Sentenza 21 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Domanda di disoccupazione e giorni di lavoro effettivoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 23 maggio 2025
Si controverte sull'interpretazione del requisito delle trenta giornate “di lavoro effettivo”: il “lavoro effettivo” è sempre comprensivo di quelle pause periodiche della prestazione lavorativa. La Cassazione enuncia due importanti principi di diritto (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 21 maggio 2025, n. 13566). La domanda di disoccupazione NASPI Con sentenza del 9/7/2019 n. 588 la Corte d'appello di Firenze, accoglie il gravame proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Siena che aveva respinto nei confronti dell'INPS la concessione dell'indennità di disoccupazione NASPI. L'INPS non ha corrisposto la suddetta indennità perché non integrato il requisito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2025, n. 13566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13566 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
2025
757
AULA 'B'
Numero registro generale 3239/2020 Numero sezionale 757/2025
Numero di raccolta generale 13566/2025 Data pubblicazione 21/05/2025
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
R.G.N. 3239/2020
Cron.
Rep.
Ud. 11/02/2025 PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA ESPOSITO
- Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO
- Consigliere-
Dott. FRANCESCA SPENA
Dott. GABRIELLA MARCHESE
Dott. LUCA SOLAINI
- Consigliere -
- Consigliere -
-Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 3239-2020 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
contro
- ricorrente -
MI RO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO DINOI;
- controricorrente -
1
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
Numero sezionale 757/2025
avverso la sentenza n. 588/2019 della CORTE D'APPELLregistro generale 3239/2020 FIRENZE, depositata il 09/07/2019 R.G.N. 800/2018; Numero di raccolta generale 13566/2025 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza della pubblicazione 21/05/2025 11/02/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato DARIO MARINUZZI per delega verbale avvocato MAURO SFERRAZZA;
udito l'avvocato PAOLO BOER per delega verbale avvocato PIETRO DINOI.
R.G. 3239/20
SVOLGIMENTO DEL PROCESSo Con sentenza del giorno 9.7.2019 n. 588, la Corte d'appello di Firenze, accoglieva il gravame proposto da SI AL, avverso la sentenza del Tribunale di Siena che aveva respinto il ricorso di quest'ultimo nei confronti dell'Inps, volto a ottenere la concessione dell'indennità di disoccupazione Naspi, che l'Inps aveva respinto ritenendo non integrato il requisito richiesto dall'art. 3 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 22/15, ai fini del riconoscimento della provvidenza, consistente in trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione: nella specie, nel periodo precedente la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente vi era stata la reintegra nel posto di lavoro con ordinanza del 8.4.13 a seguito del licenziamento del 21.9.12 ed anche se la reintegra effettiva era stata rifiutata dal datore di lavoro, tuttavia erano stati regolarmente versate le retribuzioni e i contributi dovuti;
le parti sottoscrivevano successivamente un verbale di conciliazione, in base al quale il lavoratore rinunciava all'impugnazione del licenziamento e all'indennità risarcitoria e il datore di lavoro rinunciava a ripetere le somme versate a seguito della
2
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
Numero registro generale 3239/2020
Numero di raccolta generale 13566/2025
reintegrazione ordinata con l'ordinanza dell'8.4.13 e il rapporto Numero sezionale 757/2025 di lavoro cessava alla data del 3.2.17 con il pagamento del TFRta pubblicazione 21/05/2025 e di tutti i contributi dovuti. A seguito della richiesta della Naspi in data 7.2.17, l'Inps respingeva la richiesta, in data 27.4.17, per la mancanza del requisito dei trenta giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. La Corte d'appello, per quanto d'interesse, riformava la sentenza di primo grado, perché a seguito dell'ordinanza dell'8.4.13, l'ordine di reintegrazione era stato eseguito e il rapporto di lavoro era stato ripristinato pur senza ripresa dell'attività lavorativa, essendo state tuttavia versate le retribuzioni e pagati i contributi dovuti sino alla cessazione del rapporto di lavoro, il 3.2.17: quindi, il rapporto di lavoro era stato effettivo e il requisito previsto dall'art. 3 lett. c) del d.lgs. n. 22/15, poteva ritenersi soddisfatto, perché interpretando diversamente la disposizione si perverrebbe al risultato di privare il lavoratore del diritto alla prestazione a causa di un comportamento non imputabile a lui ma al datore di lavoro: si doveva, pertanto, applicare, nella specie, la regola della neutralizzazione dei periodi di astensione dal lavoro non imputabili al lavoratore ed il periodo di dodici mesi da prendere in considerazione doveva farsi risalire al momento dell'emissione dell'ordinanza di reintegra (8.4.13), in tal modo essendo senz'altro soddisfatto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro dato che il lavoratore aveva lavorato fino al licenziamento del 21.9.12. Avverso tale sentenza, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre SI AL ha resistito con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del
ricorso.
