CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33571 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DARBOE DAWDA nato il [...] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 12 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo emessa in data 8 giugno 2021, che aveva condannato BO DA alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Casa Christian, che deduceva, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 6 comma secondo CEDU, 111 comma secondo Cost., 175 e 178 cod.proc.pen.; il giudice di appello aveva integrato una lesione dei diritti di difesa dell'imputato omettendo di motivare logicamente in ordine alla richiesta di restituzione nel termine per la proposizione di riti alternativi in quanto, a seguito della notificazione in data 14 maggio 2020 del decreto di giudizio immediato, il difensore aveva potuto ottenere un colloquio l'imputato detenuto molto breve (di soli venti minuti) e solo alla data del 26 maggio 2020, data l'emergenza pandemica in atto e le vigenti le disposizioni di contenimento disposte presso la struttura carceraria;
ciò determinava la possibilità per il difensore di interloquire con il Penale Sent. Sez. 2 Num. 33571 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/06/2023 suo assistito solo quattro giorni prima del termine finale.previsto dalla legge per la proposizione di istanza di rito alternativo, né il tribunale aveva acconsentito alla traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è inammissibile. Va innanzitutto premesso come dalla impugnata sentenza emerga che il ricorrente sia in grado di comprendere e parlare la lingua italiana, circostanza sottolineata dalla corte di appello ed emergente dal verbale redatto dagli agenti di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Palermo e dalle spontanee dichiarazioni rese e sottoscritte dal BO presso la casa circondariale in cui era detenuto. Ciò premesso, quanto al motivo in punto violazione del diritto di difesa, va rilevato che, seppur breve, il tempo di durata del colloquio intercorso tra il ricorrente e il suo difensore, non può affatto dirsi avere completamente impedito un confronto tra i soggetti anzidetti nell'ottica della predisposizione di una strategia difensiva e funzionale alla richiesta di un rito alternativo. Ed infatti, sebbene l'art. 178 cod.proc.pen. consente di chiedere la restituzione nel termine qualora si provi di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore, rientrando in questa ultima locuzione indubbiamente la pandemia da Covid-19, tuttavia nel caso di specie non si ravvisa tale causa di forza maggiore essendo in ogni caso il colloquio avvenuto e per di più prima della scadenza del termine entro il quale far pervenire la richiesta di rito alternativo e precisamente, come affermato dalla difesa, quattro giorni prima del termine finale previsto dalla legge per la proposizione della relativa istanza. Pertanto, correttamente e senza alcun vizio di illogicità, il giudice di appello non accoglieva il relativo motivo di gravame, non sussistendo alcuna lesione dei diritti difensivi del ricorrente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 giugno 2023 IL PRESIT DENE ití\/ L CONSIG JERE EST. RG ltrani \i
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA ROMANA PIRRELLI che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 12 luglio 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo emessa in data 8 giugno 2021, che aveva condannato BO DA alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv.to Casa Christian, che deduceva, con un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 6 comma secondo CEDU, 111 comma secondo Cost., 175 e 178 cod.proc.pen.; il giudice di appello aveva integrato una lesione dei diritti di difesa dell'imputato omettendo di motivare logicamente in ordine alla richiesta di restituzione nel termine per la proposizione di riti alternativi in quanto, a seguito della notificazione in data 14 maggio 2020 del decreto di giudizio immediato, il difensore aveva potuto ottenere un colloquio l'imputato detenuto molto breve (di soli venti minuti) e solo alla data del 26 maggio 2020, data l'emergenza pandemica in atto e le vigenti le disposizioni di contenimento disposte presso la struttura carceraria;
ciò determinava la possibilità per il difensore di interloquire con il Penale Sent. Sez. 2 Num. 33571 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/06/2023 suo assistito solo quattro giorni prima del termine finale.previsto dalla legge per la proposizione di istanza di rito alternativo, né il tribunale aveva acconsentito alla traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è inammissibile. Va innanzitutto premesso come dalla impugnata sentenza emerga che il ricorrente sia in grado di comprendere e parlare la lingua italiana, circostanza sottolineata dalla corte di appello ed emergente dal verbale redatto dagli agenti di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Palermo e dalle spontanee dichiarazioni rese e sottoscritte dal BO presso la casa circondariale in cui era detenuto. Ciò premesso, quanto al motivo in punto violazione del diritto di difesa, va rilevato che, seppur breve, il tempo di durata del colloquio intercorso tra il ricorrente e il suo difensore, non può affatto dirsi avere completamente impedito un confronto tra i soggetti anzidetti nell'ottica della predisposizione di una strategia difensiva e funzionale alla richiesta di un rito alternativo. Ed infatti, sebbene l'art. 178 cod.proc.pen. consente di chiedere la restituzione nel termine qualora si provi di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore, rientrando in questa ultima locuzione indubbiamente la pandemia da Covid-19, tuttavia nel caso di specie non si ravvisa tale causa di forza maggiore essendo in ogni caso il colloquio avvenuto e per di più prima della scadenza del termine entro il quale far pervenire la richiesta di rito alternativo e precisamente, come affermato dalla difesa, quattro giorni prima del termine finale previsto dalla legge per la proposizione della relativa istanza. Pertanto, correttamente e senza alcun vizio di illogicità, il giudice di appello non accoglieva il relativo motivo di gravame, non sussistendo alcuna lesione dei diritti difensivi del ricorrente. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 23 giugno 2023 IL PRESIT DENE ití\/ L CONSIG JERE EST. RG ltrani \i