Sentenza 15 dicembre 2006
Massime • 1
Il reato di cui agli artt 4 e 38, comma primo, L. 20 maggio 1970 n. 300 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), installazione di impianti audiovisivi di controllo senza accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, si configura anche nel caso in cui il controllo non sia occulto, atteso che è sufficiente l'idoneità al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Commentari • 7
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A cura di Ottavio Pannone La puntuale decisione della Suprema Corte[1], che si segnala, offre lo spunto per ben approfondire la delicata tematica dei “controlli” sui lavoratori, operati dal datore di lavoro, ed è per questo che vale richiamare la decisione nella sua interezza sul punto, in ragione della completezza della pregevole ed articolata motivazione, arricchita di puntuali riferimenti giurisprudenziali. Nel caso in esame, come riconosciuto nella sentenza della corte d'appello, gli elementi di prova relativi ai fatti di cui alle contestazioni disciplinari erano stati raccolti a seguito di attività investigativa di controllo della posta elettronica aziendale, cd. “digital …
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Informazioni principali di background “Esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4 l. n. 300/1970, e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste, i controlli difensivi da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale, tanto più quando disposti ex post, ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa” (cfr. Cassazione penale sez. III, 14/12/2020, n. 3255). È con questa massima che la Cassazione Penale ha espresso un importante principio di diritto che merita di essere contestualizzato e interpretato …
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Deve escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4 (reato di pericolo), quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2006, n. 8042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8042 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/12/2006
Dott. SQUASSONI Caludia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2092
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 007964/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI WA, N. IL 22/06/1959;
avverso SENTENZA del 02/11/2004 TRIBUNALE di NOVARA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale concessa, rigetta nel resto;
udito il difensore avv. MITTONE Alberto (Torino).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 2 novembre 2004 e depositata in cancelleria il 9 dicembre 204 il Tribunale di Novara dichiarava AL EW responsabile del reato di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 38, comma 1, in relazione alla citata legge, art. 4, perché, nella sua qualità di datore di lavoro, (direttore regionale Piemonte di Trenitalia), aveva usato dall'agosto 2002 al gennaio 2002 impianti audiovisivi richiesti da esigenze organizzative e produttive dai quali derivava anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori presso i locali dove si svolgeva attività lavorativa (deposito locomotive della stazione ferroviaria di Novara), senza accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure con le commissioni interne, e senza aver presentato istanza all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, e, concesse le circostanza attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo all'imputato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna alle condizioni di legge. Proponeva ricorso per Cassazione il AL chiedendo alla Corte l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che la ratio delle norme incriminatrici di cui al capo di imputazione risiede nella tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sicché la rilevanza penale del fatto sussiste soltanto quando gli impianti audiovisivi installati, per collocazione e modalità di funzionamento, espongano i lavoratori ad un'effettiva possibilità di controllo occulto da parte del datore di lavoro. Le norme non escludono infatti i poteri di controllo ma ne disciplinano le modalità di esercizio, così da eliminarne gli aspetti marcatamente polizieschi. Nel caso in esame le telecamere, oltre ad essere fisse e scollegate dalla registrazione, erano collocate in luoghi beni visibili da parte dei dipendenti. La piena consapevolezza in capo ai lavoratori valeva quindi ad escludere che la potenzialità di controllo realizzata con gli impianti potesse qualificarsi come occulta e quindi lesiva della dignità dei lavoratori.
Il motivo è infondato in quanto la L. 20 maggio 1970, n. 300, art.4, comma 2, secondo cui "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste con la commissione interna.
Non è quindi richiesta dalla norma incriminatrice la circostanza che si tratti di controllo occulto, destinato a verificare la produttività dei lavoratori, ma è sanzionato comunque l'uso di impianti audiovisivi a distanza destinati a tale controllo installati senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il giudice di merito aveva omesso di considerare che sussistevano innegabili ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale, dato che nel piazzale ove era installata la telecamera, numero 6, era ubicato un distributore di carburante, sicché doveva configurarsi l'ipotesi di controllo difensivo, cioè diretto ad accertare il compimento di eventuali condotte illecite al di fuori dell'attività lavorativa ma non a verificare la diligenza contrattuale del dipendente. Il motivo è fondato.
Come ha precisato questa Corte, ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori ex L. n. 300 del 1970, art. 4 è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dall'ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (i cosiddetti controlli difensivi). (Cass. 16 giugno 2002, n. 8388). Nel caso in esame la sentenza è censurabile perché il Tribunale di Novara non ha specificato, alla luce degli elementi probatori desumibili dal decreto penale di condanna, se le telecamere in oggetto fossero state installate per controllare l'attività lavorativa dei dipendenti del AL ovvero fossero destinate esclusivamente a tutelare il patrimonio aziendale contro atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi o anche dai propri dipendenti.
Va quindi accolto il secondo motivo di impugnazione. L'accoglimento del secondo motivo, con il conseguenziale necessario rinvio al giudice di merito, assorbe anche il terzo, con il quale il ricorrente deduce che la sentenza era censurabile nella parte in cui aveva disatteso la tesi difensiva secondo cui le telecamere erano state messe in funzione per un determinato periodo di tempo al solo fine di collaudo, il quarto, con il quale il ricorrente deduce che la disposizione di cui al capo di imputazione delinea una fattispecie contravvenzionale a struttura dolosa, con la conseguenza che per l'integrazione del reato è necessario accertare anche la coscienza dell'antisocialità del comportamento posto in essere, e il quinto, con il quale il ricorrente si duole della concessione della sospensione condizionale della pena che gli aveva impedito di provvedere all'oblazione.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,in esso assorbiti il terzo, il quarto e il quinto, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Novara il quale dovrà riesaminare la fattispecie, alla luce del principio di diritto suesposto, indicando in quale forma e maniera le telecamere installate potessero controllare l'attività lavorativa dei dipendenti ovvero avessero una destinazione esclusivamente diretta a tutelare il patrimonio dell'azienda da atti illeciti.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Novara. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007