3
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
Numero sezionale 757/2025
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta gregistro generale 3239/2020 dall'adozione della presente decisione in camera di consiglia di raccolta generale 13566/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Data pubblicazione 21/05/2025
Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 3 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 22/15, in combinato con l'art. 12 disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto, al fine della corresponsione della Naspi, di dover applicare la regola della neutralizzazione dei periodi di astensione dal lavoro non imputabili al lavoratore. Il ricorso è infondato. L'odierno controricorrente ha rivendicato l'indennità di disoccupazione NASPI, regolata dal d.lgs. n. 22 del 2015, allegando la disoccupazione involontaria conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, per licenziamento intimato il 21.9.12. A seguito di diniego in sede amministrativa, per difetto del requisito delle «trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione», in sede giudiziaria, la Corte d'appello, riformando la decisione pronunciata dal Tribunale, ha ritenuto, invece, integrate le trenta giornate lavorative richieste dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015. Ad avviso della Corte del merito, al raggiungimento di tale requisito non ostava il fatto che il lavoratore, nell'arco temporale di riferimento, non avesse reso un'effettiva prestazione lavorativa. Ciò che rilevava era, infatti, la sussistenza del rapporto di lavoro, con diritto alla retribuzione e alla contribuzione. Sulle premesse giuridiche del ragionamento della Corte d'appello verte l'unico motivo di ricorso. Le censure dell'Inps sono da respingere.
4
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
L'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione applicable registro generale 3239/2020 l'indennità mensile merccolta generale 13566/2025
ratione temporis, riconosce
disoccupazione, Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)»>, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e presentino congiuntamente i seguenti requisiti: «a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione». Nell'odierno giudizio si controverte, nuovamente, sull'interpretazione del requisito delle trenta giornate <<di lavoro effettivo»>, tipizzato dalla lettera c). denominata <<Nuova prestazione Questa Corte, invero, si è già confrontata con la disposizione in oggetto e ha ritenuto, che «le trenta giornate di lavoro effettivo»>, nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, cui l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASPI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito» (Cass. nr. 22922 del 2024. Conforme, Cass. nr. 31402 del 2024). Il principio poggia sulla considerazione che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro. Durante la loro fruizione vi è piena vitalità -e quindi effettività- del rapporto stesso. Per la Corte, il lavoro effettivo»> è, dunque, sempre comprensivo di quelle "pause" periodiche della prestazione lavorativa che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche
Numero sezionale 757/2025
a pubblicazione 21/05/2025
5
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
del lavoratore,
Numero registro generale 3239/2020 sono equiparabili alla effettiva e concreta Numero sezionale 757/2025 Numero di raccolta generale 13566/2025 esecuzione delle mansioni. Data pubblicazione 21/05/2025 Le argomentazioni esposte, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, meritano, però, un ulteriore sviluppo nella presente sede, per la peculiarità del caso concreto. Nello specifico è accaduto che, nel periodo considerato dalla norma di legge (ovvero quello dei «dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione»), al lavoratore non è stato consentito l'accesso sul luogo di lavoro, ma è stato ugualmente retribuito. Ai fini di causa, rileva che -senza risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ha rinunciato all'obbligazione lavorativa, mantenendo fermo l'adempimento di quella retributiva e contributiva. Nella ricorrenza di una tale situazione, giudica il Collegio che il <<lavoro>> (recte: il rapporto di lavoro) debba considerarsi <<effettivo>> ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015. Ciò in quanto, l'art. 3 cit., pur nella sua peculiare formulazione terminologica, evoca un concetto giuridico di "effettività" non coincidente con il significato, strettamente naturalistico, di una attività materialmente in essere. La prestazione di lavoro è, infatti, effettiva non solo nel momento in cui è concretamente eseguita ma anche durante le sue pause fisiologiche e, a fortiori, quando è offerta ma, ingiustificatamente, rifiutata. In tutte queste ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione dell'obbligazione retributiva e di quella contributiva. Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato, nei diritti previdenziali, pur esercitando legittime prerogative, garantite da leggi o contratti collettivi, o, ancor di
