Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIARO Antonio, avvocato, elettivamente domiciliato in Roma, via Gramsci n. 28, presso l'avv. Manilio Franchi, difeso da sè stesso;
- ricorrente -
contro
CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELLA CARITA (CANOSSIANI), elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico Barone n. 31, presso l'avv. Enrico Bottai, che la difende insieme con l'avv. Lelio Barbieri di Vicenza, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 167 del 7 febbraio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2000 dal Consigliere Dott. Carlo Cioffi;
udito l'avv. Gian Battista Casellati, delegato dall'avv. Lelio Barbieri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha accertato che:
- la NE dei Figli della Carità aveva dato all'avv. Antonio Viaro, suo difensore nel giudizio contro di essa proposto da NO TI, MB TI, e da CA SA, la somma di lire 43.125.000, per comporre bonariamente la vertenza, e tacitarli;
- la NE aveva poi essa stessa, ed a sue spese, transatto la lite;
- la NE era rimasta estranea ad un accordo stipulato il 23 dicembre 1983 da NZ NG LB (solitamente suo rappresentante, ma che nella circostanza non aveva speso il suo nome), dall'avv. Antonio Viaro, e da tale Bruno Tosetto, al quale ultimo la NE aveva promesso di vendere il fondo oggetto della controversia cui innanzi si è fatto cenno, accordo con il quale gli stipulanti avevano convenuto che un'eventuale composizione bonaria di tale vertenza avrebbe dovuto avere la loro congiunta approvazione.
La Corte d'appello di Venezia ha quindi rigettato l'appello proposto dall'avv. Antonio Viaro contro la sentenza del Tribunale di Padova che lo aveva condannato a restituire alla NE la detta somma.
L'avv. Antonio Viaro ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi.
La NE dei Figli della Carità ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'avv. Antonio Vairo denunzia la nullità dell'ordinanza con cui la Corte d'appello di Venezia ha disposto l'escussione di alcuni testi, a suo dire incapaci di testimoniare perché interessati alla causa.
La censura è inammissibile.
L'ordinanza con cui si provvede in ordine all'ammissione di una prova, anche quando, per decidere sull'ammissione del mezzo istruttorio e disponendo per l'ulteriore corso del processo, prende in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, è priva di qualunque efficacia decisoria, ed è quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, tanto meno di ricorso per cassazione (tra le tante, vedi in particolare la sentenza di questa Corte, sez. I, 4 maggio 1992 n. 5238). Con il secondo motivo del suo ricorso avv. Antonio Viaro censura la sentenza impugnata per aver affermato che la NE dei Figli della Carità gli aveva versato la somma della quale gli aveva chiesto la restituzione. Sostiene in particolare che tale decisione è essenzialmente fondata sulla deposizione del teste NZ NG LB, a suo dire inattendibile per le ragioni nel dettaglio esposte.
La censura è inammissibile.
La Corte di merito ha accertato il fatto negato dal ricorrente certo tenendo conto della detta contestata testimonianza, ma considerando anche, e comunque, che esso era stato esplicitamente ammesso dal ricorrente nel sottoscrivere la convenzione del 23 dicembre 1983 (alla quale si è accennato in narrativa, e di cui si dirà appresso), che questi stesso sostiene di aver stipulato con la NE dei Figli della Carità; ed ha inoltre rilevato che la consegna del danaro non fu smentita dall'avv. Antonio Vairo allorché la NE dei Figli della Carità gliene sollecitò la restituzione prima dell'instaurazione della presente lite, con la lettera del 5 maggio 1987, alla quale l'avv. Antonio Vairo rispose limitandosi a manifestare il suo disappunto per la transazione stipulata dalla NE dei Figli della Carità a sua insaputa. Il ricorrente, nel formulare il motivo di ricorso in esame, ha dunque preso in considerazione solo una delle prove raccolte, sulle quali la Corte territoriale ha fondato la statuizione censurata, e non propone argomenti che inducano a ritenere inconsistenti, o inadeguate al fine, le altre, appena innanzi ricordate, che neppure esamina e commenta.
Con il terzo motivo del suo ricorso l'avv. Antonio Vairo censura la stessa statuizione oggetto del secondo, denunziando vizio di motivazione;
sostiene in particolare che la Corte territoriale non ha dato adeguato conto della ritenuta estraneità della NE dei Figli della Carità alla stipulazione, avvenuta il 23 dicembre 1983, dell'accordo di cui si è detto in narrativa, perché non ha esaminato una serie di emergenze probatorie, nel dettaglio indicate, che, se invece fossero state considerate, l'avrebbero indotta a diverso avviso.
Anche tale censura è inammissibile.
Anche se fosse esatta la tesi del ricorrente, ossia che la detta stipulazione fu sottoscritta da NZ NG LB nella qualità di rappresentante della NE dei Figli della Carità, e dunque che con essa quest'ultima si era impegnata a non transigere la causa in cui era stata convenuta da NO TI, MB TI e CA SA senza il suo assenso, la violazione di tale obbligo non escluderebbe il diritto della NE dei Figli della Carità ad ottenere la restituzione di quanto aveva dato all'avv. Antonio Vairo, suo difensore, per tacitare le sue controparti.
Ma la censura è inammissibile anche per una diversa ed assorbente ragione.
La Corte territoriale ha rilevato che NZ NG LB, allorché ha agito come rappresentante della NE dei Figli della Carità, ha sempre espressamente speso il suo nome, e che tanto non ha fatto nello stipulare l'accordo del 23 dicembre 1983; e per questa ragione ha affermato che a tale accordo la NE dei Figli della Carità è dunque rimasta estranea.
È vero che la Corte territoriale non ha preso in considerazione le emergenze processuali indicate dal ricorrente;
e tuttavia la motivazione della sentenza impugnata appare adeguata e sufficiente, perché in essa sono esposte in modo completo le ragioni, in positivo, del decidere;
come infatti questa Corte ha più volte affermato, il giudice del merito, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi in particolare le sentenze della sezione lavoro, 25 maggio 1995 n. 5748, e di questa sezione, 4 marzo 2000 n. 2483). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente a rifondere alla NE dei Figli della Carità le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 263.300=, oltre lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001