Sentenza 5 dicembre 2025
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Cass. pen., Sez. II, 5 dicembre 2025, sentenza n. 39419 LA MASSIMA «Ai fini dell'imputazione soggettiva della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma 1, n. 4, c.p., non è necessaria la conoscenza effettiva della minore età dei correi, essendo sufficiente che tale circostanza fosse conoscibile e che l'agente l'abbia ignorata per colpa ovvero l'abbia ritenuta inesistente per errore determinato da colpa; la verifica della colpa può fondarsi su elementi logici desunti dal contesto fattuale e dalle condizioni personali dell'imputato, purché sorretti da motivazione congrua e non apparente». IL CASO La pronuncia in commento trae origine da una vicenda in cui all'imputato era stato …
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Cass. pen., Sez. II, 5 dicembre 2025, sentenza n. 39419 LA MASSIMA «Ai fini dell'imputazione soggettiva della circostanza aggravan... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Direttore scientifico Angelo Salerno Responsabilità da reato degli enti: l'adeguatezza delle misure cautelari nei rapporti tra autore del reato presupposto ed ente Cass. pen., Sez. VI, 5 gennaio 2026, sentenza n. 143 LA MASSIMA “In conclusione, deve affermarsi il principio per cui il pubblico... Continua a leggere La nozione di “cose pertinenti al reato”: ampiezza e limiti Cass. pen., Sez. VI, 22 dicembre 2025, sentenza n. 41150 LA MASSIMA "La nozione di «cosa pertinente al reato» ha una portata più a... Continua a leggere Favoreggiamento della prostituzione e convivenza Cass. Pen., Sez. III, 11 dicembre 2025 n. 39935 LA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 39419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39419 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da
ANGELO CAPUTO
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39419/2025 Roma, li, 05/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1563/2025 UP 20/11/2025 R.G.N. 28774/2025
RA BR
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: RA BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5612d818806a14c
sul ricorso proposto da:
AS AR NT (CUI 05UTST8) nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni depositate il 14/11/2025 del difensore, avv. Antonio Bondi, per l'imputato, che ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale ed ha concluso insistendo nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/03/2025, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 17/11/2021, appellata da AR NT AS, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 4, cod. pen. in giudizio di equivalenza con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, confermando nel resto la appellata sentenza.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Antonio Bondi, articolando due motivi.
2.1. Con primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta rimproverabilità a titolo di colpa della detta circostanza aggravante.
la
Al riguardo il ricorrente, richiamando pronunce della Suprema Corte (Sez. 2, n. 19324 del 29/04/2022 e Sez. 4, n. 29159 del 02/07/2024), ha dedotto vizi logici e violazione di legge nella decisione impugnata, che non avrebbe verificato "accuratamente riconoscibilità/prevedibilità ed evitabilità della circostanza, in base ad una valutazione effettuata su fatti specifici, dal punto di vista di un c.d. agente modello" (pag. 4 ricorso). Lamenta poi come non venga individuata alcuna regola cautelare violata, limitandosi la Corte territoriale a richiamare, in capo all'imputato, un generico obbligo di verifica dell'età dei correi, che non viene definito né nei suoi contenuti analitici né alla luce del contesto fattuale, così come non sono indicati gli elementi da cui i giudici di appello avrebbero tratto che la minore età era desumibile dall'aspetto fisico. L'imputato, di contro, in sede di interrogatorio, ha dichiarato che i correi avevano la sua stessa età (18/19 anni) e lui stesso era da poco divenuto maggiorenne, di talché - rileva il ricorrente sarebbe stato per lui impossibile distinguere gli
-
infradiciottenni dai diciottenni sulla base di meri dati esteriori. Censura poi il ragionamento dei giudici di appello laddove hanno fatto ricorso al fatto notorio secondo cui la maggiore età sarebbe normalmente comunicata in seno ad un gruppo ristretto di individui: si tratterebbe invero, a parere del ricorrente, di mera congettura, posto che nessun dato, tra quelli disponibili al fascicolo, consentirebbe di dedurre che tra le persone chiamate a rispondere delle condotte di reato vi fosse alcuna previa frequentazione. Deduce pertanto come si sia finito per trasformare l'elemento soggettivo colposo in una versione della responsabilità oggettiva, in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 27
Cost.
