Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In tema di processo minorile, è applicabile la misura della sospensione del processo e di messa alla prova, prevista dall'art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988, anche a coloro i quali, infradiciottenni al momento della commissione del reato, siano diventati maggiorenni alla data del suddetto provvedimento di sospensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/04/2003, n. 23864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23864 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/04/2003
1. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 544
3. Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 037960/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIB. MINORENNI di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) AT LO N. IL 30/06/1984;
avverso ORDINANZA del 02/10/2002 del 02/10/2002 GIP TRIB. MINORENNI di BOLOGNA;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento,
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BIASE ARCANGELO;
udito il Procuratore Generale in persona del S. P. G. Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore Avv. Antonelli da Forlì che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
ZO TI, all'epoca minore degli anni diciotto risultava imputato del reato p. e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 73, 1^ e 4^ co. D.P.R. n. 309/90 (in Forlì, fino al 22.3.2002); il P.M. presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del 2.10.2002 del G.U.P. presso il Tribunale dei Minorenni dell'Emilia Romagna che dispose la sospensione del processo instaurato nei confronti dell'TI a sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 448/88. Nel ricorso si deduce: 1) inosservanza della legge penale: il dato testuale contenuto nel primo e nel secondo comma dell'art. 28 D.P.R. citato rende evidente come la messa alla prova possa applicarsi solo al minorenne;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
l'art. 27 disp. attenuazioni del d.p.r. n. 448/88 stabilisce che il progetto di messa alla prova è elaborato dai servizi sociali ed enuncia (2^ comma) i requisiti indispensabili di esso. Il G.U.P. - si sostiene - ha fatto proprio tale progetto e ne ha disposto la sospensione durante l'espletamento del servizio militare, senza tener conto che lo svolgimento di attività di volontariato mancava di specificità per omessa indicazione dei tempi e delle modalità dell'impegno e per incertezza circa la possibilità della sua realizzazione;
3) difetto di motivazione: sostiene che risulta omessa qualsiasi indagine sulla personalità del minore, e che (postulando il ricorso all'istituto un giudizio positivo circa l'opportunità di sottoporre il minore ad un periodo di osservazione per valutarne poi la personalità) il G.U.P. nulla ha detto circa la sussistenza di elementi favorevoli in proposito.
Osserva la Corte che il ricorso è destituito di giuridico fondamento. Il primo motivo di censura, infatti, risulta contrastato da pronunce di questo S. Collegio in cui si afferma che nel processo minorile, a sensi dell'art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, quando ricorrono le condizioni ivi previste, il giudice può sospendere il processo e mettere alla prova, con le modalità e le forme prescritte, non solo chi sia tuttora minorenne, ma anche chi, alla data del provvedimento, abbia raggiunto la maggiore età, e può poi dichiarare estinto il reato, quando ritenga che la prova abbia avuto esito positivo (cfr. Sez. 5^, sent. n. 1405 del 6.8.1992, P.M. in proc. Diana).
Quanto poi alle altre due censure, essere concernono circostanze di fatto, in ordine a cui è stata adottata una motivazione immune da vizi logici o giuridici con la frase: "mettendolo alla prova sulla base del progetto elaborato dai servizi minorili dell'Amministrazione ... in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2003