6
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
Numero registro generale 3239/2020
più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del Numero sezionale 757/2025 datore di lavoro (basti pensare, a tale ultimo riguardo, ad una pubblicazione 21/05/2025
Numero di raccolta generale 13566/2025
ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, non ottemperato per esclusiva volontà della parte datoriale). Differente è, invece, la situazione in presenza di eventi che, per legge, determinano una cesura temporanea del rapporto di lavoro, con sospensione delle reciproche prestazioni delle parti. Sono i casi tipici della maternità, infortunio e malattia ma lo sono anche quelli, per esempio, di godimento del congedo genitoriale o di permessi dal lavoro per assistere a persone con handicap grave o, ancora, quelli in cui il lavoratore sia stato posto in cassa integrazione guadagni a zero ore. Si tratta di eventi questi che impediscono totalmente lo svolgimento dell'attività e che -diversamente dalle ipotesi prima valutate (ferie, riposi, festività, ecc.)- sospendono pure le reciproche obbligazioni delle parti. Casi tutti accumunati dal fatto che l'originario rapporto, per un certo periodo di tempo, entra in uno stato di quiescenza non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro. Durante il verificarsi di tali situazioni, il rapporto (recte: il lavoro) non è effettivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. C) d.lgs. n. 22/2015. E tuttavia, la sospensione del rapporto di lavoro -in luogo della sua estinzione per impossibilità della prestazione lavorativa- è l'effetto della protezione che l'Ordinamento riconosce, ex art. 38 Cost., ad obiettive situazioni impeditive dello svolgimento della prestazione lavorativa per cause non imputabili al lavoratore. In questa prospettiva, è evidente allora che anche i periodi di "inattività" del sinallagma contrattuale, per eventi tutelati dal Legislatore, non possano ricadere in danno del lavoratore, quanto al godimento della prestazione NASPI, e sono, perciò,
7
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
esclusi dal computo delle giornate utili di cui all'art. Ngmerregistro generale 3239/2020
commento.
Numero sezionale 757/2025 Numero di raccolta generale 13566/2025
In altre parole, logico corollario delle considerazioni esposte la pubblicazione 21/05/2025 che ove, nei <<dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione», si sia verificata una causa di sospensione del rapporto di lavoro, il relativo periodo non è preso in considerazione (ed è, dunque, neutralizzato) ai fini della verifica di sussistenza del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015, in applicazione di un principio generale, insito nel sistema previdenziale, volto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il requisito richiesto per il riconoscimento del diritto medesimo (nella specie, le trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione involontaria) sia carente per ragioni a lui non imputabili. Conclusivamente, possono enunciarsi i seguenti principi di
diritto:
*In tema di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale (cd. NASPI) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall'art. 1, comma 171, della I. 30 dicembre 2024, n. 207 (e applicabili agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025): - il requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" risulta integrato -oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito- da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione;
- ai fini del computo dei "dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione" si escludono (sono neutralizzati) i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni>>.
8
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
Numero registro generale 3239/2020
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la sentenza Numero sezionale 757/2025 impugnata che si sottrae, dunque, ai mossi rilievi.
Numero di raccolta generale 13566/2025 Data pubblicazione 21/05/2025
La novità di molti profili delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
P. Q. M.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11.2.25
Il Relatore
Dott. Luca Solaini
Il Presidente
Dott.ssa Lucia Esposito
9
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11c1a811d9c944 Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c0306a599caa