2.1. Con distinto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione, nonché carenza di motivazione, in punto di omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e omessa concessione della sospensione condizionale. Lamenta in particolare il ricorrente come non siano stati adeguatamente ponderati elementi di dirimente rilievo al fine di ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche, una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 4, cod. pen., quali l'immediata ed inequivocabile resipiscenza, l'opera di riparazione del pregiudizio, il radicale mutamento dello stile di vita, il consolidamento dei legami affettivi e sociali e la meritevolezza del percorso riabilitativo intrapreso in un contesto di fragilità sociale e familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
5c0749149191149c-Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: RA BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5612d818806a14c
2. Quanto al primo motivo, esso è infondato.
In materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti, come noto, a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, con cui il giudice delle leggi ha fornito le coordinate per una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di colpevolezza, il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle circostanze del reato e, per quel che qui interessa, ha stabilito che «Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa». Il coefficiente psichico necessario non si identifica quindi con il dolo, ovvero con la consapevolezza ed accettazione dell'elemento accessorio, ma è sufficiente e necessario che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Tale criterio di imputazione soggettiva si declina, poi, laddove si tratti di circostanze preesistenti o concomitanti al fatto di reato, in conoscenza o conoscibilità della circostanza (vds. in parte motiva Sez. 2, Sentenza n. 45077 del 10/10/2023, Occhipinti, Rv. 285415 - 01; cfr. anche Sez. 6 n. 41306 del 9/7/2010, [...], Rv. 248793, che, in tema di attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. a), D.P.R. n 309 del 1990, ha ribadito la necessità di accertare che la circostanza sia conosciuta dall'agente, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa;
ed anche Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, [...], Rv. 240058; Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, [...], Rv. 277954-01). Dunque, è sufficiente che la minore età dei correi fosse conoscibile e l'agente l'abbia ignorata per colpa ovvero abbia escluso la minore età per errore determinato da colpa. Ebbene, applicando i superiori principi al caso di specie, i giudici del gravame del merito, con motivazione priva di aporie logiche, hanno rilevato ed indicato gli elementi da cui inferire, con ragionamento logico, che l'ignoranza dell'età dei concorrenti, dedotta dall'imputato in chiave difensiva, non potesse essere ritenuta credibile per la sistematicità delle diverse condotte di rapina poste in essere dall'imputato con il concorso di minori, ed essendo comunque l'eventuale ignoranza quanto meno addebitabile a colpa dell'imputato, che ha omesso qualsiasi verifica in ordine all'età dei correi pur dovendo ritenersi prevedibile, in ragione della sua stessa età (da poco maggiorenne), che alcuno di essi potesse essere minorenne (vds. pag. 10 sentenza impugnata). Il fatto ritenuto notorio, ovvero che il compimento della maggiore età è «evento non banale nella vita che avrebbe dovuto essere comunicato nella stretta cerchia di soggetti se si fosse verificato, è elemento di un ragionamento che porta i giudici di appello a ritenere inverosimile l'ignoranza dedotta e non già a ritenere provata la conoscenza della minore età (vds. ancora pag. 10 della sentenza impugnata) conoscenza peraltro neppure prescritta al fine di soddisfare il criterio di attribuibilità soggettiva della circostanza aggravante -, e dunque
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242c01b8041 Firmato Da: RA BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5612d818806a14c
si pone come elemento che contrasta l'ignoranza dedotta sotto il profilo della verosimiglianza e credibilità. Di contro, risulta motivazione assorbente quella con cui si evidenzia la attribuibilità della ignoranza a colpa sulla base della stessa età dell'imputato, da poco maggiorenne, ragionamento che risulta compiuto, privo di aporie logiche e congruente.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso risulta in parte aspecifico, non confrontandosi con la motivazione dei giudici dell'appello, che, nel porre in bilanciamento anche la aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 4., cod. pen., hanno ritenuto il giudizio di equivalenza il più favorevole tra quelli normativamente consentiti (vds. pag. 12 della sentenza di appello), ed in parte vieppiù generico e perplesso nella misura in cui correla il più favorevole giudizio di prevalenza all'esclusione della aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 4 cod. pen. (pag. 9 del ricorso).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore RA BR
Il Presidente ANGELO CAPUTO
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: RA BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5612d8188e06a14c
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Il Presidente