Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981, n. 75 (convertito in legge 14 maggio 1981, n. 219), e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, perché si verte in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi. (Principio di diritto espresso in relazione ad un giudizio promosso anteriormente al 30 giugno 1998, rispetto al quale la S.C. ha escluso che assuma rilievo la nuova disciplina in tema di riparto di giurisdizione dettata dall'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, tale norma avendo effetto a partire dal primo luglio 1998 "ex" art. 45, diciottesimo comma, dello stesso D.Lgs.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2001, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL IN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADA NEGRI 21 presso lo studio dell'avvocato FEDERICO DE VITO, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO BARRACANO, FRANCESCO PAOLO BONITO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AVELLA;
- intimato -
per regolamento di giurisdizione avverso il provvedimento definitivo del TRIBUNALE DI AVELLINO, depositato il 15/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Olimpia D'AMORE, per delega degli avvocati Alessandro BARRACANO e Francesco Paolo BONITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 10 giugno 1998 FI IE, premesso di essere proprietario di un immobile, adibito anche ad attività commerciale, danneggiato dal sisma del novembre 1980, conveniva davanti al Tribunale di Avellino il Comune di Avella, chiedendone la condanna al pagamento del contributo di ricostruzione previsto dalla legge 14 maggio 1981 n. 219. Il Comune convenuto, costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione, osservando che, al' sensi della legge citata, esso non era legittimato ad erogare il contributo per immobili adibiti ad attività commerciale, e chiedeva il rigetto della domanda attorea. Il giudice istruttore sollevava d'ufficio la questione di giurisdizione ed invitava le parti a precisare le conclusioni. Il IE ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune di Avella non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
Il ricorrente osserva che la presente controversia esula dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dall'art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.80 ("controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia"). Soggiunge che egli, con la richiesta del contributo indicato in narrativa, ha fatto valere un diritto soggettivo perfetto perché la sua erogazione è condizionata al mero accertamento circa la sussistenza dei requisiti rigidamente prefigurati dalla legge, onde l'attività dell'amministrazione è vincolata all'osservanza dei criteri legali, nell'interesse del richiedente, con esclusione di qualsiasi discrezionalità amministrativa.
Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Occorre premettere che, nella presente controversia, non assume rilievo l'art. 34 del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, perché la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dei giudizi indicati in detta norma ha avuto effetto a partire dal 1^ luglio 1998, mentre è rimasta ferma la giurisdizione prevista dalle norme anteriori per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998 (art. 45, comma 18, dello stesso decreto legislativo n. 80). Poiché il presente giudizio è stato instaurato con l'atto di citazione notificato il 10 giugno 1998, la giurisdizione su di esso va determinata sulla base delle regole generali di ripartizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
È sufficiente allora richiamare la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981 n. 75 (convertito dalla legge 14 maggio 1981 n. 219) e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, poiché si verte in tema di erogazioni in cui l'attività della amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni del. singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi (sentenza 11 dicembre 1987 n. 9215, seguita, tra le altre, dalle sentenze 5 febbraio 1991 n. 1082 e 6 maggio 1996 n. 4188). Questo orientamento giurisprudenziale, richiamato correttamente anche dal ricorrente, va qui ribadito, onde va affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia instaurata dal IE.
Il fatto che il Comune intimato non ha posto, nel giudizio di mento, la questione di giurisdizione, la quale è stata sollevata d'ufficio dal giudice istruttore del Tribunale adito dal IE, nè ha resistito al presente regolamento preventivo, costituisce un giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2001