della quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione, fra i reati di cui alle sentenze riportate nell'epigrafe del provvedimento stesso ed enumerate da 1) a 10) della parte motiva;
- ha riconosciuto il vincolo della continuazione, relativamente ai delitti di cui alle sentenze, sempre ivi richiamate in parte motiva, numero 11) - con aumento stabilito nella misura di mesi sei di reclusione - numero 12) - con aumento stabilito nella misura di mesi quattro di reclusione - numero 13) - con aumento stabilito nella misura di giorni dieci di reclusione - numero 14) - con aumento stabilito nella misura di mesi tre di reclusione, delitti tutti considerati in continuazione con i sopra detti episodi, già unificati ex art. 81 cod. pen., di cui alle sentenze richiamate dal numero 1) al numero 10) della parte motiva;
- ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al condannato nella misura di anni sedici, mesi dieci e giorni dieci di reclusione. 2. Ricorre per cassazione TE ME, a mezzo del difensore avv. HE Foti, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante l'inosservanza del limite stabilito dall'art. 81, comma 3, cod. pen. Il calcolo della pena effettuato dal Giudice dell'esecuzione, infatti, non rispetta il limite massimo di aumento operabile a titolo di continuazione, che è pari al triplo della sanzione inflitta per la più grave delle violazioni unificate. Dato che la pena stabilita per il reato più grave è stata fissata ad anni cinque e mesi tre di reclusione, il limite invalicabile da rispettare sarebbe stato pari ad anni quindici e mesi nove di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, vige in executivis il limite dettato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. (limite che coincide con la somma delle pene inflitte, mediante i provvedimenti unificati), ma non vige la soglia del triplo di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen.; trattasi, infatti, di norme che si relazionano fra loro secondo le regole del concorso apparente. 2
P.Q.M.
o E N Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena 0
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40287 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, relativamente ad alcune sentenze emesse nei confronti di TE ME e, per l'effetto, ha così provveduto: - ha confermato la pena complessiva di anni quindici e mesi nove di reclusione, determinata dal Tribunale di Cremona con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen del 21/01/2020, a mezzo della quale era stato riconosciuto il vincolo della continuazione, fra i reati di cui alle sentenze riportate nell'epigrafe del provvedimento stesso ed enumerate da 1) a 10) della parte motiva;
- ha riconosciuto il vincolo della continuazione, relativamente ai delitti di cui alle sentenze, sempre ivi richiamate in parte motiva, numero 11) - con aumento stabilito nella misura di mesi sei di reclusione - numero 12) - con aumento stabilito nella misura di mesi quattro di reclusione - numero 13) - con aumento stabilito nella misura di giorni dieci di reclusione - numero 14) - con aumento stabilito nella misura di mesi tre di reclusione, delitti tutti considerati in continuazione con i sopra detti episodi, già unificati ex art. 81 cod. pen., di cui alle sentenze richiamate dal numero 1) al numero 10) della parte motiva;
- ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al condannato nella misura di anni sedici, mesi dieci e giorni dieci di reclusione. 2. Ricorre per cassazione TE ME, a mezzo del difensore avv. HE Foti, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., stante l'inosservanza del limite stabilito dall'art. 81, comma 3, cod. pen. Il calcolo della pena effettuato dal Giudice dell'esecuzione, infatti, non rispetta il limite massimo di aumento operabile a titolo di continuazione, che è pari al triplo della sanzione inflitta per la più grave delle violazioni unificate. Dato che la pena stabilita per il reato più grave è stata fissata ad anni cinque e mesi tre di reclusione, il limite invalicabile da rispettare sarebbe stato pari ad anni quindici e mesi nove di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, vige in executivis il limite dettato dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. (limite che coincide con la somma delle pene inflitte, mediante i provvedimenti unificati), ma non vige la soglia del triplo di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen.; trattasi, infatti, di norme che si relazionano fra loro secondo le regole del concorso apparente. 2
P.Q.M.
o E N Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla pena 0