Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2003, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
77510 RE0-5601 / 03 ་ C ག " ཡ ୮ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: PAFA Presidente Dott. Enrico R.G.N. 15275/0 ALTIERI Consigliere Cron. 17317 Dott. Enrico MONACI Rel Consigliere Dott. Stefano Rep. Consigliere Ud. 03/10/02 Dott. Viltorio Glauco IBNER Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la sequente SE NTENZA 77510 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHES¯ 12, pressc 1'AVVOCATURA SENERALE DELLO STATO, cho 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA FISCAL UMBRIA, in persona del Ministro pro Tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE PORTOGHESI 12, pressc 1'AVVOCATUFA GENERALF DELLO difon e ope legis;
STATO, che lo rappr esenta e ricorrente 2002 3488
contro
-1- TN NZ;
intimato avverso la sentenza n. 193/00 della Commissione tributaria regionale d= PERUGIA, depositate 11 17/04/00; udi-a lā relazione della causa svolta nella pubblica de_ 03/10/02 dal Consigliere Dott. Stefano udien za MONACI;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor BE IN residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, detraeva, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenuto che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente una cartella di pagamento per la maggior somma. I ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2° bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.971; 13, comma 1°, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e 2 del D.P.R. n.597 del 1973. La parte intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte "In tema di agevolazioni tributarie, l'art.3, comma secondo bis, del D.L. n.791 del 1985, introdotto con la legge di conversione n.46 del 1986 il quale prevede che le somme relativi a ― pagamenti delle imposte dirette, sospese, ex art. 13 quinquies del D.L. n.159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 sospensione, poi, estesa dall'art. 13, primo commu, della legge n.449 del 1997, a tutte le somme dovute a titolo di tributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da norme adottate a seguito di calamità pubbliche CONCOITOTID alla formazione поп" dell'imponibile ai fini IRPEF ed LLOR, in virtü dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n.133 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n.28 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevoluzione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Ne consegue che, conducendo l'esclusione di un determinato importo dalla base imponibile, dal punto di vista del prelievo fiscale, al medesimo risultato che si avrebbe qualificando lo stesso come onere deducibile, l'errata deduzione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa somma k dul reddito imponibile, in luogo della sua esclusione dallo stesso, dà luogo ad una dichiarazione formalmente sbagliata, ma sostanzialmente esatta, e, pertanto, inidonea a giustificare una rettifica da parte dell'Ufficio." (Cass., n.14780 del 22/11/2001; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n.11248/2001, n. 10237/2001, 8659/2001, 4945/2001). Non essendo state addotte nuove e valide argomentazione che possano indurre il Collegio a discostarsi da questo indirizzo giurisprudenziale, il ricorso non può che essere respinto, senza che occorra provvedcrc sulle spese del giudizio, in quanto la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso Così deciso in Roma il 3 ottobre 2002. Il PresidentePresi Il Consigliere estensore (dr Stefano Monaci) (dr. Enrico Papa) - ERIA -9 APR 2003 Ogg Ble