CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27432 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo • Penale Sent. Sez. 5 Num. 27432 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appelio di Trieste, con sentenza del 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza del 12 maggio 2020 resa dal Tribunale di Pordenone che, ritenuto responsabile LA NU, quale socio accomandatario della "Forza s.a.s. di NU LA & c., dichiarata fallita il 16 luglio 2014, dei reati di bancarotta semplice documentale e di bancarotta preferenziale, applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ritenuta, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, convertita in anni uno e mesi quattro di libertà controllata oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie per la durata di anni uno. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo. 2.1. Lamenta innanzitutto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e precisa di voler ribadire le posizioni già espresse in sede di appello sia in relazione alla tenuta delle scritture contabili sia in ordine alla attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, I. fall. Deduce, altresì, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge fallimentare dovendosi ritenere la sentenza dichiarativa di fallimento solo una condizione di punibilità con la conseguenza che essa non assumerebbe rilievo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, mentre dovrebbe tenersi conto della data di commissione delle singole condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. L'uruco motivo di ricorso, nella parte in cui si risolve nell'apodittica ripetizione di quanto sostenuto con il ricorso in appello, è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente, infatti, come afferma egli stesso, si limita a ribadire le medesime le censure già svolte e a non confrontarsi con la sentenza impugnata che in modo logico, approfondito, e completo ha confermato la sentenza di condanna del giudice di primo grado anch'essa argomentata in modo del tutto esaustivo. 1.3. Parimenti inammissibile è l'ulteriore doglianza svolta sempre nell'unico motivo proposto e concernente il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale. Ed invero, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Sezione quello secondo cui, in tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza (Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258712; Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri, Rv. 247299; Sez. 5, Sentenza n. 46182 del 12/10/2004, Rossi, Rv. 231167) e ciò sia che si consideri la sentenza di fallimento elemento costitutivo della fattispecie ancorché improprio, trattandosi di pronuncia giurisdizionale che serve a connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento (Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004 - dep. 29/11/2004, Rossi ed altro, Rv. 23116701), sia che la si consideri condizione obiettiva di punibilità (ricostruzione questa a cui questo Collegio intende dare seguito) posto che, l'art. 158, comma secondo, cod. pen., stabilisce che quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389). 2. Tak considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/3/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo • Penale Sent. Sez. 5 Num. 27432 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 17/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appelio di Trieste, con sentenza del 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza del 12 maggio 2020 resa dal Tribunale di Pordenone che, ritenuto responsabile LA NU, quale socio accomandatario della "Forza s.a.s. di NU LA & c., dichiarata fallita il 16 luglio 2014, dei reati di bancarotta semplice documentale e di bancarotta preferenziale, applicata la circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ritenuta, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, convertita in anni uno e mesi quattro di libertà controllata oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie per la durata di anni uno. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo. 2.1. Lamenta innanzitutto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e precisa di voler ribadire le posizioni già espresse in sede di appello sia in relazione alla tenuta delle scritture contabili sia in ordine alla attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, I. fall. Deduce, altresì, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge fallimentare dovendosi ritenere la sentenza dichiarativa di fallimento solo una condizione di punibilità con la conseguenza che essa non assumerebbe rilievo ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, mentre dovrebbe tenersi conto della data di commissione delle singole condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. L'uruco motivo di ricorso, nella parte in cui si risolve nell'apodittica ripetizione di quanto sostenuto con il ricorso in appello, è inammissibile in quanto aspecifico. Il ricorrente, infatti, come afferma egli stesso, si limita a ribadire le medesime le censure già svolte e a non confrontarsi con la sentenza impugnata che in modo logico, approfondito, e completo ha confermato la sentenza di condanna del giudice di primo grado anch'essa argomentata in modo del tutto esaustivo. 1.3. Parimenti inammissibile è l'ulteriore doglianza svolta sempre nell'unico motivo proposto e concernente il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale. Ed invero, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Sezione quello secondo cui, in tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza (Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 09/01/2014, De Florio, Rv. 258712; Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri, Rv. 247299; Sez. 5, Sentenza n. 46182 del 12/10/2004, Rossi, Rv. 231167) e ciò sia che si consideri la sentenza di fallimento elemento costitutivo della fattispecie ancorché improprio, trattandosi di pronuncia giurisdizionale che serve a connotare di lesività i comportamenti tipizzati dalle norme di riferimento (Sez. 5, n. 46182 del 12/10/2004 - dep. 29/11/2004, Rossi ed altro, Rv. 23116701), sia che la si consideri condizione obiettiva di punibilità (ricostruzione questa a cui questo Collegio intende dare seguito) posto che, l'art. 158, comma secondo, cod. pen., stabilisce che quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389). 2. Tak considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/3/2023